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Ordinanza

Ordinanza n. 62/2026 - Bolzano, Sezione 1

per l’annullamento previa sospensione dell’efficacia, ​del provvedimento di non ammissione all’esame di maturità adottato in sede di scrutinio finale dal collegio dei docenti dell’-OMISSIS- e comunicato in data -OMISSIS-; nonché ogni altro atto connesso precedente o conseguente anche se non noto a parte ricorrente

Giustizia amministrativa202600138

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TRGA Bolzano, Sez. autonomaOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: provvedimento di non ammissione all'esame di maturità adottato in sede di scrutinio finale

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (studentessa)

Prevale il privato

La controversia

La studentessa ha impugnato il provvedimento di non ammissione all'esame di Stato, chiedendone l'annullamento previa sospensione cautelare, nonché degli atti connessi. In sede cautelare ha dedotto, secondo la valutazione sommaria del Tribunale, una disparità di trattamento rispetto a un'altra alunna. Entrambe erano state sottoposte a una prova di recupero nella medesima materia e avevano riportato un'insufficienza; tuttavia, risultava registrato il voto negativo soltanto nei confronti della ricorrente. Inoltre, entrambe avevano conseguito, fino alla prova di recupero, una media aritmetica superiore a 5,5 e prossima alla sufficienza, senza che fossero esplicitate le ragioni del differente trattamento.

La decisione

Il Tribunale ha accolto la domanda cautelare, ravvisando un apprezzabile fumus boni iuris, quantomeno con riferimento al diverso trattamento riservato alla ricorrente rispetto all'altra alunna. La disparità è stata ritenuta rilevante perché, a fronte di una situazione scolastica sostanzialmente analoga e di un'insufficienza riportata da entrambe nella prova di recupero, solo la ricorrente era stata destinataria del voto negativo determinante per la non ammissione, senza adeguata esplicitazione delle ragioni del diverso approccio. È stato ravvisato anche il periculum in mora: il mancato intervento cautelare avrebbe impedito alla studentessa di partecipare alla sessione straordinaria dell'esame di maturità per l'anno scolastico 2025/2026, comportando la perdita dell'intero anno scolastico. Poiché la mera sospensione del giudizio di non ammissione non sarebbe stata sufficiente a tutelare la posizione della ricorrente, il Tribunale ha disposto la sua ammissione con riserva alla sessione straordinaria, previa attribuzione del credito maturato per l'ultimo anno scolastico. La decisione cautelare non pregiudica l'approfondimento nel merito, fissato per il 16 dicembre 2026. Le spese della fase cautelare sono state compensate.

Norme richiamate

  • art. 55 c.p.a.

    Visto l’art. 55 cod. proc. amm.

    La tutela cautelare è stata concessa sulla base della verifica sommaria del fumus boni iuris e del periculum in mora.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003

    Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all’articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196

    La norma è stata richiamata quale base per disporre l'oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi della ricorrente.

  • art. 9, paragrafo 1, regolamento (UE) 2016/679

    Ritenuto che sussistano i presupposti di cui ... all’articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016/679

    Il richiamo è posto a tutela dei diritti e della dignità della parte interessata, in relazione alla protezione dei dati personali.

Massime di principio

  • In sede cautelare, la disparità di trattamento può integrare un apprezzabile fumus boni iuris quando, a fronte di situazioni scolastiche comparabili e di una medesima prova di recupero con esito insufficiente, l'amministrazione attribuisca un esito negativo soltanto a uno degli interessati senza esplicitare le ragioni del diverso trattamento.
  • Quando il mancato accoglimento della tutela cautelare impedirebbe allo studente di partecipare a una sessione straordinaria dell'esame di Stato, determinando la perdita dell'intero anno scolastico, sussiste il periculum in mora richiesto per l'intervento cautelare.
  • Qualora la sola sospensione del provvedimento di non ammissione non sia sufficiente a preservare concretamente la posizione dello studente in ragione delle imminenti scadenze scolastiche, il giudice amministrativo può accordare una misura cautelare conformativa consistente nell'ammissione con riserva alla sessione straordinaria dell'esame di Stato, previa attribuzione del credito scolastico maturato.

Come è indicizzato

MaterieScuolaTutela cautelare
RamiIstruzione e universitàProcesso amministrativo
IstitutiTutela cautelareEccesso di potereProporzionalità e ragionevolezza

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