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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 27179/2026 del 17/07/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (imputato)

La controversia

La vicenda riguarda un imputato condannato dal Tribunale di Pisa per furto in abitazione aggravato e lesioni personali, che aveva chiesto alla Corte di appello di Firenze la rescissione del giudicato ai sensi dell'art. 629-bis c.p.p., sostenendo di non aver mai avuto effettiva conoscenza del processo celebrato a suo carico perché dichiarato assente illegittimamente. Secondo il ricorso, il decreto che dispone il giudizio non gli era stato notificato personalmente, ma presso lo studio del difensore d'ufficio, in forza di una elezione di domicilio effettuata in fase di indagini preliminari. Inoltre, egli non avrebbe partecipato né all'udienza del 14 aprile 2024 né a quella del 14 giugno 2024, sicché l'indicazione della sua presenza a quest'ultima udienza sarebbe frutto di errore materiale. Si deduceva anche che non era mai intervenuta revoca della dichiarazione di assenza. Il ricorso per cassazione denunciava violazione degli artt. 420-bis e 629-bis c.p.p., censurando il rigetto dell'istanza di rescissione del giudicato.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto fondato il ricorso. Richiamando i principi delle Sezioni Unite Ismail e successive decisioni, ha affermato che la mera elezione o dichiarazione di domicilio presso il difensore d'ufficio non basta a fondare la presunzione di effettiva conoscenza del processo, occorrendo verificare l'esistenza di un effettivo rapporto professionale idoneo a far ritenere conosciuta la vocatio in iudicium oppure la volontaria sottrazione dell'imputato al processo. Esaminati gli atti, la Corte ha rilevato che la notifica del decreto che dispone il giudizio era avvenuta presso il difensore d'ufficio, che l'imputato risultava detenuto in altro istituto penitenziario, che all'udienza indicata come di sua presenza non era in realtà possibile desumerne con certezza la comparizione, e che mancava prova certa della sua effettiva conoscenza del processo. Per tale ragione ha annullato il provvedimento impugnato con rinvio ad altra Sezione della Corte di appello di Firenze, affinché verifichi se l'imputato fosse effettivamente comparso all'udienza del 14 giugno 2024 e, in caso contrario, se la sua assenza fosse o meno frutto di scelta volontaria.

Norme richiamate

  • art. 420-bis c.p.p.

    La norma rileva perché la dichiarazione di assenza presuppone una verifica rigorosa della effettiva conoscenza del processo; tale conoscenza non può essere affermata automaticamente sulla base della sola elezione di domicilio presso il difensore d'ufficio.

  • art. 629-bis c.p.p.

    La rescissione del giudicato richiede che il condannato provi di non aver avuto effettiva conoscenza del processo; la scelta volontaria e consapevole di non parteciparvi esclude il rimedio.

  • art. 161, comma 4, c.p.p.

    La presunzione di conoscenza connessa alla notifica al domicilio eletto opera solo se la notifica avviene presso il domicilio dichiarato o eletto con consegna a soggetto legittimato; non opera, invece, nei medesimi termini quando la notifica avviene presso il difensore d'ufficio, salvo prova di un effettivo rapporto professionale.

Massime di principio

  • Ai fini della dichiarazione di assenza e della rescissione del giudicato, la conoscenza del processo deve essere effettiva e riferita alla formale vocatio in iudicium, non potendo desumersi automaticamente da una mera elezione o dichiarazione di domicilio compiuta nella fase delle indagini preliminari.
  • La notifica del decreto che dispone il giudizio presso il difensore d'ufficio non consente, di per sé sola, di presumere la conoscenza del processo da parte dell'imputato; occorre verificare se sia realmente sorto un rapporto professionale tale da rendere ragionevole tale conoscenza.
  • Quando manchi la prova certa dell'effettiva partecipazione dell'imputato al processo o della sua consapevole sottrazione al giudizio, il rigetto dell'istanza di rescissione del giudicato è illegittimo e deve essere annullato con rinvio per i necessari accertamenti di fatto.
  • In presenza di elementi processuali contraddittori sulla comparizione dell'imputato all'udienza e sulle modalità di notifica della vocatio in iudicium, il giudice del rinvio deve accertare in modo puntuale la reale conoscenza del processo e l'eventuale volontarietà dell'assenza.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso penale
IstitutiNullità processuale

Testo integrale

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