Tribunale, Sentenza T-352/20
Judgment of the General Court (Tenth Chamber) of 20 October 2021. — St. Hippolyt Holding GmbH v European Union Intellectual Property Office. — EU trade mark – Opposition proceedings – Application for the EU figurative mark Strong like nature – Earlier EU figurative mark STRONG NATURE – Relative ground for refusal – Likelihood of confusion – Article 8(1)(b) of Regulation (EU) 2017/1001. — Case T-352/20
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl Tribunale ha respinto il ricorso di St. Hippolyt Holding contro la decisione dell’EUIPO che aveva accolto l’opposizione del titolare del marchio anteriore STRONG NATURE. Ha ritenuto corretta la valutazione secondo cui i prodotti in classe 5 erano identici o simili e i segni, pur differendo sul piano visivo, erano complessivamente simili per gli aspetti fonetico e concettuale. È stato quindi confermato il rischio di confusione ai sensi dell’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento 2017/1001.
Marchio UE: confermata l’esistenza di un rischio di confusione tra "Strong like nature" e il marchio anteriore "STRONG NATURE" per prodotti della classe 5.
La questione giuridica
Se il diritto al marchio richiesto dovesse essere negato per rischio di confusione ai sensi dell’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2017/1001, in particolare quanto: definizione del pubblico di riferimento, comparazione dei prodotti della classe 5, comparazione visiva/fonetica/conceptuale dei segni e distintività del marchio anteriore.
Principio di diritto
Il Tribunale ha ribadito che, ai fini dell’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento 2017/1001, il rischio di confusione va valutato globalmente tenendo conto dell’interdipendenza tra somiglianza dei segni e dei prodotti e della percezione del pubblico rilevante, anche di parte del territorio dell’Unione. Nel caso di specie, i prodotti erano identici o simili, i segni presentavano una bassa somiglianza visiva ma una elevata somiglianza fonetica e concettuale, e il marchio anteriore aveva carattere distintivo medio; pertanto, per una parte significativa del pubblico esisteva un rischio di confusione sull’origine commerciale e il ricorso è stato respinto.
Norme richiamate
- Regolamento (UE) 2017/1001
- Articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2017/1001
- Articolo 46 del regolamento (UE) 2017/1001
- Articoli 66-71 del regolamento (UE) 2017/1001
- Articolo 59 del regolamento (UE) 2017/1001
- Articolo 45, paragrafo 4, lettera c), del regolamento di procedura del Tribunale
- Articolo 106, paragrafo 3, del regolamento di procedura del Tribunale
- Articolo 21 dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea
- Articolo 53 dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea
- Articolo 177, paragrafo 1, lettera d), del regolamento di procedura del Tribunale
- Regolamento (CE) n. 40/94
Marchio UE "Strong like nature" contro "STRONG NATURE"
La pronuncia riguarda un ricorso avverso una decisione della Prima commissione di ricorso dell’EUIPO in materia di opposizione alla registrazione di un marchio dell’Unione europea. Il Tribunale è chiamato a verificare se sussista un rischio di confusione tra il segno richiesto e il marchio anteriore per prodotti della classe 5.
Fatti e procedimento amministrativo
St. Hippolyt Holding GmbH aveva chiesto la registrazione del marchio figurativo "Strong like nature" per vari prodotti, tra cui integratori alimentari, preparazioni dietetiche, medicinali veterinari, preparazioni mediche, vitamine e preparati veterinari. L’interveniente aveva proposto opposizione sulla base del marchio figurativo anteriore UE n. 6365233, costituito dalle parole "STRONG NATURE" e da elementi figurativi, registrato per "dietetic substances adapted for medical use" in classe 5.
La Divisione di opposizione aveva accolto l’opposizione per una parte dei prodotti richiesti, ravvisando un rischio di confusione. La Prima commissione di ricorso dell’EUIPO aveva poi respinto il ricorso del richiedente con decisione del 27 marzo 2020. Il Tribunale è stato investito dell’annullamento di tale decisione.
Questione giuridica sottoposta al Tribunale
La ricorrente deduceva un unico motivo, lamentando la violazione dell’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento 2017/1001. Contestava in particolare:
- la definizione del pubblico rilevante;
- la valutazione della somiglianza dei prodotti;
- la comparazione visiva, fonetica e concettuale dei segni;
- l’apprezzamento del carattere distintivo del marchio anteriore;
- la conclusione finale sul rischio di confusione.
Normativa rilevante
Il Tribunale richiama principalmente:
- l’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2017/1001;
- l’articolo 46 del medesimo regolamento, sull’opposizione;
- gli articoli 66-71 del medesimo regolamento, sul ricorso alla commissione di ricorso;
- l’articolo 59 del medesimo regolamento, sulla nullità;
- l’articolo 45, paragrafo 4, lettera c), e l’articolo 106, paragrafo 3, del regolamento di procedura del Tribunale;
- l’articolo 21 dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea, applicato per il requisito di chiarezza e precisione degli atti;
- l’articolo 53 dello stesso Statuto e l’articolo 177, paragrafo 1, lettera d), del regolamento di procedura.
Ragionamento della Corte: pubblico di riferimento
Il Tribunale conferma che il pubblico rilevante comprende sia il grande pubblico sia i professionisti dei settori medico e veterinario, trattandosi di prodotti collegati alla salute umana e animale. Respinge l’idea che il pubblico debba essere limitato a operatori del settore agricolo o a consumatori di un ambito specifico legato all’equitazione, osservando che la valutazione deve riferirsi alle categorie di prodotti oggetto delle registrazioni e non ai soli canali commerciali effettivamente usati dal richiedente.
Il Tribunale approva anche la valutazione secondo cui il livello di attenzione del pubblico è elevato, e precisa che tale elevato livello riguarda l’intero pubblico rilevante, non solo una sua parte. Inoltre, per un marchio UE anteriore, è sufficiente che il motivo di rifiuto relativo esista in una parte dell’Unione; la circostanza che il titolare sia una società tedesca è irrilevante.
Ragionamento della Corte: confronto dei prodotti
Quanto ai prodotti, il Tribunale osserva che il richiedente non aveva seriamente contestato la valutazione di identità o somiglianza resa in sede amministrativa. Per alcuni prodotti, come integratori alimentari, preparazioni dietetiche, vitamine e preparati alimentari veterinari, vi era identità o sovrapposizione con i prodotti coperti dal marchio anteriore. Per altri, come medicinali veterinari, preparazioni mediche e preparati veterinari, la somiglianza derivava dalla finalità comune di miglioramento dello stato di salute di uomini o animali, dalla destinazione ai medesimi consumatori e dalla condivisione di canali distributivi simili.
Il Tribunale esclude che conti, in questa sede, il modo in cui il richiedente afferma di commercializzare concretamente i propri prodotti: ciò che rileva è il tenore delle registrazioni. Alcune argomentazioni della ricorrente sono inoltre dichiarate inammissibili perché contraddittorie o insufficientemente chiare e precise.
Ragionamento della Corte: confronto dei segni
Sul piano visivo, il Tribunale rileva che i segni condividono i termini "strong" e "nature", collocati in posizione analoga; il marchio richiesto aggiunge soltanto la parola "like", mentre il marchio anteriore contiene anche elementi figurativi e cromatici. Ne deriva una bassa somiglianza visiva, ma non l’assenza di somiglianza.
Sul piano fonetico, i segni sono considerati altamente simili, perché le parole "strong" e "nature" sono pronunciate identicamente e nello stesso ordine; il solo elemento aggiuntivo "like" non modifica in modo sostanziale l’impressione sonora complessiva.
Sul piano concettuale, le espressioni "strong like nature" e "strong nature" veicolano messaggi molto simili in lingua inglese: il termine "like" non aggiunge un contenuto autonomo significativo. Anche in questo caso il Tribunale conferma un’elevata somiglianza.
Ragionamento della Corte: distintività del marchio anteriore
La ricorrente sosteneva che il marchio anteriore fosse debole o privo di distintività. Il Tribunale ricorda però che un marchio registrato ha quantomeno un minimo di distintività e che la validità del marchio anteriore non può essere rimessa in discussione in un giudizio di opposizione, ma solo con un’azione di nullità ai sensi dell’articolo 59 del regolamento 2017/1001.
Nel merito, il Tribunale conferma il carattere distintivo medio del marchio anteriore, valorizzando la combinazione particolare tra elementi verbali, figurativi e cromatici. La tesi della distintività debole viene quindi respinta.
Ragionamento della Corte: rischio di confusione
Applicando il principio di interdipendenza tra i fattori, il Tribunale conclude che la somiglianza dei segni, unita all’identità o somiglianza dei prodotti, è sufficiente a generare un rischio di confusione per una parte significativa del pubblico rilevante, nonostante l’elevato livello di attenzione. La bassa somiglianza visiva non neutralizza le forti similitudini fonetiche e concettuali.
Il Tribunale aggiunge che il pubblico potrebbe ragionevolmente percepire il marchio richiesto come una variante del marchio anteriore priva degli elementi figurativi. La diversa colorazione e gli elementi grafici non bastano a escludere il rischio di confusione, poiché i termini verbali coincidono in larga misura e restano predominanti.
Decisione e dispositivo
Il Tribunale respinge il motivo unico di ricorso, conferma la decisione della commissione di ricorso dell’EUIPO e, di conseguenza, rigetta l’azione. Le spese sono poste a carico della ricorrente, in quanto soccombente.
Principi affermati
La pronuncia ribadisce che, in materia di opposizione al marchio UE:
- la valutazione del rischio di confusione è globale e tiene conto dell’interdipendenza tra segni e prodotti;
- per prodotti sanitari, dietetici e veterinari, il pubblico rilevante può comprendere sia consumatori finali sia professionisti;
- i canali commerciali effettivi non sostituiscono la valutazione dei prodotti come risultano dalla domanda e dalla registrazione;
- una differenza visiva limitata non esclude il rischio di confusione quando la somiglianza fonetica e concettuale è elevata;
- la debolezza del marchio anteriore non può essere fatta valere per contestarne la validità in sede di opposizione.
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