Parere n. 337/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 1
Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, con istanza di sospensiva, proposto da -OMISSIS-, contro il Ministero della Difesa, per l’annullamento del provvedimento del 4 ottobre 2022, avente protocollo n. M_D AB05933 REG2022 0577744 2022-10-04, adottato dal Ministero della Difesa – Direzione Generale per il Personale Militare, notificato il 20 marzo 2023, sanzione della perdita del grado;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeImpugnazione del provvedimento del 4 ottobre 2022, notificato il 20 marzo 2023, recante la conferma della perdita del grado per rimozione per motivi disciplinari
Esito
Prevale l’amministrazione
La questione giuridica
Il ricorrente ha impugnato, con istanza cautelare, il provvedimento con cui il Ministero della Difesa, all'esito della riapertura del procedimento disciplinare richiesta dopo la sentenza penale irrevocabile di assoluzione perché il fatto non sussiste, ha confermato la sanzione della perdita del grado. Con il primo motivo ha dedotto la violazione dell'art. 1393, commi 2 e 4, del d.lgs. 66/2010 e l'eccesso di potere per violazione della proporzionalità, manifesta illogicità e contraddittorietà, sostenendo che la contestazione disciplinare rinnovata fosse diversa da quella originaria: la prima riguardava la costrizione a rapporti sessuali mediante abuso della funzione e minaccia, mentre la seconda si limitava all'intrattenimento di un rapporto sessuale con una persona sottoposta agli arresti domiciliari. Ha quindi sostenuto che l'Amministrazione avrebbe dovuto rivalutare la sanzione alla luce dell'assoluzione penale, anziché confermare la massima sanzione. Con il secondo motivo ha dedotto la violazione dell'art. 1034, comma 1, del d.P.R. 90/2010 e dell'art. 1393, comma 4, del d.lgs. 66/2010, nonché il diritto al risarcimento del danno da ritardo ai sensi dell'art. 2-bis della l. 241/1990.
Il parere
Il Consiglio di Stato ha ritenuto infondate le censure e ha espresso parere per il rigetto del ricorso, assorbendo l'istanza di sospensiva. La Sezione ha riconosciuto che i fatti posti a fondamento del procedimento disciplinare riaperto erano mutati rispetto alle contestazioni iniziali, ma ha ritenuto legittima la conferma della sanzione, poiché la condotta accertata, pur priva di rilievo penale secondo la sentenza irrevocabile di assoluzione, conservava una gravità autonoma sul piano disciplinare. La valutazione della gravità dell'addebito e della proporzionalità della sanzione rientra nell'ampia discrezionalità amministrativa degli organi disciplinari ed è sindacabile soltanto in presenza di manifesta illogicità. Tale vizio è stato escluso in ragione dell'oggettiva gravità della condotta, commessa da un rappresentante dello Stato durante uno specifico servizio di controllo nei confronti di una persona sottoposta agli arresti domiciliari. Il secondo motivo è stato implicitamente respinto, senza riconoscimento del risarcimento da ritardo.
Osservazioni
Primo motivo - Riapertura del procedimento disciplinare e conferma della sanzione
La riapertura prevista dall'art. 1393, comma 2, del d.lgs. 66/2010 non impone necessariamente la modifica della sanzione quando, dopo l'assoluzione penale, la condotta residua sia valutata dall'Amministrazione come autonoma e oggettivamente grave sul piano disciplinare. La diversa qualificazione o delimitazione dei fatti rispetto alla contestazione originaria non rende di per sé illogica la conferma della perdita del grado.
Primo motivo - Discrezionalità disciplinare e proporzionalità
La valutazione della gravità dei fatti e della sanzione applicabile costituisce espressione di ampia discrezionalità amministrativa. Il sindacato di legittimità è ammesso, in via generale, soltanto in presenza di manifesta illogicità, che nel caso concreto è stata esclusa per la gravità della condotta commessa nell'esercizio del servizio di controllo da parte di un rappresentante dello Stato.
Secondo motivo - Ritardo nella conclusione del procedimento e risarcimento
La censura relativa alla violazione dell'art. 1034, comma 1, del d.P.R. 90/2010, dell'art. 1393, comma 4, del d.lgs. 66/2010 e all'art. 2-bis della l. 241/1990 è stata ritenuta infondata, senza riconoscimento di alcun risarcimento del danno da ritardo.
Norme richiamate
art. 1393, commi 2 e 4, d.lgs. 66/2010
Se il procedimento disciplinare non sospeso, si conclude con l’irrogazione di una sanzione e, successivamente, il procedimento penale è definito con sentenza irrevocabile di assoluzione che riconosce che il fatto addebitato al dipendente non sussiste o non costituisce illecito penale o che il militare non lo ha commesso, l’autorità competente, ad istanza di parte, da proporsi entro il termine di decadenza di sei mesi dall’irrevocabilità della pronuncia penale, riapre il procedimento disciplinare per modificarne o confermarne l’atto conclusivo in relazione all’esito del giudizio penale.
La riapertura consente all'autorità competente di modificare o confermare l'atto conclusivo tenendo conto dell'esito penale; l'assoluzione non impedisce la conferma della sanzione quando la condotta conservi una autonoma gravità disciplinare.
art. 1034, comma 1, d.P.R. 90/2010
È richiamato dal ricorrente in relazione ai termini e alla conclusione del procedimento disciplinare, ma il testo non espone una specifica interpretazione della disposizione.
art. 2-bis l. 241/1990
È richiamato in relazione alla domanda di risarcimento del danno da ritardo; il parere non riconosce tale pretesa.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
Costituisce il presupposto, unitamente all'art. 10 del regolamento (UE) 2016/679, per l'oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi del ricorrente.
art. 10 regolamento (UE) 2016/679
Richiamato a tutela dei diritti e della dignità dell'interessato quale fondamento dell'oscuramento dei dati personali.
Massime di principio
- La riapertura del procedimento disciplinare prevista dall'art. 1393, comma 2, del d.lgs. 66/2010, a seguito di assoluzione penale irrevocabile, impone una nuova valutazione dell'atto conclusivo, ma consente all'autorità competente sia di modificarlo sia di confermarlo in relazione all'esito del giudizio penale.
- L'assoluzione penale perché il fatto non sussiste o perché il fatto non costituisce illecito penale non esclude automaticamente la rilevanza disciplinare della condotta, quando questa presenti una gravità autonoma rispetto agli elementi necessari per l'integrazione del reato.
- La valutazione della gravità dell'infrazione disciplinare e della proporzionalità della sanzione appartiene alla discrezionalità amministrativa dell'autorità disciplinare ed è sindacabile, in sede di legittimità, quando presenti manifesta illogicità.
- La gravità della condotta può essere valutata con particolare rigore quando essa sia commessa da un appartenente alle forze dell'ordine nell'esercizio di un servizio di controllo nei confronti di una persona sottoposta agli arresti domiciliari.
Perdita del grado di un appartenente all'Arma dei Carabinieri
Il parere riguarda un ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, proposto da un appuntato dell'Arma dei Carabinieri contro il Ministero della Difesa, avverso il provvedimento che ha confermato la sanzione della perdita del grado per rimozione per motivi disciplinari. Il ricorrente ha chiesto anche la sospensione cautelare dell'atto.
Premesse e svolgimento dei procedimenti
Nel 2017, durante un controllo presso l'abitazione di una persona sottoposta agli arresti domiciliari, il militare sarebbe stato accusato di avere ottenuto rapporti sessuali abusando della propria funzione e prospettando, in caso di rifiuto, la segnalazione di un allontanamento dal domicilio e il ritorno in carcere.
A seguito dei fatti:
- è stato avviato un procedimento penale per concussione e violenza sessuale;
- è stato avviato un procedimento disciplinare di stato, non sospeso;
- il procedimento disciplinare si è concluso nel 2018 con la perdita del grado per rimozione per motivi disciplinari;
- il ricorso proposto contro tale sanzione davanti al TAR è stato rigettato;
- il procedimento penale si è concluso nel 2021 con sentenza irrevocabile di assoluzione perché il fatto non sussiste.
Su istanza dell'interessato, l'Amministrazione ha quindi riaperto il procedimento disciplinare ai sensi dell'art. 1393 del d.lgs. 66/2010. La nuova contestazione non ha riprodotto integralmente l'addebito originario: essa ha fatto riferimento all'intrattenimento di un rapporto sessuale con la persona sottoposta agli arresti domiciliari, senza mantenere l'originaria contestazione relativa alla costrizione mediante minaccia. Nel 2022 l'Amministrazione ha tuttavia confermato la perdita del grado; il provvedimento è stato notificato nel marzo 2023.
Motivi del ricorso
Il primo motivo ha censurato la violazione dell'art. 1393, commi 2 e 4, del d.lgs. 66/2010 e l'eccesso di potere per violazione della proporzionalità, manifesta illogicità e contraddittorietà. Secondo il ricorrente, l'assoluzione penale aveva modificato radicalmente il quadro fattuale e la nuova contestazione riguardava una condotta diversa e meno grave rispetto a quella iniziale. L'Amministrazione avrebbe quindi dovuto rideterminare la sanzione, anziché confermare la perdita del grado.
Il secondo motivo ha dedotto la violazione dell'art. 1034, comma 1, del d.P.R. 90/2010 e dell'art. 1393, comma 4, del d.lgs. 66/2010, nonché il diritto al risarcimento del danno da ritardo ai sensi dell'art. 2-bis della l. 241/1990.
Valutazioni del Consiglio di Stato
La Sezione ha riconosciuto che i fatti posti a fondamento del procedimento disciplinare riaperto erano mutati rispetto alle contestazioni iniziali. Tuttavia, tale mutamento non ha comportato l'illegittimità della conferma della sanzione.
Secondo il parere, la condotta residua, pur non avendo dato luogo a responsabilità penale, conserva autonoma rilevanza disciplinare. La valutazione della sua gravità e della sanzione applicabile rientra nell'ampia discrezionalità dell'Amministrazione. Il sindacato di legittimità può intervenire soltanto in presenza di manifesta illogicità.
Nel caso esaminato, la manifesta illogicità è stata esclusa in ragione dell'oggettiva gravità della condotta attribuita al militare, considerato il suo ruolo di rappresentante dello Stato e il fatto che il comportamento sarebbe stato tenuto durante uno specifico servizio di controllo nei confronti di una persona sottoposta agli arresti domiciliari.
Esito
La Sezione Prima ha espresso parere per il rigetto del ricorso, con assorbimento dell'istanza di sospensiva. Il secondo motivo non ha condotto al riconoscimento del risarcimento del danno da ritardo.
Il parere dispone inoltre l'oscuramento delle generalità e di ogni altro dato idoneo a identificare il ricorrente, in applicazione dell'art. 52, commi 1 e 2, del d.lgs. 196/2003 e dell'art. 10 del regolamento (UE) 2016/679.
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