Cassazione Civile, Ordinanza n. 35962/2022 del 07/12/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (assicurazione)
La controversia
La controversia nasceva dal mancato pagamento, da parte della compagnia assicurativa, del compenso richiesto da un perito assicurativo per attività svolte in relazione a sinistri stradali. Dopo una decisione favorevole al professionista in primo grado, il Tribunale di Napoli, in appello, ha riformato la sentenza del Giudice di Pace e ha dichiarato improponibile la domanda per abuso del frazionamento del credito, rilevando che il professionista aveva promosso numerose azioni giudiziarie identiche, riferite a un medesimo rapporto e prive di un interesse oggettivamente valutabile alla tutela frazionata. Il ricorrente ha impugnato la decisione con cinque motivi: ha sostenuto che non esistesse un unico rapporto obbligatorio e che fosse legittimo chiedere adempimenti parziali ex art. 1181 c.c.; ha censurato la motivazione sulla contestazione delle copie documentali prodotte dalla compagnia; ha contestato la rilevanza di un documento del 2006 e dedotto violazioni in tema di disciplina anticoncorrenziale e nullità di eventuali pattuizioni sui compensi; ha invocato l’art. 19-quaterdecies L. 172/2017; ha infine denunciato l’erronea interpretazione dei precedenti delle Sezioni Unite sul frazionamento del credito, ribadendo l’autonomia delle singole pretese.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondati il primo e il quinto motivo, osservando che la fattispecie rientrava nel principio, già affermato dalle Sezioni Unite, secondo cui la proposizione separata di domande fondate sul medesimo rapporto e sul medesimo fatto costitutivo è ammissibile solo se il creditore alleghi un interesse oggettivamente valutabile alla tutela processuale frazionata; nel caso concreto tale interesse non era stato allegato né provato, e il Tribunale aveva correttamente qualificato la condotta come abuso del processo. Ha dichiarato inammissibile il secondo motivo per difetto di specificità, perché la contestazione della copia documentale non indicava in modo chiaro e circostanziato quali fossero le difformità rispetto all’originale. Ha poi ritenuto assorbiti il terzo e il quarto motivo dal rigetto delle censure sul frazionamento del credito. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese del giudizio di legittimità e al versamento dell’ulteriore contributo unificato se dovuto.
Norme richiamate
art. 1181 c.c.
richiamato dal ricorrente come fondamento della facoltà del creditore di chiedere un adempimento parziale; la Corte non ne ha accolto l’applicazione nel caso concreto, ritenendo prevalente il divieto di abuso del frazionamento del credito.
art. 360 c.p.c., n. 3
utilizzato per dedurre violazioni di legge nei motivi di ricorso.
art. 360 c.p.c., n. 5
utilizzato per dedurre vizi motivazionali, ma il motivo è stato dichiarato inammissibile o ritenuto infondato a seconda del contenuto.
art. 112 c.p.c.
richiamato dal ricorrente per denunciare ultrapetizione o omissione di pronuncia; la censura non ha trovato accoglimento.
art. 88 c.p.c.
le Sezioni Unite, richiamate dalla Corte, lo leggono in chiave costituzionalmente orientata, imponendo un esercizio dell’azione conforme a correttezza e al giusto processo.
art. 375, comma 2, c.p.c.
richiamato per la trattazione in camera di consiglio.
art. 380-bis.1 c.p.c.
richiamato per la trattazione in camera di consiglio.
L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17
richiamata per il contributo unificato aggiuntivo ex art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002.
D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater
la Corte ha dato atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.
L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17
richiamata nel dispositivo quale base normativa del meccanismo del contributo unificato aggiuntivo.
L. 10 ottobre 1990, n. 287, artt. 2 e 3
invocate dal ricorrente per sostenere la nullità di eventuali pattuizioni sui compensi per asserita violazione della disciplina antitrust; la censura è rimasta assorbita.
L. 166/1992
invocata dal ricorrente nel terzo motivo; la Corte non ha esaminato nel merito la questione per assorbimento.
L. 172/2017, art. 19-quaterdecies
richiamato nel quarto motivo; la relativa censura è stata assorbita.
D.P.R. 115/2002, art. 13, comma 1-bis
richiamato indirettamente nella disciplina del contributo unificato aggiuntivo.
Massime di principio
- La proposizione separata di più domande di pagamento è abusiva quando esse riguardano distinti crediti ma siano riconducibili al medesimo rapporto, allo stesso fatto costitutivo e al medesimo possibile giudicato, salvo che il creditore dimostri un interesse oggettivamente valutabile alla tutela frazionata.
- L’abuso del frazionamento del credito costituisce un abuso del processo che giustifica una pronuncia in rito di improponibilità o inammissibilità della domanda, senza esame del merito.
- La tutela processuale frazionata non è preclusa in assoluto: è ammessa solo se il creditore allega e dimostra un interesse concreto e apprezzabile alla separazione delle pretese.
- La contestazione della conformità di un documento prodotto in copia deve essere specifica e circostanziata; non sono sufficienti formule generiche o clausole di stile, né è sufficiente una contestazione che non indichi in che cosa la copia differisca dall’originale.
- Quando una ratio decisoria assorbente esclude l’ammissibilità della domanda per abuso del processo, restano assorbite le censure che attengono al merito della pretesa o a questioni connesse.
- Le Sezioni Unite hanno ricondotto il divieto di abuso del processo ai canoni di correttezza e al giusto processo, valorizzando la funzione di contenimento della proliferazione di giudizi identici e dei rischi di giudicati contrastanti.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 7 dic 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 35895/2022 del 07/12/2022
- ordinanza_civile · 7 dic 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 35896/2022 del 07/12/2022
- ordinanza_civile · 7 dic 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 35897/2022 del 07/12/2022
- ordinanza_civile · 7 dic 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 35902/2022 del 07/12/2022
- ordinanza_civile · 7 dic 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 35903/2022 del 07/12/2022
- ordinanza_civile · 7 dic 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 35904/2022 del 07/12/2022
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →