Sentenza n. 682/2026 - Firenze, Sezione 3
per l'annullamento dell'atto di diniego n. 1 del 05.01.2021 (prot. di partenza 151/2021 dell'8.01.2021, pratica Parco n. 100/20), ricevuto a mezzo posta in data 18.01.2021, a firma del Direttore dell'Ente Parco nazionale Arcipelago Toscano, con il quale – nell'ambito del procedimento pendente innanzi al Comune di Capoliveri avviato a seguito dell'istanza della ricorrente volta a conseguire l'accertamento di conformità ex art. 209, LR 65/14 su manufatto di proprietà della medesima in Capoliveri, loc. Lacona è stata negata l'autorizzazione (nullaosta) ex art. 13, legge 394/91, avendo il Parco ritenuto l'immobile in questione "privo di legittimità edilizio-urbanistica" e, di conseguenza, "l'intervento" esaminato "in contrato con quanto previsto all'art. 19 delle Norme Tecniche di Attuazione e, quindi, non ammissibile"; nonché di ogni altro atto presupposto - ivi compreso, ove occorrer possa, la comunicazione ex art. 10 bis, legge 241/90 di cui alla nota dello stesso Ente prot. 8459 del 9.11.2020 -, connesso e/o consequenziale.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego del nullaosta dell'Ente Parco ex art. 13 l. 394/1991, relativo a un procedimento comunale di accertamento di conformità per interventi su un manufatto
Esito
Favorevole al resistente (ente parco)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente ha impugnato il diniego del nullaosta paesaggistico-parchivo, adottato nell’ambito del procedimento comunale volto all’accertamento di conformità ex art. 209 della legge regionale Toscana n. 65/2014. Il diniego era motivato dalla ritenuta carenza di legittimità edilizio-urbanistica del manufatto e dal contrasto dell’intervento con l’art. 19 delle Norme tecniche di attuazione del Piano del Parco. La ricorrente ha dedotto, in primo luogo, eccesso di potere per difetto di istruttoria, illogicità, carenza motivazionale e violazione dell’art. 3 l. 241/1990, sostenendo che l’Ente Parco non avesse adeguatamente valutato la documentazione prodotta né acquisito elementi idonei a smentire la preesistenza del fabbricato. In secondo luogo, ha dedotto la violazione dell’art. 13 l. 394/1991 e degli artt. 14 e 19 del Piano del Parco, sostenendo che l’Ente Parco avesse invaso la competenza comunale in materia di legittimità edilizia. In terzo luogo, ha dedotto la violazione degli artt. 31 e 36 d.P.R. 380/2001, degli artt. 196 e 209 l.r. Toscana 65/2014 e dell’art. 13 l. 394/1991, sostenendo che il richiamo alle ordinanze comunali di demolizione fosse irrilevante e che tali ordinanze fossero divenute inefficaci per effetto della presentazione dell’istanza di accertamento di conformità. L’Ente Parco ha eccepito la tardività del ricorso e ne ha chiesto il rigetto nel merito.
La decisione
Il TAR ha prescisso dall’esame dell’eccezione di tardività, ritenendo il ricorso manifestamente infondato, pur rilevando che l’eccezione non appariva priva di fondamento in relazione alla notificazione del diniego al solo tecnico incaricato e al termine decadenziale di sessanta giorni previsto dall’art. 29 c.p.a. Il primo motivo è stato respinto perché la documentazione prodotta non dimostrava la presenza dell’attuale manufatto anteriormente al 1° settembre 1967, né il dedotto spostamento del fabbricato. Le fotografie non datate non consentivano verifiche attendibili; la foto aerea del 15 settembre 1970 mostrava l’assenza dell’edificio e i rilievi successivi ne attestavano la presenza soltanto dalla fine degli anni Settanta, nella posizione attuale. Le dichiarazioni sostitutive non sono state ritenute prova idonea, gravando sul proprietario o responsabile dell’abuso l’onere di dimostrare la risalenza del manufatto. Il TAR ha quindi ritenuto accertata la carenza di legittimità edilizio-urbanistica, confermata anche dalle ordinanze comunali di demolizione. Il secondo motivo è stato respinto perché, nelle aree protette, permesso di costruire, autorizzazione paesaggistica e nullaosta dell’Ente Parco sono provvedimenti distinti e autonomi. L’Ente Parco, nell’esaminare il nullaosta, poteva e doveva verificare preliminarmente la legittimità edilizia del fabbricato ai sensi dell’art. 19 delle NTA del Piano del Parco, senza sostituirsi al Comune. Il terzo motivo è stato respinto perché il riferimento alle ordinanze di demolizione costituiva richiamo all’istruttoria e alle interlocuzioni con il Comune. Inoltre, la presentazione di un’istanza di accertamento di conformità non rende inefficace in via definitiva il precedente ordine di demolizione: ne sospende temporaneamente l’efficacia, che viene meno in caso di accoglimento della sanatoria e riacquista vigore in caso di rigetto. Il ricorso è stato pertanto respinto; le spese sono state compensate per la particolarità della fattispecie.
Norme richiamate
art. 13 l. 394/1991
Il nullaosta dell’Ente Parco costituisce un titolo autonomo rispetto al permesso di costruire e all’autorizzazione paesaggistica; nell’ambito della relativa istruttoria l’Ente Parco può verificare la legittimità edilizio-urbanistica del manufatto quando ciò sia richiesto dalla disciplina del Piano del Parco.
art. 19 NTA del Piano del Parco dell’Arcipelago Toscano
Impone all’Ente Parco una verifica preliminare della legittimità edilizia del fabbricato ai fini dell’ammissibilità degli interventi di ristrutturazione.
art. 3 l. 241/1990
Il diniego è stato ritenuto adeguatamente istruito e motivato, poiché fondato sulla documentazione aerofotografica, sui rapporti degli organi accertatori e sulle ordinanze comunali di demolizione.
art. 29 c.p.a.
Prevede il termine di sessanta giorni per l’impugnazione degli atti amministrativi; il giudice ha ritenuto di poter prescindere dall’eccezione di tardività per la manifesta infondatezza del ricorso.
art. 36 d.P.R. 380/2001
La presentazione dell’istanza di accertamento di conformità non determina l’inefficacia definitiva del precedente ordine di demolizione, ma ne sospende l’efficacia fino alla definizione dell’istanza.
art. 31 d.P.R. 380/2001
Rileva quale disciplina dell’ordine di demolizione, la cui efficacia non viene definitivamente meno per la sola presentazione dell’istanza di sanatoria ordinaria.
art. 209 l.r. Toscana 65/2014
Costituisce la base normativa regionale dell’istanza di accertamento di conformità proposta dalla proprietaria.
artt. 196 e 209 l.r. Toscana 65/2014
Sono state invocate dalla ricorrente in relazione alla disciplina regionale delle sanzioni edilizie e dell’accertamento di conformità, ma il giudice ha escluso la fondatezza delle relative censure.
l. 1497/1939 e d.lgs. 42/2004
L’area è soggetta a vincolo paesaggistico; tale vincolo concorre con la disciplina urbanistico-edilizia e con quella speciale delle aree protette.
Massime di principio
- Nelle aree protette, il permesso di costruire, l’autorizzazione paesaggistica e il nullaosta dell’Ente Parco sono provvedimenti autonomi, preordinati alla tutela di interessi distinti; il rilascio o il diniego di uno di essi non assorbe né sostituisce le valutazioni proprie degli altri titoli.
- Quando la disciplina del Piano del Parco subordina l’ammissibilità dell’intervento alla legittimità edilizia del manufatto, l’Ente Parco deve verificare tale presupposto nell’istruttoria del nullaosta, senza per questo esercitare la competenza comunale in materia edilizia.
- L’onere di dimostrare la preesistenza di un manufatto a una data anteriore all’obbligo di titolo edilizio grava sul proprietario o sul responsabile dell’abuso; tale prova deve essere rigorosa e non può fondarsi, di regola, su dichiarazioni sostitutive prive di adeguato riscontro documentale.
- La presentazione di un’istanza di accertamento di conformità ex art. 36 d.P.R. 380/2001 determina una sospensione, e non l’inefficacia definitiva, dell’ordine di demolizione anteriormente adottato; in caso di rigetto dell’istanza, l’ordine riacquista efficacia senza necessità di una nuova ordinanza demolitoria.
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