Sentenza n. 951/2026 - Salerno, Sezione 2
per l'annullamento - della nota comunale prot. n. 8205 del 22.11.2024 avente ad oggetto “diniego definitivo del Permesso di Costruire in sanatoria ex art. 36 DPR 380/2001 – Prot. n. 2855 del 19.4.2024 relativo all’intervento di manutenzione straordinaria sull’immobile sito in via Torri n. 22 –Fg. Cat. N. 10 part.lla sub 3”; - della nota prot. n. 5404 del 29.7.2024 con la quale il responsabile dell’U.T.C. di Trentinara ha comunicato al sig. Marino il preavviso di diniego ex art. 10 bis L. 241/90 dell’istanza di sanatoria, contenuto nella nota prot. n. 3548 del 17.5.2024; - degli atti connessi, collegati, presupposti e consequenziali, ivi compreso: 1) l’atto prot. n. 8614 del 15/12/2021 recante sospensione dei lavori, ove necessario; 2) il verbale di sopralluogo prot. n. 8612 del 15.12.2021; nonché per l’accertamento e per la declaratoria di sussistenza dei presupposti per l’accoglimento della domanda di accertamento della conformità urbanistico-edilizia e per la sanatoria e la conservazione delle opere;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego definitivo del permesso di costruire in sanatoria ex art. 36 d.P.R. 380/2001, relativo alla realizzazione di un portico e ad opere eseguite in difformità dalla SCIA
Esito
Favorevole al resistente (comune)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente impugnava il diniego comunale dell’istanza di accertamento di conformità edilizia e chiedeva anche l’accertamento dei presupposti per la sanatoria e la conservazione delle opere. L’intervento era stato avviato con SCIA e comprendeva lavori di ristrutturazione, diversa distribuzione interna, opere di adeguamento e ripristino. Nel sopralluogo comunale erano state rilevate opere difformi dalla SCIA o prive di titolo, consistenti principalmente nella realizzazione di una copertura inclinata in legno con parapetto e di un portico in legno con pilastri in ferro e abbaino. Il Comune aveva prima comunicato il preavviso di diniego e poi rigettato l’istanza, ritenendo gli interventi qualificabili come ristrutturazione edilizia, incompatibili con la disciplina urbanistica della zona “centri e nuclei storici”, non rispettosi delle distanze dai confini e dalle strade pubbliche, nonché non adeguatamente documentati quanto allo stato legittimo della preesistenza e agli adempimenti antisismici. Il ricorrente deduceva: erronea qualificazione delle opere come ristrutturazione anziché manutenzione straordinaria; violazione della disciplina urbanistica comunale e dell’art. 36 d.P.R. 380/2001; difetto di istruttoria, travisamento, erroneità e carenza di motivazione; violazione dell’art. 9-bis d.P.R. 380/2001, sostenendo che la legittimità della preesistenza fosse già stata verificata con la SCIA; genericità delle contestazioni relative alle distanze; omessa considerazione delle modeste dimensioni del portico e mancata richiesta di integrazione documentale; violazione dell’art. 10-bis l. 241/1990 per omessa valutazione delle osservazioni presentate al preavviso di diniego.
La decisione
Il TAR ha rigettato il ricorso, ritenendo legittimo il diniego. Ha escluso le censure formali relative all’art. 10-bis l. 241/1990. Nel merito, ha richiamato il requisito della doppia conformità richiesto dall’art. 36 d.P.R. 380/2001, ossia la conformità dell’opera sia alla disciplina vigente al momento della realizzazione sia a quella vigente al momento della domanda. Ha precisato che l’onere di provare tale requisito grava sul richiedente, il quale deve fornire la documentazione necessaria a ricostruire lo stato preesistente e la compatibilità urbanistico-edilizia dell’intervento; il Comune non è tenuto a ricostruire d’ufficio la storia edilizia dell’immobile. Ha inoltre ritenuto non dimostrata rigorosamente la doppia conformità e condivisibili le ragioni del diniego concernenti lo stato legittimo della preesistenza e gli adempimenti antisismici. Quanto alla qualificazione dell’intervento, il Collegio ha distinto la manutenzione straordinaria dalla ristrutturazione edilizia sulla base dell’alterazione della sagoma, del prospetto e della consistenza fisica dell’edificio. La realizzazione del portico, caratterizzato da rilevanti dimensioni, pilastri, copertura e abbaino, è stata ritenuta idonea a modificare sagoma e prospetto e, quindi, a integrare una ristrutturazione edilizia. Le opere dovevano essere valutate complessivamente e risultavano incompatibili con la disciplina della zona “centri e nuclei storici”, nella quale erano ammessi soltanto interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, restauro e risanamento conservativo e mutamenti di destinazione d’uso compatibili. Il ricorso è stato pertanto respinto; le spese sono state compensate.
Norme richiamate
art. 36 d.P.R. 380/2001
Il permesso di costruire in sanatoria richiede la conformità dell’opera alla disciplina urbanistico-edilizia vigente sia al momento della realizzazione sia al momento della presentazione della domanda; la prova del requisito grava sul richiedente.
art. 9-bis, comma 1-bis, d.P.R. 380/2001
Lo stato legittimo dell’immobile deve essere dimostrato mediante il titolo abilitativo originario o quello relativo all’ultimo intervento sull’intero immobile, integrati dai successivi titoli per interventi parziali; in mancanza o indisponibilità dei titoli possono rilevare dati catastali di primo impianto e altri documenti probanti.
art. 10-bis l. 241/1990
Nel caso esaminato non è stata ravvisata una violazione dell’obbligo di valutare le osservazioni presentate a seguito del preavviso di diniego.
artt. 93 e 94 d.P.R. 380/2001
adempimenti previsti nelle zone sismiche
Il mancato rispetto o la mancata dimostrazione degli adempimenti antisismici costituisce ulteriore ragione ostativa alla sanatoria.
art. 3 d.P.R. 380/2001
manutenzione straordinaria; ristrutturazione edilizia
La qualificazione dell’intervento dipende dalle opere concretamente realizzate e dalla loro incidenza sulla struttura, sulla sagoma, sul prospetto e sulla consistenza fisica dell’edificio.
Massime di principio
- Il permesso di costruire in sanatoria ex art. 36 d.P.R. 380/2001 può essere rilasciato soltanto in presenza della doppia conformità dell’opera, sia alla disciplina urbanistico-edilizia vigente al momento della realizzazione sia a quella vigente al momento della presentazione dell’istanza.
- L’onere di dimostrare la doppia conformità e lo stato legittimo dell’immobile grava sul richiedente la sanatoria, che deve produrre documentazione idonea a ricostruire lo stato preesistente e la compatibilità dell’intervento; l’amministrazione non è tenuta a ricostruire d’ufficio la storia edilizia dell’immobile.
- La qualificazione di un intervento come ristrutturazione edilizia, anziché manutenzione straordinaria o risanamento conservativo, dipende da una valutazione complessiva delle opere: la modifica della sagoma, del prospetto o della consistenza fisica dell’edificio è incompatibile con la mera manutenzione straordinaria.
- Le opere oggetto di sanatoria devono essere valutate unitariamente; la rilevante consistenza e l’incidenza complessiva degli interventi possono escludere la sanabilità di singole porzioni quando l’intervento unitario risulti urbanisticamente incompatibile.
- Il diniego di sanatoria è legittimo quando l’intervento, qualificato secondo le sue caratteristiche effettive, è incompatibile con la disciplina urbanistica della zona e il richiedente non dimostra il requisito della doppia conformità.
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