Cassazione Penale, Sentenza n. 26566/2024 del 05/07/2024
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso articolato in due motivi principali: 1) vizio di motivazione e contrasto tra due dichiarazioni rese da Alessandro Laviola (annotazione di servizio del 28/10/2020 e interrogatorio del 16/12/2020), con dedotta insanabile contraddizione e possibile intento calunniatorio finalizzato a sviare le indagini; la difesa sosteneva che la diversa versione rende inattendibile l'identificazione di Schiavone come autore degli spari; 2) vizio di motivazione con riguardo alla qualificazione della condotta come tentato omicidio (art. 56, 575 c.p.), contestando l'apprezzamento della prova tecnico-balistica e la valutazione della idoneità dell'azione a offendere la vita: si censurava la distanza tra sparatore e bersaglio (circa 45-50 metri), la presenza di ostacoli e scarsa visibilità, la possibile ipotesi di colpo di rimbalzo e l'affidamento, da parte dei giudici di merito, sulle dichiarazioni del teste Borrello rispetto alla consulenza tecnica di parte.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso infondato nel complesso: il primo motivo è stato ritenuto inammissibile in quanto reiterazione del gravame di merito e non suscettibile di sindacato in Cassazione; il secondo motivo è stato giudicato infondato poiché la valutazione di merito della Corte d'appello (e del Tribunale) era sufficientemente motivata: i giudici hanno ritenuto credibili le dichiarazioni testimoniali, gli elementi fotografici e il rinvenimento di bossoli che, unitamente alla pluralità dei colpi e al movente (rissa precedente), dimostravano l'idoneità dell'azione e l'animus necandi. Di conseguenza il ricorso è stato rigettato e resta ferma la sentenza della Corte d'appello di Lecce che aveva riformato in parte la condanna (pena ridotta a anni cinque mesi e due di reclusione e interdizione per anni cinque dai pubblici uffici).
Norme richiamate
art. 588 cod. pen.
richiamato nella rubricazione dei capi di imputazione relativi a lesioni antecedenti alla vicenda principale; utilizzato per la descrizione dei reati contestati in primo grado
art. 575 cod. pen.
norma dell'omicidio richiamata nella ricostruzione del reato contestato al capo b) e nella valutazione circa la configurabilità del tentato omicidio (in concorso e con dolo)
art. 56 cod. pen.
richiamato in relazione al concorso di persone nel reato e alla qualificazione delle condotte concorrenti
art. 61 n. 1 cod. pen.
citato tra le circostanze contemplate nella rubricazione delle aggravanti/profilo valutativo; in primo grado era stata esclusa l'applicazione di tale aggravante per il capo b)
art. 81 comma secondo cod. pen.
richiamato nella determinazione della pena per più reati e nel cumulo/concorrenza di reati
art. 582 cod. pen.
mencionato dalla difesa come possibile riqualificazione della condotta (lesioni gravi o altre fattispecie), ma non accolta dai giudici di merito
art. 707 cod. pen.
citado dalla difesa nell'ipotesi di diversa configurazione del reato, richiamato ma non accolto
art. 125 comma 3 cod. proc. pen.
rilevato dalla difesa nella censura processuale; la Corte ha ritenuto la censura carente e talvolta aspecifica
art. 192 cod. proc. pen.
richiamato dalla difesa nell'ambito della critica agli elementi di prova; la Corte ha ritenuto le doglianze generiche o non pertinenti rispetto alla motivazione
art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
richiamato in relazione ai limiti di impugnazione in cassazione e alla sintesi richiesta nella esposizione dei motivi
art. 591 comma 1 lett. c) cod. proc. pen.
richiamato dalla Corte quale fondamento per l'inammissibilità dei motivi aspecifici o che ripropongono il gravame senza adeguata contestualizzazione
d.l. 28/10/2020 n. 137, art. 23 comma 8 (conv. L. 18/12/2020 n.176)
richiamato in relazione alla richiesta di trattazione orale da parte dei difensori; la trattazione si è svolta
Massime di principio
- La contraddittorietà tra dichiarazioni rese in atti investigativi non determina automaticamente l'inutilizzabilità della testimonianza: il giudice di merito può valutare la portata delle differenze e ritenere la dichiarazione complessivamente attendibile se la motivazione è coerente e non manifestamente illogica
- In presenza di perizia tecnico-scientifica di parte, il giudice non è vincolato a seguirla; può privilegiare la prova testimoniale o altri elementi materiali purché motivi compiutamente il perché ritenga quella valutazione più convincente
- Per la configurazione del tentato omicidio in assenza di ammissioni, l'animus necandi si desume da elementi obiettivi (pluralità di colpi, zona colpita, idoneità del mezzo e della condotta a ledere la vita, movente e circostanze del fatto); il giudizio sulla idoneità è valutazione di merito sottratta in larga parte al sindacato di legittimità se adeguatamente motivata
- Per criticare la motivazione di merito in Cassazione occorre indicare in modo specifico e non meramente ricorsivo i punti di illogicità o omissione: la riproposizione generica delle censure di appello può comportare l'inammissibilità per aspecificità
- Nel rito abbreviato condizionato l'acquisizione di consulenze e prove indicate come condizione non trasforma automaticamente queste attività in prove di rango superiore: restano elementi valutabili dal giudice che deve però spiegare le ragioni della prevalenza delle sue conclusioni
- Quando si contesta valutazioni tecnico-balistiche, è efficace mostrare in modo puntuale errori nelle ipotesi logiche o negli accertamenti (es. misurazioni, punti di riferimento fotografici, ricostruzioni spaziali), non limitandosi a contestazioni generiche sulla difficoltà della visibilità o sulla distanza
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