L.R. Lazio 9/2022
Disposizioni per la qualità, la tutela e la sicurezza del lavoro nei contratti pubblici
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge disciplina, nel territorio della Regione Lazio, appalti e concessioni affidati dalla Regione, dagli enti locali e da altri soggetti pubblici/controllati, introducendo criteri premiali, clausola sociale, obblighi informativi nei cambi appalto, pagamento diretto delle retribuzioni arretrate, un codice etico e un Comitato di monitoraggio. Entra in vigore il trentesimo giorno dopo la pubblicazione sul BUR.
Qualità e sicurezza del lavoro nei contratti pubblici regionali
Disposizioni per la qualità, la tutela e la sicurezza del lavoro nei contratti pubblici
La legge regionale del Lazio detta regole per gli appalti e le concessioni pubblici eseguiti sul territorio regionale, con l’obiettivo di migliorare qualità del lavoro, tutela della salute e sicurezza, stabilità occupazionale e contrasto al dumping contrattuale. La disciplina si coordina con il Codice dei contratti pubblici e con la normativa statale su lavoro e sicurezza.
Ambito di applicazione
Le disposizioni si applicano ai contratti di appalto o concessione aventi ad oggetto servizi, forniture, opere o lavori, con particolare attenzione agli affidamenti ad alta intensità di manodopera. Sono coinvolti la Regione Lazio, gli enti locali del territorio, i rispettivi enti e organismi strumentali, incluse le aziende sanitarie locali, e le società controllate, tutti qualificati come stazioni appaltanti ai fini della legge.
Programmazione e fasi preparatorie della gara
L’acquisto di servizi e forniture e l’esecuzione di lavori e opere devono essere oggetto di programmazione ai sensi del Codice dei contratti pubblici. Le stazioni appaltanti possono anche svolgere consultazioni di mercato per preparare l’appalto, gestire la procedura e informare gli operatori economici degli affidamenti programmati e dei relativi requisiti, purché ciò non falsi la concorrenza e rispetti i principi di non discriminazione e trasparenza. Resta fermo il rispetto delle regole sui conflitti di interesse e sulle incompatibilità previste dal Codice.
Elementi premiali e criteri qualitativi dell’offerta
Nella definizione dei criteri di valutazione delle offerte, le stazioni appaltanti devono introdurre elementi premiali, coerenti con l’oggetto dell’appalto, finalizzati a valorizzare qualità del lavoro e benessere nei luoghi di lavoro. Negli appalti ad alta intensità di manodopera può essere richiesta una relazione sulla struttura d’impresa, con indicazioni su capacità tecnico-organizzativa, risorse economico-finanziarie, personale, mezzi e attrezzature, contratto collettivo applicato e, se vi è subappalto o collaborazione tra imprese, la documentazione contrattuale rilevante per garantire parità di trattamento economico e normativo.
Tra i criteri qualitativi premiali rientrano, tra gli altri:
- organizzazione del lavoro improntata a benessere, salute, sicurezza e qualità, anche in relazione a ore lavorative effettive, numero di addetti, qualifiche ed esperienza;
- certificazioni sull’organizzazione del lavoro e sulla gestione dei rischi;
- formazione in materia di salute e sicurezza svolta con organismi paritetici;
- misure di sostenibilità energetica e ambientale;
- misure per occupazione giovanile, politiche di genere e pari opportunità, inclusi gli adempimenti sul rapporto di genere o sulla situazione del personale nei casi previsti;
- punteggio del rating di legalità;
- inserimento lavorativo di persone con disabilità, disoccupati di lunga durata e soggetti svantaggiati;
- applicazione del contratto collettivo nazionale e territoriale coerente con l’attività principale, anche per subappaltatori o imprese in rete con personale distaccato;
- impegno dell’appaltatore subentrante ad assorbire il personale del precedente affidatario nei casi di cambio appalto.
La Giunta regionale può approvare linee guida e capitolati tipo per specifiche tipologie di appalto, con ulteriori criteri qualitativi e premiali.
Clausola sociale e stabilità occupazionale
Nei cambi appalto relativi a contratti di servizi, le stazioni appaltanti devono inserire nei bandi e negli inviti una clausola sociale espressa, finalizzata a favorire la continuità occupazionale mediante l’assorbimento dei lavoratori impiegati dall’appaltatore uscente. Il riassorbimento deve avvenire a condizioni economiche e normative almeno equivalenti a quelle del contratto cessato, nel rispetto dei principi dell’Unione europea e dei diritti individuali già maturati.
Resta ferma l’applicazione dei contratti collettivi di settore e il riconoscimento dell’anzianità di servizio previsto dalla normativa regionale richiamata.
Sono previste regole stringenti:
- la mancata sottoscrizione della clausola sociale comporta l’esclusione dalla gara;
- l’operatore economico deve allegare all’offerta un progetto di assorbimento del personale, con indicazione dei lavoratori interessati, della proposta contrattuale, dell’inquadramento, del trattamento economico, della tipologia contrattuale e dell’orario;
- la mancata presentazione del progetto equivale a mancata accettazione della clausola e determina esclusione;
- se il subentrante è una cooperativa, i lavoratori riassorbiti non possono essere obbligati a diventare soci.
L’esecuzione della clausola sociale e del progetto di assorbimento è monitorata dal Comitato regionale per il monitoraggio della qualità del lavoro.
Obblighi informativi e confronto nei cambi di appalto
Per uniformare le procedure nei cambi appalto, l’azienda uscente deve comunicare, almeno 15 giorni prima della cessazione, la fine dell’appalto alle organizzazioni sindacali territoriali e di categoria più rappresentative, alle RSU e alle RSA, anche tramite l’associazione datoriale di appartenenza. La comunicazione deve contenere dati sul personale impiegato, sul subappalto, sulla durata dell’appalto cessato, sulle ore di servizio e sugli eventuali esuberi, su ammortizzatori sociali o riduzioni di personale degli ultimi due anni, sui lavoratori utilizzati nei dodici mesi precedenti, sulla documentazione di sicurezza, sul personale assunto ex legge n. 68/1999 e sulla formazione svolta.
L’azienda subentrante deve comunicare entro 15 giorni dall’aggiudicazione il subentro e tempi e modalità di assunzione del personale in attuazione della clausola sociale. Inoltre, quando è previsto il riassorbimento del personale dalla clausola sociale o dal CCNL, la documentazione di gara deve riportare un quadro informativo dettagliato sul personale dell’uscente: numero di unità, qualifiche, livelli retributivi, mansioni, anzianità, monte ore, sede di lavoro, lavoratori tutelati dalla legge n. 68/1999 o da agevolazioni contributive, CCNL applicato e ulteriori voci retributive o indennità. Tali informazioni devono essere inserite anche nel contratto di appalto come specifica clausola.
Dopo l’invio delle comunicazioni, l’aggiudicataria deve svolgere un esame congiunto con le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative, presso l’associazione territoriale prescelta o in azienda, per discutere l’avvio della gestione del servizio.
Costi di manodopera, sicurezza e assorbimento del personale
Nella determinazione dell’importo a base di gara, le stazioni appaltanti devono considerare il costo dell’assorbimento del personale derivante dalla clausola sociale, con particolare attenzione ai costi della sicurezza e della manodopera. Tali costi non possono essere inferiori a quelli risultanti dai contratti collettivi nazionali di comparto e dagli accordi integrativi territoriali, nonché dalle tabelle ministeriali, comprensivi degli oneri connessi, dei costi di gestione e dell’utile d’impresa.
Pagamento diretto delle retribuzioni
In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni al personale impiegato nell’esecuzione del contratto, la stazione appaltante, decorso inutilmente il termine di 15 giorni assegnato per iscritto al soggetto inadempiente, procede al pagamento diretto delle retribuzioni arretrate ai lavoratori, anche in corso d’opera, salvo tempestiva contestazione formale e motivata. Le somme sono trattenute da quanto dovuto all’affidatario o, se previsto il pagamento diretto del subappaltatore, da quanto dovuto a quest’ultimo, comprensive degli interessi maturati.
Codice etico dei contratti pubblici regionali
Entro 120 giorni dall’entrata in vigore della legge, la Giunta regionale deve adottare un Codice etico dei contratti pubblici regionali, sentita la commissione consiliare competente. Il Codice serve a promuovere responsabilità sociale, trasparenza, libera concorrenza e migliore qualità di prodotti e servizi.
Il Codice etico impone a stazioni appaltanti, concorrenti, aggiudicatari e subappaltatori di improntare i comportamenti a lealtà, trasparenza, correttezza e rotazione degli incarichi e delle figure coinvolte. Esso costituisce documento essenziale delle procedure di affidamento e parte integrante dei contratti stipulati dalla Regione e dagli altri soggetti destinatari della legge.
Comitato regionale per il monitoraggio della qualità del lavoro
È istituito presso la struttura regionale competente in materia di lavoro un Comitato regionale per il monitoraggio della qualità del lavoro, con funzioni di monitoraggio e promozione dei principi della legge. Il Comitato è nominato con decreto del Presidente della Regione, resta in carica quattro anni e si riunisce di regola ogni sei mesi; può riunirsi più frequentemente per appalti di particolare rilevanza economica, su richiesta di almeno tre componenti.
Il Comitato è composto da rappresentanti della Regione, delle organizzazioni sindacali e datoriali regionalmente più rappresentative, di Unioncamere Lazio e delle aziende sanitarie della Regione Lazio. Può invitare alle riunioni dirigenti o delegati delle strutture regionali e degli altri enti interessati per ottenere informazioni tecniche sulle procedure di appalto o concessione.
I compiti principali sono:
- acquisire dati e informazioni sulle procedure per verificare l’applicazione della legge e l’uso del subappalto;
- predisporre annualmente un rapporto di sintesi sugli appalti, con particolare attenzione agli appalti ad alta intensità di manodopera e agli scostamenti del costo del lavoro;
- redigere un report annuale sul modello organizzativo e di gestione della sicurezza dell’impresa, da trasmettere al Comitato regionale di coordinamento in materia di salute e sicurezza;
- elaborare atti di indirizzo da sottoporre alla Giunta regionale per coordinare le procedure e mettere in rete le stazioni appaltanti.
Il rapporto di sintesi è trasmesso anche alla struttura regionale con funzioni di centrale acquisti e sia il rapporto sia il report sono pubblicati sul sito istituzionale della Regione. La partecipazione al Comitato è gratuita e non comporta oneri per il bilancio regionale. La Giunta regionale deve disciplinarne le modalità operative entro 60 giorni.
Abrogazione e regime finanziario
È abrogato l’articolo 7 della legge regionale 18 settembre 2007, n. 16. Dall’attuazione della legge non derivano nuovi o maggiori oneri per il bilancio regionale.
Entrata in vigore
La legge entra in vigore il trentesimo giorno successivo alla pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lazio.
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