Cassazione Penale, Sentenza n. 11130/2024 del 18/03/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugna la sentenza per manifesta illogicità e travisamento della prova relativamente alla responsabilità personale per la rapina (contestando la ricostruzione della dinamica e l'esistenza del dolo concorsuale, nonché la prevedibilità della reazione del portiere) e per erronea applicazione della legge relativamente all'aggravante della "più persone riunite" (contestando che la presenza del Bytiyci sia stata effettiva e percepita dalla vittima).
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile perché fondato su censure che sollecitano una diversa valutazione del merito e non evidenziano vizi di legittimità rilevabili in questa sede (mancanza, manifesta illogicità o contraddittorietà della motivazione, oppure travisamento specifico e puntuale). Sono confermate le valutazioni di merito sui fatti: il concorso morale e materiale è ritenuto provato dai giudici di merito e l'aggravante delle "più persone riunite" è stata ritenuta applicabile/sottovalutata in sede di bilanciamento con le attenuanti. Per l'inammissibilità, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e alla somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle Ammende.
Norme richiamate
art. 62 n. 4 cod. pen.
Riconoscimento di una specifica circostanza attenuante applicata sia in primo che in secondo grado; utilizzata nella determinazione della pena.
art. 628 comma terzo cod. pen.
Aggravante relativa all'impiego di più persone riunite nella commissione del reato; la Corte ha ritenuto che la presenza del ricorrente fosse percepita dalla vittima e quindi idonea a integrare la circostanza aggravante.
art. 116 cod. pen.
Principio sul concorso di persone nel reato: la responsabilità del compartecipe è esclusa solo se l'evento diverso non sia stato voluto neppure con dolo indiretto/ eventuale; i giudici di merito hanno ritenuto che il rischio della reazione violenta fosse prevedibile e quindi compatibile con il concorso.
art. 606 comma 1 lett. e) cod. proc. pen.
Limiti del sindacato di legittimità sulla motivazione: la Cassazione controlla l'effettività, la manifesta illogicità, la contraddittorietà o l'incompatibilità della motivazione con altri atti processuali; non ammette semplici rielaborazioni del merito.
art. 192 cod. proc. pen.
Riferimento alla valutazione dell'attendibilità dei testi; la Corte ricorda che eventuali violazioni di tale norma non sono automaticamente deducibili in Cassazione se non come vizio della motivazione nei limiti di cui all'art. 606 c.1 lett. e).
art. 23 comma 8 DL 137/2020
Prescrive la trasmissione della requisitoria scritta al giudice di legittimità; qui la Procura Generale ha trasmesso la propria requisitoria scritta ai sensi di tale disposizione.
art. 616 cod. proc. pen.
Norma che consente di gravare il ricorrente condannato al pagamento di una somma alla Cassa delle Ammende in caso di inammissibilità del ricorso; la Cassazione ha quantificato in euro 3.000 l'importo da versare.
Massime di principio
- In Cassazione non è ammesso ridefinire la valutazione delle prove: le doglianze che chiedono una diversa lettura del materiale probatorio sono inammissibili salvo che si dimostri un travisamento specifico e puntuale o una manifesta illogicità della motivazione.
- Il dolo concorsuale nella rapina può essere integrato anche come dolo concomitante o sopravvenuto: non è necessario che la violenza sia finalizzata all'impossessamento sin dal primo atto, se la successiva violenza era prevedibile come possibile conseguenza dell'azione concordata.
- L'aggravante della "più persone riunite" può sussistere anche se uno dei partecipanti entra in azione in un locale attiguo, purché la sua presenza sia, o sia stata percepita come, idonea a rafforzare l'azione violenta/migliorare l'efficacia intimidatoria nei confronti della vittima.
- La contestazione della attendibilità dei testi e la richiesta di esame critico delle immagini o dei filmati devono essere articolate dimostrando come la motivazione sia mancante, manifestamente illogica o contraddittoria; semplici rilievi sulla credibilità non bastano in sede di legittimità.
- Se un giudice di merito considera un'aggravante subvalente rispetto alle attenuanti, il condannato perde interesse a impugnare l'esclusione parziale dell'aggravante: in tali casi l'appello o ricorso finalizzati solo a eliminare l'aggravante possono essere dichiarati inammissibili per difetto d'interesse.
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