Cassazione Civile, Ordinanza n. 24677/2021 del 14/09/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (debitore)
La controversia
La controversia nasce dall'impugnazione di alcune cartelle esattoriali e, in particolare, dalla domanda di accertamento dell'intervenuta prescrizione di un credito azionato esecutivamente per complessivi euro 2.337,32. Il giudice di merito aveva accolto solo in parte la domanda, ritenendo prescritte una sola delle quattro cartelle contestate e considerando interrotta la prescrizione per le altre tre sulla base di raccomandate di intimazione di pagamento. Pur non essendo stati prodotti in giudizio gli atti di intimazione, il tribunale aveva reputato sufficiente, ai fini dell'identificazione del contenuto delle raccomandate, la corrispondenza tra i numeri identificativi indicati sugli avvisi di ricevimento e quelli riportati nei report interni della società di riscossione. Con l'unico motivo di ricorso il debitore ha denunciato violazione e falsa applicazione degli artt. 1219, comma 1, 2943, comma 4, e 2697 c.c., sostenendo che il giudice d'appello aveva attribuito efficacia interruttiva alla prescrizione senza verificare l'effettivo contenuto delle intimazioni e senza che la corrispondenza dei numeri identificativi bastasse a dimostrare quale atto fosse stato concretamente spedito.
La decisione
La Corte ha ritenuto fondata la censura nella parte in cui contestava l'attribuzione di efficacia interruttiva a raccomandate del cui contenuto non fosse stata accertata l'effettiva natura. Ha affermato che, per produrre effetto interruttivo, l'atto deve contenere la chiara indicazione del debitore, l'esplicitazione della pretesa e una richiesta o intimazione scritta di adempimento idonea a manifestare inequivocabilmente la volontà del creditore di far valere il proprio diritto e di costituire in mora il debitore. La mera corrispondenza tra i numeri identificativi dei documenti riportati sugli avvisi di ricevimento e quelli contenuti nei report interni della riscossione non supplisce alla mancata prova del contenuto degli atti inviati. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio al Tribunale di Palermo, in diversa composizione, per nuovo esame dell'appello alla luce del principio richiamato e per la regolazione anche delle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 1219, comma 1, c.c.
l'interruzione della prescrizione richiede una costituzione in mora mediante richiesta scritta o intimazione idonea a manifestare la volontà del creditore di ottenere l'adempimento
art. 2943, comma 4, c.c.
l'atto interruttivo della prescrizione deve avere contenuto chiaro e inequivoco e non può essere presunto in assenza di prova del suo effettivo contenuto
art. 2697 c.c.
chi invoca l'effetto interruttivo ha l'onere di provare l'esistenza e il contenuto dell'atto idoneo a interrompere la prescrizione
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
il ricorso è stato proposto deducendo violazione o falsa applicazione di norme di diritto
Massime di principio
- Per interrompere la prescrizione non basta dimostrare la spedizione di una comunicazione: occorre provare il contenuto dell'atto e la sua idoneità a contenere una chiara pretesa di adempimento nei confronti del debitore.
- L'effetto interruttivo richiede un atto scritto che identifichi il soggetto obbligato, espliciti la pretesa creditoria e manifesti in modo inequivoco la volontà di far valere il diritto, così da costituire il debitore in mora.
- La semplice corrispondenza tra dati identificativi riportati su avvisi di ricevimento e documentazione interna del creditore o del concessionario non è sufficiente, da sola, a provare il contenuto dell'atto notificato o spedito.
- Chi oppone l'interruzione della prescrizione deve fornire prova adeguata del fatto interruttivo, non potendo il giudice supplire tale mancanza con mere presunzioni sul contenuto della raccomandata.
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