Cassazione Penale, Sentenza n. 27716/2025 del 29/07/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione avverso la conferma dell'assoluzione per particolare tenuità: il ricorrente deduceva, in primo luogo, che la sentenza della Corte di Giustizia UE (29/07/2024, C‑112/22 e C‑223/22) avrebbe reso incompatibile con il diritto UE il requisito della residenza decennale (e la sanzione penale connessa), invocando effetto di "abolitio criminis"; in secondo luogo contestava la mancanza di prova della paternità della domanda (la richiesta era stata inoltrata tramite un intermediario abilitato senza prova che avesse agito su incarico del ricorrente); in terzo luogo censurava l'esclusione dell'errore scusabile, sostenendo che l'intermediario lo avesse indotto in errore. Successivamente ha depositato motivi nuovi richiamando la sentenza della Corte costituzionale n. 31/2025 che ha ridotto il requisito da dieci a cinque anni e ne ha dichiarato in parte l'illegittimità costituzionale.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato in parte: ha dichiarato manifestamente infondato il motivo relativo alla paternità della domanda, confermando la valutazione di merito sulla attendibilità delle dichiarazioni dell'operante e sul carattere rituale della sottoscrizione. Quanto alla questione di diritto derivante dalle pronunce sovranazionali e costituzionali, la Corte ha seguito l'impostazione della Consulta (sent. n. 31/2025) ritenendo legittima la sanzione penale prevista dall'art. 7 d.l. n. 4/2019 nei limiti del requisito ridotto a cinque anni; tuttavia ha osservato che per poter dichiarare l'irrilevanza penale della condotta occorreva verificare in fatto la sussistenza del requisito della "continuatività" della residenza nei cinque anni, valutazione di merito non sindacabile in cassazione. Di conseguenza la sentenza impugnata è stata annullata con rinvio ad altra sezione della Corte d'appello di Catanzaro perché i giudici di merito accertino la sussistenza del requisito della continuità della residenza e, sulla base di ciò, pronunciino eventualmente assoluzione piena.
Norme richiamate
art. 7, comma 2, d.l. n. 4/2019 (conv. L. n. 26/2019)
Prevede la sanzione penale per dichiarazioni false nella richiesta del reddito di cittadinanza; la Corte di Cassazione ha ritenuto la norma compatibile con i principi costituzionali e sovranazionali entro il limite temporale di cinque anni di residenza, purché il requisito materiale sia accertato.
art. 2, comma 1, d.l. n. 4/2019
Originariamente subordinava il reddito di cittadinanza alla residenza decennale; la Corte costituzionale n. 31/2025 ha dichiarato l'illegittimità nella parte in cui prevedeva dieci anni e ha ridotto il requisito a cinque anni.
art. 136 Cost.
Richiamato dal ricorrente per valorizzare gli effetti delle pronunce sovranazionali; la Corte ha esaminato i rapporti tra giurisprudenza UE e giudice costituzionale, ritenendo di seguire la Consulta nella qualificazione normativa del reddito di cittadinanza.
art. 3 Cost.
Richiamato nella questione di legittimità costituzionale relativa alla discriminazione indiretta; la Corte costituzionale ha ritenuto che il requisito decennale fosse sproporzionato e contrastante con il principio di uguaglianza, riducendolo a cinque anni.
Direttiva 2003/109/CE, art. 11(1)(d) e art. 4
La CGUE ha ritenuto il requisito decennale e le sanzioni penali incompatibili con il diritto UE se il reddito di cittadinanza è qualificato come prestazione sociale; la Corte costituzionale ha però avuto una diversa qualificazione dell'istituto (misura di inclusione attiva), consentendo diversa valutazione della compatibilità.
Sentenza Corte di Giustizia UE, Grande Sezione, 29/07/2024, cause riunite C‑112/22 e C‑223/22
Ha affermato l'incompatibilità del requisito della residenza decennale (e delle sanzioni penali connesse) con il diritto dell'Unione nella prospettazione in cui il r.d.c. è qualificato come prestazione sociale; la CGUE si è attenuta alla ricostruzione normativa proposta dal giudice nazionale di rinvio.
Sentenza Corte costituzionale n. 31/2025
Ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 2 dl n.4/2019 nella parte che prevedeva la residenza decennale, riducendo il requisito a cinque anni e ritenendo compatibile la disciplina del r.d.c. con l'ordinamento costituzionale come misura di inclusione attiva.
artt. 192, commi 1 e 2, e 530 cod. proc. pen.
Norme processuali richiamate dal ricorrente per contestare la mancanza di prova della paternità della domanda; la Cassazione ha ritenuto infondata la censura avendo i giudici di merito valutato la produzione probatoria (deposizione dell'operante) e la ritualità della sottoscrizione.
Massime di principio
- La qualificazione normativa della prestazione (assistenziale vs. misura di inclusione attiva) è determinante per verificare la compatibilità con il diritto UE: divergenze interpretative tra CGUE e giudici nazionali possono richiedere un vaglio costituzionale nazionale.
- Una pronuncia sovranazionale che censura una norma può non impedire al giudice nazionale di verificare la ricostruzione fattuale e normativa; se la decisione richiede accertamenti di fatto (es. continuità della residenza), la Corte di cassazione non può sostituirsi al giudice di merito e dovrà rinviare per accertamenti.
- La riduzione del requisito temporale (da dieci a cinque anni) da parte della Consulta rende compatibile la sanzione penale collegata alle false dichiarazioni solo se il requisito materiale (compresa la "continuatività" della permanenza) risulta accertato in fatto.
- La presentazione della domanda tramite intermediario non esonera automaticamente il richiedente dalla paternità della richiesta: se la prova documentale e le deposizioni dimostrano la sottoscrizione/attuazione rituale, la responsabilità è imputabile al dichiarante, salvo prova contraria dell'incarico conferito all'intermediario.
- L'errore scusabile è una difesa che richiede elementi probatori specifici (es. omissione di informazioni da parte di un intermediario qualificato); l'assenza di tale prova rende difficile il riconoscimento dell'errore scusabile.
- Quando intervengono nuove pronunce costituzionali o sovranazionali nel corso del processo, vanno valutati separatamente gli effetti sul piano del diritto (possibile illegittimità/abolitio) e gli effetti sul piano probatorio: se per l'applicazione della nuova regola è comunque necessario un accertamento di fatto, si rende necessario il rinvio al giudice di merito.
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