Cassazione Civile, Sentenza n. 11530/2020 del 15/06/2020
Sintesi
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Favorevole al resistente (datore di lavoro)
La controversia
La lavoratrice aveva sottoscritto con la società, l’8 settembre 2011, un contratto di apprendistato professionalizzante di 36 mesi. Aveva adito il giudice del lavoro ai sensi dell’art. 38 del D.Lgs. n. 198 del 2006, denunciando che la mancata stabilizzazione a tempo indeterminato fosse discriminatoria per sesso e maternità, mentre colleghi uomini assunti con il medesimo contratto e nella stessa data erano stati stabilizzati. Sosteneva inoltre di essere l’unica genitrice affidataria di figlio minore non stabilizzata e richiamava i dati sulle assunzioni e stabilizzazioni del periodo settembre-dicembre 2011 e, per alcune lavoratrici, del gennaio 2012. Il Tribunale, in seguito all’opposizione della lavoratrice, aveva accolto la domanda; la Corte d’appello di Catanzaro, con sentenza n. 1704/2017, l’aveva invece respinta, ritenendo che gli elementi allegati non costituissero presunzioni precise e concordanti della discriminazione e che non fosse quindi sorto l’onere datoriale di provarne l’insussistenza. In Cassazione la lavoratrice ha proposto sei motivi, articolati in più censure: ha denunciato violazione delle norme costituzionali, antidiscriminatorie e processuali, nonché dell’art. 2697 c.c.; l’erronea applicazione del regime probatorio attenuato previsto dall’art. 40 del D.Lgs. n. 198 del 2006 e la mancata inversione dell’onere della prova; l’inadeguata valutazione dei dati statistici e del periodo di comparazione, compresa la mancata stabilizzazione di donne madri e l’estensione dell’analisi al gennaio 2012; l’omesso esame di fatti decisivi e l’illogicità, apparenza o mancanza della motivazione. Ha contestato anche la richiesta di prova circa la presunta intolleranza datoriale verso l’esercizio del diritto di rifiutare il lavoro notturno da parte del genitore affidatario.
La decisione
La Cassazione ha rigettato il ricorso. In via preliminare ha rilevato che la Corte d’appello aveva accertato che la specifica discriminazione fondata sullo status di genitore unico affidatario non era stata ritualmente dedotta in primo grado; la ricorrente non aveva impugnato tale autonoma ratio, ormai coperta da giudicato, e le censure relative a quel profilo sono state dichiarate inammissibili per difetto di interesse. Quanto ai profili ritualmente dedotti di discriminazione per sesso e maternità, la Corte ha escluso la denunciata nullità della motivazione: la sentenza d’appello esponeva un percorso argomentativo comprensibile e aveva spiegato perché il confronto riferito al quadrimestre settembre-dicembre 2011 fosse statisticamente più attendibile di quello limitato al giorno di assunzione o al solo mese di settembre. Ha ritenuto inammissibili le censure di violazione di legge perché non individuavano specifiche affermazioni giuridiche della sentenza in contrasto con le norme invocate, ma miravano a contestare la valutazione dei fatti. Ha precisato che l’art. 40 del D.Lgs. n. 198 del 2006 non determina un’inversione automatica dell’onere probatorio: il datore deve provare l’insussistenza della discriminazione solo dopo che il ricorrente abbia fornito elementi di fatto, anche statistici, idonei a fondare presunzioni precise e concordanti, pur non necessariamente gravi. La Corte territoriale aveva ritenuto tali elementi mancanti, considerando, tra l’altro, che nel quadrimestre erano state stabilizzate lavoratrici e non stabilizzate persone di entrambi i sessi, e che i dati sulla maternità non erano sufficienti. Sono state dichiarate inammissibili anche le censure di omesso esame, non formulate secondo i requisiti richiesti, e quelle dirette a ottenere una nuova valutazione del materiale istruttorio, non consentita in sede di legittimità. Le spese sono state integralmente compensate per la novità e complessità delle questioni e per la controvertibilità dell’accertamento di fatto. È stato dato atto dei presupposti per il versamento, ove dovuto, dell’ulteriore contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso.
Norme richiamate
art. 40 D.Lgs. n. 198/2006
Anzi, la sentenza impugnata risulta del tutto coerente con tale previsione la quale non stabilisce un’inversione dell’onere probatorio, ma solo un’attenuazione del regime probatorio ordinario, prevedendo a carico del soggetto convenuto, in linea con quanto disposto dall’art. 19 della Direttiva CE n. 2006/54 (come interpretato da Corte di Giustizia Ue 21 luglio 2011, C-104/10), l’onere di fornire la prova dell’inesistenza della discriminazione, ma ciò solo dopo che il ricorrente abbia fornito al giudice elementi di fatto, desunti anche da dati di carattere statistico, relativi ai comportamenti discriminatori lamentati, purchè idonei a fondare, in termini precisi (ossia determinati nella loro realtà storica) e concordanti (ossia fondati su una pluralità di fatti noti convergenti nella dimostrazione del fatto ignoto), anche se non gravi, la presunzione dell’esistenza di atti, patti o comportamenti discriminatori in ragione del sesso (Cass. n. 14206 del 2013) o, come nel caso di specie, in ragione dello stato di maternità.
Il regime probatorio antidiscriminatorio attenua l’onere ordinario ma non lo inverte automaticamente: l’onere del convenuto di provare l’inesistenza della discriminazione sorge soltanto dopo che il ricorrente abbia allegato elementi di fatto, anche statistici, capaci di sostenere presunzioni precise e concordanti.
art. 19 Direttiva 2006/54/CE
Anzi, la sentenza impugnata risulta del tutto coerente con tale previsione la quale non stabilisce un’inversione dell’onere probatorio, ma solo un’attenuazione del regime probatorio ordinario, prevedendo a carico del soggetto convenuto, in linea con quanto disposto dall’art. 19 della Direttiva CE n. 2006/54 (come interpretato da Corte di Giustizia Ue 21 luglio 2011, C-104/10), l’onere di fornire la prova dell’inesistenza della discriminazione, ma ciò solo dopo che il ricorrente abbia fornito al giudice elementi di fatto, desunti anche da dati di carattere statistico, relativi ai comportamenti discriminatori lamentati, purchè idonei a fondare, in termini precisi (ossia determinati nella loro realtà storica) e concordanti (ossia fondati su una pluralità di fatti noti convergenti nella dimostrazione del fatto ignoto), anche se non gravi, la presunzione dell’esistenza di atti, patti o comportamenti discriminatori in ragione del sesso (Cass. n. 14206 del 2013) o, come nel caso di specie, in ragione dello stato di maternità.
La regola europea, come richiamata dalla Corte, pone a carico del convenuto la prova dell’inesistenza della discriminazione solo dopo che il ricorrente abbia fornito elementi idonei a fondarne la presunzione.
art. 132 c.p.c.
Neppure è configurabile una motivazione apparente – che la giurisprudenza parifica, quanto alle conseguenze giuridiche, alla motivazione in tutto o in parte mancante – la quale sussiste allorquando pur non mancando un testo della motivazione in senso materiale, lo stesso non contenga una effettiva esposizione delle ragioni alla base della decisione, nel senso che le argomentazioni sviluppate non consentono di ricostruire il percorso logico -giuridico alla base del decisum.
La motivazione non è apparente quando consente di ricostruire il percorso logico-giuridico seguito dal giudice; la sua nullità ricorre se il testo, pur formalmente presente, non espone effettivamente le ragioni della decisione.
art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
Premesso che la sentenza impugnata è pervenuta ad escludere la denunziata discriminazione, in relazione ad entrambi i profili, sulla base di un complesso accertamento di fatto che ha posto in relazione i dati acquisiti secondo una linea argomentativa logica e congrua, le critiche articolate dalla odierna ricorrente si risolvono nella sollecitazione di una generale rivisitazione del materiale di causa del quale è chiesto un nuovo apprezzamento nel merito, operazione non consentita in sede di legittimità neppure sotto forma di denuncia di vizio di motivazione, alla stregua del novellato art. 360 c.p.c., n. 5 (applicabile, ratione temporis, alla fattispecie qui scrutinata), come interpretato dalle Sezioni Unite di questa Corte (v. Cass. Sez. Un. 8053/2014 cit.).
Il vizio motivazionale non consente di ottenere in Cassazione una nuova valutazione complessiva delle prove o dei fatti già apprezzati dal giudice di merito.
art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c.
Invero, le censure con le quali si deduce omesso esame di un fatto decisivo, oggetto di discussione tra le parti, sono inammissibili in quanto non articolate in coerenza con l’attuale formulazione del vizio motivazionale che esige la deduzione di omesso esame di un “fatto” inteso nella sua accezione storico fenomenica, principale o primario (ossia costitutivo, impeditivo, estintivo o modificativo del diritto azionato) o secondario (cioè dedotto in funzione probatoria), evocato nel rispetto degli oneri di allegazione e produzione posti a carico del ricorrente ai sensi dell’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6 e art. 369, comma 2, n. 4 (Cass. Sez. Un. 8053 del 2014).
La censura di omesso esame deve individuare specificamente un fatto storico, principale o secondario, e rispettare gli oneri di allegazione e produzione prescritti per il ricorso per cassazione.
art. 369, comma 2, n. 4, c.p.c.
Invero, le censure con le quali si deduce omesso esame di un fatto decisivo, oggetto di discussione tra le parti, sono inammissibili in quanto non articolate in coerenza con l’attuale formulazione del vizio motivazionale che esige la deduzione di omesso esame di un “fatto” inteso nella sua accezione storico fenomenica, principale o primario (ossia costitutivo, impeditivo, estintivo o modificativo del diritto azionato) o secondario (cioè dedotto in funzione probatoria), evocato nel rispetto degli oneri di allegazione e produzione posti a carico del ricorrente ai sensi dell’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6 e art. 369, comma 2, n. 4 (Cass. Sez. Un. 8053 del 2014).
La deduzione di omesso esame deve essere accompagnata dal rispetto degli oneri di produzione documentale richiesti per il ricorso per cassazione.
art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.
Innanzitutto, risulta priva di pregio la deduzione (v. illustrazione del sesto motivo di ricorso) della mancanza assoluta di motivazione, già sotto l’aspetto materiale e grafico, assunto smentito dall’esame della sentenza impugnata e dalle sei pagine di essa dedicate alla motivazione della decisione.
La censura di mancanza assoluta di motivazione va verificata sul contenuto effettivo della sentenza; nel caso concreto è stata esclusa perché la decisione conteneva una motivazione estesa e ricostruibile.
art. 2697 c.c.
Nella sentenza impugnata, infatti, l’esclusione di un onere probatorio a carico della parte datoriale scaturisce dal rilievo del mancato assolvimento da parte della lavoratrice dell’onere su di essa gravante non avendo la S. offerto, neppure sul piano statistico, elementi precisi e concordanti, significativi della denunziata discriminazione.
Nel quadro dell’art. 40 del D.Lgs. n. 198 del 2006, resta a carico della lavoratrice la prova iniziale, mediante elementi precisi e concordanti, idonei a far presumere la discriminazione; soltanto in seguito sorge l’onere probatorio datoriale.
art. 38 D.Lgs. n. 198/2006
La disposizione è indicata quale base dell’azione antidiscriminatoria proposta davanti al giudice del lavoro; la Corte non ne sviluppa una distinta interpretazione.
Massime di principio
- Il regime probatorio previsto per le controversie antidiscriminatorie non comporta un’inversione automatica dell’onere della prova: il convenuto deve dimostrare l’insussistenza della discriminazione solo quando il ricorrente abbia previamente fornito elementi di fatto, anche statistici, idonei a fondare una presunzione precisa e concordante, pur non necessariamente grave.
- La valutazione dell’idoneità dei dati statistici a sostenere una presunzione di discriminazione è un accertamento di fatto riservato al giudice di merito, purché motivato con un percorso logico e congruo. In generale, un arco temporale più ampio può accrescere l’attendibilità della comparazione perché consente di considerare un maggior numero di dati.
- La motivazione è apparente soltanto quando, pur materialmente presente, non rende percepibili le ragioni della decisione e non consente di ricostruire il percorso logico-giuridico seguito dal giudice.
- La censura di omesso esame in cassazione deve individuare un fatto storico, principale o secondario, discusso tra le parti, e illustrarne la decisività nel rispetto degli oneri di allegazione e produzione; non può risolversi in una richiesta di nuova valutazione del materiale probatorio.
- Quando una sentenza di merito poggia su un’autonoma ratio decidendi non specificamente impugnata, la relativa statuizione passa in giudicato e le censure rivolte alle ulteriori ragioni della decisione possono risultare inammissibili per difetto di interesse.
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