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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 11130/2024 del 18/03/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente impugna la sentenza per manifesta illogicità e travisamento della prova relativamente alla responsabilità personale per la rapina (contestando la ricostruzione della dinamica e l'esistenza del dolo concorsuale, nonché la prevedibilità della reazione del portiere) e per erronea applicazione della legge relativamente all'aggravante della "più persone riunite" (contestando che la presenza del Bytiyci sia stata effettiva e percepita dalla vittima).

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile perché fondato su censure che sollecitano una diversa valutazione del merito e non evidenziano vizi di legittimità rilevabili in questa sede (mancanza, manifesta illogicità o contraddittorietà della motivazione, oppure travisamento specifico e puntuale). Sono confermate le valutazioni di merito sui fatti: il concorso morale e materiale è ritenuto provato dai giudici di merito e l'aggravante delle "più persone riunite" è stata ritenuta applicabile/sottovalutata in sede di bilanciamento con le attenuanti. Per l'inammissibilità, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e alla somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle Ammende.

Norme richiamate

  • art. 62 n. 4 cod. pen.

    Riconoscimento di una specifica circostanza attenuante applicata sia in primo che in secondo grado; utilizzata nella determinazione della pena.

  • art. 628 comma terzo cod. pen.

    Aggravante relativa all'impiego di più persone riunite nella commissione del reato; la Corte ha ritenuto che la presenza del ricorrente fosse percepita dalla vittima e quindi idonea a integrare la circostanza aggravante.

  • art. 116 cod. pen.

    Principio sul concorso di persone nel reato: la responsabilità del compartecipe è esclusa solo se l'evento diverso non sia stato voluto neppure con dolo indiretto/ eventuale; i giudici di merito hanno ritenuto che il rischio della reazione violenta fosse prevedibile e quindi compatibile con il concorso.

  • art. 606 comma 1 lett. e) cod. proc. pen.

    Limiti del sindacato di legittimità sulla motivazione: la Cassazione controlla l'effettività, la manifesta illogicità, la contraddittorietà o l'incompatibilità della motivazione con altri atti processuali; non ammette semplici rielaborazioni del merito.

  • art. 192 cod. proc. pen.

    Riferimento alla valutazione dell'attendibilità dei testi; la Corte ricorda che eventuali violazioni di tale norma non sono automaticamente deducibili in Cassazione se non come vizio della motivazione nei limiti di cui all'art. 606 c.1 lett. e).

  • art. 23 comma 8 DL 137/2020

    Prescrive la trasmissione della requisitoria scritta al giudice di legittimità; qui la Procura Generale ha trasmesso la propria requisitoria scritta ai sensi di tale disposizione.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Norma che consente di gravare il ricorrente condannato al pagamento di una somma alla Cassa delle Ammende in caso di inammissibilità del ricorso; la Cassazione ha quantificato in euro 3.000 l'importo da versare.

Massime di principio

  • In Cassazione non è ammesso ridefinire la valutazione delle prove: le doglianze che chiedono una diversa lettura del materiale probatorio sono inammissibili salvo che si dimostri un travisamento specifico e puntuale o una manifesta illogicità della motivazione.
  • Il dolo concorsuale nella rapina può essere integrato anche come dolo concomitante o sopravvenuto: non è necessario che la violenza sia finalizzata all'impossessamento sin dal primo atto, se la successiva violenza era prevedibile come possibile conseguenza dell'azione concordata.
  • L'aggravante della "più persone riunite" può sussistere anche se uno dei partecipanti entra in azione in un locale attiguo, purché la sua presenza sia, o sia stata percepita come, idonea a rafforzare l'azione violenta/migliorare l'efficacia intimidatoria nei confronti della vittima.
  • La contestazione della attendibilità dei testi e la richiesta di esame critico delle immagini o dei filmati devono essere articolate dimostrando come la motivazione sia mancante, manifestamente illogica o contraddittoria; semplici rilievi sulla credibilità non bastano in sede di legittimità.
  • Se un giudice di merito considera un'aggravante subvalente rispetto alle attenuanti, il condannato perde interesse a impugnare l'esclusione parziale dell'aggravante: in tali casi l'appello o ricorso finalizzati solo a eliminare l'aggravante possono essere dichiarati inammissibili per difetto d'interesse.

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