Cassazione Penale, Sentenza n. 15471/2022 del 20/04/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugna l'ordinanza che ha rigettato l'istanza di rescissione del giudicato e la rimessione in termini per l'impugnazione della sentenza di condanna del 21/01/2021. Denuncia violazione di legge (artt. 175 e 629-bis c.p.p.) e vizio di motivazione (artt. 125 e 192 c.p.p.), sostenendo di non avere avuto effettiva conoscenza del processo né un rapporto concreto con il difensore d'ufficio e di aver appreso della sentenza solo con notifica successiva (provv. SIEP 82/2021). Chiede quindi che venga accertata la sussistenza dei presupposti per la rescissione del giudicato.
La decisione
La Corte di legittimità dichiara il ricorso inammissibile per manifesta infondatezza. Riporta e applica i principi delle Sezioni Unite (sent. n. 23948/2019) secondo cui la conoscenza del processo può essere desunta da indici quali la nomina di un difensore di fiducia e l'elezione di domicilio; nel caso concreto il ricorrente aveva nominato un difensore di fiducia ed eletto domicilio presso di lui, circostanze che consentono di ritenere la consapevolezza della vocatio in ius e quindi legittimano il procedimento in assenza. Perciò il ricorso è inammissibile. Il ricorrente è condannato alle spese processuali e al pagamento di euro 3.000 alla cassa delle ammende per profili di colpa.
Norme richiamate
art. 175 c.p.p.
Citato dal ricorrente come criterio processuale di riferimento per la dedotta violazione di legge; la Corte non entra nel merito specifico perchè il ricorso è stato ritenuto inammissibile per manifesta infondatezza.
art. 629-bis c.p.p.
Richiamato dal ricorrente in relazione alla rescissione del giudicato; la Corte valuta invece che non sussista la necessità di rescissione perché è stata ritenuta la conoscenza volontaria del processo da parte dell'imputato.
art. 125 c.p.p.
Richiamato in relazione al vizio di motivazione; la Corte ritiene inammissibile il motivo che lamenta omissione di motivazione perché i fatti rilevanti (nomina difensore ed elezione di domicilio) sono pacifici.
art. 192 c.p.p.
Richiamato dal ricorrente sul vizio di motivazione; la Corte conferma che la motivazione impugnata è coerente con i principi giurisprudenziali richiamati e non sussiste omissione rilevante.
art. 420-bis c.p.p.
Norma centrale per la decisione: disciplina la possibilità di procedere in assenza quando l'imputato abbia avuto conoscenza del processo, indicando indici agevolativi di tale conoscenza (nomina difensore di fiducia, elezione di domicilio, ecc.). La Corte applica questi indici per ritenere la consapevolezza della vocatio in ius.
art. 611 c.p.p.
Richiamato esclusivamente in relazione alla trattazione del ricorso davanti alla Corte di legittimità; non incide sulla valutazione di merito, ma sul rito dell'udienza di trattazione.
Sentenza Sezioni Unite n. 23948 del 28/11/2019 (dep. 17/08/2020)
Giurisprudenza fondamentale richiamata dalla Corte: chiarisce la nozione di assenza "volontaria" e gli indici che permettono di ritenere acquisita la conoscenza del processo da parte dell'imputato (nomina difensore di fiducia, elezione di domicilio, volontaria sottrazione alla conoscenza, ecc.). La Corte l'applica per escludere la richiesta di rescissione.
legge 28 aprile 2014, n. 67
Citata nella sentenza delle Sezioni Unite come riforma che ha introdotto il modello dell'assenza volontaria dell'imputato, sottolineando la necessità della conoscenza personale della vocatio in ius per procedere senza l'imputato.
Massime di principio
- Perché sia possibile procedere in assenza dell'imputato senza sospendere il processo è necessaria la prova o indizi gravi che l'imputato abbia avuto conoscenza della vocatio in ius; tra gli indici rilevanti vi sono la nomina di un difensore di fiducia e l'elezione di domicilio presso di lui.
- Se si chiede la rescissione del giudicato o la rimessione in termini per mancata conoscenza della sentenza, l'onere probatorio grava sul ricorrente: bisogna dimostrare concretamente la mancata ricezione della chiamata in giudizio e l'assenza di rapporti con il difensore eventualmente nominato.
- La semplice affermazione di non conoscenza senza elementi probatori idonei (p. es. dichiarazioni contraddette dall'elezione di domicilio o dalla presenza del difensore in udienza) è insufficiente e può portare all'inammissibilità del ricorso e a sanzioni.
- Le Sezioni Unite hanno stabilito criteri interpretativi vincolanti: il giudice può semplificare l'accertamento della conoscenza quando ricorrono indici oggettivi che rendono probabile la consapevolezza dell'imputato; viceversa il processo va sospeso se non vi è certezza di tale conoscenza.
- Prima di proporre impugnazioni eccedenti i termini per motivi di mancata conoscenza, è utile raccogliere e documentare ogni elemento che provi l'effettiva ignoranza del procedimento (assenza di domicilio, mancanza di rapporti con il difensore, testimonianze, certificazioni di irreperibilità, ecc.).
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