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Sentenza

Sentenza n. 1620/2026 - Napoli, Sezione 1

per l’annullamento - del Decreto Dirigenziale prot. n. 781 del 7.8.2025, a mezzo del quale la competente Direzione Generale dell'Ufficio Grandi Opere della Regione Campania ha disposto l'aggiudicazione del Lotto 6 dei “Lavori, forniture, arredi e servizi di architettura e ingegneria, relativi alla realizzazione, ristrutturazione, adeguamento e manutenzione architettonica, strutturale ed impiantistica dei Centri per l'impiego siti in Regione Campania - CIG: B4F155E310”; - dei verbali di gara (anche istruttori), in seduta pubblica e riservata, della Commissione giudicatrice della procedura, ancorché non conosciuti; - della nota del RUP prot. n. 392010 del 6.8.2025, recante proposta di aggiudicazione in favore del RTI controinteressato; - di ogni altro atto, operazione o valutazione adottati o posti in essere dall'Amministrazione in dipendenza ed in relazione ai provvedimenti sopra indicati; - degli esiti delle verifiche svolte dalla S.A. sulla sostenibilità e congruità dell'offerta avversaria; - di ogni ulteriore atto presupposto, connesso o conseguente ove lesivo degli interessi del ricorrente.

Giustizia amministrativa202505222

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Campania - Napoli, Sez. ISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: aggiudicazione del Lotto 6 della procedura per lavori, forniture, arredi e servizi di architettura e ingegneria relativi ai Centri per l'impiego della Regione Campania, nonché gli atti di gara e le valutazioni sulla congruità dell'offerta temporale dell'aggiudicataria

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (stazione appaltante)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente ha contestato l'aggiudicazione sostenendo che il RTI aggiudicatario avrebbe presentato un'offerta temporale duplice e incerta: da un lato un ribasso temporale unico dell'80%, corrispondente a un termine di 15 giorni rispetto ai 75 giorni posti a base di gara, dall'altro un cronoprogramma indicante un arco temporale complessivo di 30 giorni. Secondo il ricorrente, tale discordanza avrebbe dovuto comportare l'esclusione dell'offerta per indeterminatezza. In subordine, ha chiesto l'azzeramento del punteggio attribuito all'offerta temporale, così da risultare primo in graduatoria. Ha inoltre censurato l'eccessiva entità del ribasso temporale, ritenendolo anomalo, insostenibile e incompatibile con la complessità delle prestazioni e con l'esistenza di tempi tecnici incomprimibili. Infine, in via subordinata, ha impugnato la clausola del § 17 del disciplinare che stabiliva la prevalenza contrattuale del ribasso temporale unico offerto in caso di discordanza con il cronoprogramma.

La decisione

Il TAR ha respinto integralmente il ricorso. Quanto alla discordanza tra il ribasso temporale unico e il cronoprogramma, ha ritenuto decisiva la clausola del § 17 del disciplinare, applicabile proprio alla fattispecie, secondo cui prevale il ribasso temporale unico offerto, sia ai fini contrattuali sia per l'attribuzione del punteggio. La clausola è stata giudicata legittima perché idonea ad assicurare certezza, a risolvere le eventuali criticità e a tutelare la corretta esecuzione della commessa. Il cronoprogramma, infatti, descrive le diverse fasi dell'intervento e la loro durata, ma non individua necessariamente il termine finale complessivo; pertanto, la divergenza rispetto al tempo risultante dal ribasso non determina di per sé l'indeterminatezza dell'offerta. Il TAR ha poi escluso che il solo elevato ribasso temporale dimostrasse l'insostenibilità dell'offerta, anche perché la lex specialis non prevedeva una soglia massima di ribasso né una verifica automatica per ribassi elevati. L'aggiudicataria aveva indicato specifiche ragioni organizzative e tecniche, tra cui software avanzati e l'impiego di 93 professionisti organizzati in 8 team, a fronte di gruppi di lavoro molto meno numerosi degli altri concorrenti. La valutazione di congruità dell'offerta-tempo, non essendo imposta dalla legge di gara, rientrava nella discrezionalità della Commissione, il cui giudizio è sindacabile soltanto in presenza di macroscopica irragionevolezza o decisivo errore di fatto. Il ricorrente, gravato dell'onere di fornire elementi concreti, non aveva dimostrato l'esistenza di tempi tecnici minimi né l'erroneità manifesta della valutazione. È stata respinta anche la richiesta subordinata di azzeramento del punteggio, priva di base nella lex specialis e non supportata da adeguate risultanze. Il ricorrente è stato condannato alle spese in favore della Regione Campania e dell'impresa controinteressata, liquidate complessivamente in euro 3.000 oltre accessori.

Norme richiamate

  • § 17 del Disciplinare di gara

    in caso di discordanza tra il ribasso temporale unico offerto e il cronoprogramma presentato, rimane contrattualmente vincolante il ribasso offerto applicato alla tempistica a base di gara

    La clausola è applicabile al caso concreto e attribuisce prevalenza al ribasso temporale unico rispetto al cronoprogramma, sia ai fini contrattuali sia ai fini dell'attribuzione del punteggio; la previsione è legittima perché garantisce certezza dell'offerta e corretta esecuzione della commessa.

Massime di principio

  • Quando la lex specialis stabilisce che, in caso di discordanza tra il ribasso temporale unico e il cronoprogramma, prevale il primo, la divergenza non rende di per sé indeterminata l'offerta e il termine risultante dal ribasso costituisce il dato vincolante ai fini contrattuali e dell'attribuzione del punteggio.
  • Il cronoprogramma ha normalmente la funzione di articolare le fasi dell'intervento e la loro durata, non necessariamente di indicare il termine finale complessivo; pertanto, una mancata coincidenza tra la scansione temporale del cronoprogramma e il termine complessivo offerto non comporta automaticamente l'esclusione dell'operatore.
  • In assenza di una soglia massima di ribasso temporale o di una previsione di verifica automatica, l'operatore economico può proporre un'offerta temporale fortemente migliorativa, purché coerente con la propria organizzazione e capacità tecnico-professionale.
  • Quando la legge di gara non impone una verifica della congruità dell'offerta-tempo, la scelta dell'amministrazione di svolgere o non svolgere tale verifica rientra nella discrezionalità della stazione appaltante e non richiede una motivazione particolare; il sindacato giudiziale è limitato ai casi di macroscopica irragionevolezza o decisivo errore di fatto.
  • Chi contesta la sostenibilità di un'offerta temporale deve fornire elementi concreti, come la dimostrazione di tempi tecnici minimi o di specifiche incompatibilità operative; mere affermazioni sulla complessità dell'appalto e sull'elevato ribasso non sono sufficienti a dimostrare l'illegittimità della valutazione della stazione appaltante.

Come è indicizzato

MaterieOfferta e valutazioneAggiudicazione, revoca e annullamento della gara
RamiContratti pubblici
SottomaterieCriteri di aggiudicazione e punteggi
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaOnere della prova e principio dispositivoProporzionalità e ragionevolezza

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