Sentenza n. 7670/2026 - Roma, Sezione 3
per l’esecuzione del giudicato derivante dalla sentenza n. 6810/2024 del Tribunale di Roma – Sezione Lavoro;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale ordinario di Roma, Sezione Lavoro, n. 6810/2024, passata in giudicato
Esito
Favorevole al ricorrente (docente)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha agito ai sensi dell'art. 114 c.p.a. per ottenere l'esecuzione della sentenza n. 6810/2024 del Tribunale di Roma – Sezione Lavoro, non impugnata dal Ministero e quindi passata in giudicato. La sentenza aveva accertato il diritto della ricorrente al beneficio economico di 500 euro annui tramite la Carta elettronica del docente per gli anni scolastici 2019/2020, 2020/2021 e 2021/2022, per complessivi 1.500 euro oltre interessi legali, e aveva condannato il Ministero anche al pagamento delle spese di lite. Nonostante la rituale notificazione del titolo esecutivo e il decorso del termine dilatorio di 120 giorni previsto dall'art. 14, comma 1, d.l. 669/1996, convertito dalla l. 30/1997, l'Amministrazione non ha adempiuto. La ricorrente ha pertanto chiesto l'esecuzione del giudicato e, in caso di ulteriore inerzia, la nomina di un commissario ad acta. Il Ministero si è costituito senza svolgere un'effettiva attività difensiva.
La decisione
Il TAR ha accolto la domanda di ottemperanza, ritenendo comprovati la formazione del giudicato, la rituale notificazione del titolo esecutivo, il decorso del termine dilatorio di 120 giorni e la persistente mancata corresponsione delle somme dovute. Ha dichiarato l'obbligo del Ministero di dare esecuzione alla sentenza del giudice ordinario, corrispondendo alla ricorrente le somme liquidate, entro 60 giorni dalla notificazione o, se anteriore, dalla comunicazione della sentenza. Ha nominato sin d'ora, per l'eventuale infruttuoso decorso del termine, il Direttore generale competente del Ministero quale commissario ad acta, con facoltà di delega e senza compenso, attribuendogli ulteriori 60 giorni dalla scadenza del termine assegnato all'Amministrazione, previa richiesta della ricorrente. Il Ministero è stato condannato alle spese del giudizio di ottemperanza, liquidate in 800 euro oltre accessori, con distrazione in favore dei difensori antistatari. La sentenza è stata inoltre trasmessa alla Procura regionale della Corte dei conti e all'OIV competente per gli eventuali seguiti.
Norme richiamate
art. 114 c.p.a.
Disciplina il giudizio di ottemperanza; il TAR lo ha utilizzato per ordinare l'esecuzione di una sentenza del giudice ordinario passata in giudicato e per nominare, in via condizionata, un commissario ad acta.
art. 14, comma 1, d.l. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito dalla l. 28 febbraio 1997, n. 30
Prevede il termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo prima di poter procedere all'esecuzione nei confronti di una pubblica amministrazione; il TAR ha ritenuto tale termine decorso.
Massime di principio
- Il giudizio di ottemperanza è esperibile per ottenere l'esecuzione di una sentenza del giudice ordinario passata in giudicato, quando l'amministrazione destinataria non adempia agli obblighi da essa derivanti.
- Prima di ordinare l'esecuzione nei confronti di una pubblica amministrazione deve risultare la rituale notificazione del titolo esecutivo e il decorso del termine dilatorio di 120 giorni previsto dall'art. 14, comma 1, d.l. 669/1996.
- Accertata la persistente inottemperanza dell'amministrazione, il giudice dell'ottemperanza può assegnare un termine per l'adempimento e nominare sin d'ora un commissario ad acta, destinato a operare, previa richiesta dell'interessato, dopo l'infruttuosa scadenza del termine assegnato.
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