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Sentenza

Sentenza n. 2296/2026 - Catania, Sezione 2

per l'annullamento - con riferimento al ricorso introduttivo del giudizio: - della determinazione n. 1220 del 29 marzo 2024; - del bando n. 9442 del 29 marzo 2024; - dell’avviso pubblicato nel dicembre 2024, con cui la commissione ha incluso nella graduatoria tutti i partecipanti alla prova orale (inclusi coloro che avevano conseguito meno di 21/30); - della determinazione n. 4408 del 25 novembre 2024 di approvazione della graduatoria; - del verbale n. 20 del 22 novembre 2024, contenente la graduatoria; - della determinazione n. 4494 del 2 dicembre 2024, con cui il Comune ha disposto l’assunzione di venti istruttori; - della determinazione n. 4739 del 16 dicembre 2024, di approvazione dell’accordo previsto dall’art. 3, comma 61, della legge n. 350/2003 per l’utilizzo della graduatoria da parte del Comune di Francofonte ai fini dell’assunzione di sei istruttori; - della determinazione n. 4885 del 23 dicembre 2024, recante la rettifica della graduatoria; - della determinazione n. 4939 del 27 dicembre 2024, di presa d’atto della rettifica e di avvio dell’annullamento parziale degli atti e dei contratti precedenti; - della determinazione n. 4942 del 30 dicembre 2024, di conclusione del procedimento di autotutela e di convalida dell’assunzione di -OMISSIS-; - dei verbali e gli atti delle prove orali, compresi: - il verbale n. 8 del 5 luglio 2024, relativo alla dichiarazione del presidente di volersi astenere dall’esame di alcuni candidati e alla predisposizione della banca dati; - i verbali n. 10 del 5 e 6 settembre 2024, relativi a prove non registrate; - il verbale n. 13 del 27 settembre 2024, formato in sessione privata; - il verbale n. 14 del 10 e 11 ottobre 2024; - il verbale n. 15, relativo alle sedute del 24, 25 e 26 ottobre 2024; - i verbali n. 16 e n. 17; - delle valutazioni dei titoli dei primi venti classificati; con riferimento al ricorso per motivi aggiunti: - della determinazione n. 861 del 1° marzo 2025, di avvio del procedimento di secondo grado per la ripetizione della prova orale; - della nota n. 7949 del 7 marzo 2025, qualificata dal Comune come “errata corrige”; - della determinazione n. 1192 del 24 marzo 2025, di richiamo della Commissione; - della nota n. 10360 del 31 marzo 2025 e la nota n. 10551 del 1° aprile 2025, recanti le convocazioni; - della deliberazione di Giunta n. 146 del 9 aprile 2025, relativa all’utilizzo della graduatoria da parte del Comune di Siracusa per quattordici assunzioni; - dei verbali n. 2 del 23 aprile 2025 e n. 3 del 24 aprile 2025 e le dichiarazioni di compatibilità allegate; con riferimento al secondo ricorso per motivi aggiunti: del verbale n. 1 dell’8 aprile 2025, con il quale la commissione aveva definito le modalità di svolgimento della nuova prova; - della determinazione n. 1584 del 24 aprile 2025, avente ad oggetto l’approvazione dei lavori compiuti in esecuzione della determinazione n. 1192 del 24 marzo 2025 e della nuova graduatoria.

Giustizia amministrativa202500441

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Sicilia - Catania, Sez. IISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: Atti della procedura concorsuale per l'assunzione di istruttori di vigilanza, inclusi gli atti di rinnovazione della prova orale e la nuova graduatoria

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (candidati a concorso)

Prevale il privato

La controversia

I ricorrenti hanno impugnato gli atti della procedura concorsuale, deducendo, tra l'altro, l'illegittima composizione della commissione, la sussistenza di conflitti di interesse e cause di incompatibilità, la partecipazione di componenti supplenti o da remoto, l'assenza di adeguate garanzie nello svolgimento delle prove, la mancata predeterminazione dei criteri di valutazione delle prove orali, l'omessa verbalizzazione delle domande e delle risposte, l'illegittimità della rettifica della graduatoria e della rinnovazione solo parziale delle prove, nonché l'erroneità dei punteggi attribuiti. Il ricorso introduttivo riguardava la prima valutazione orale e la graduatoria originaria. Dopo che il Comune aveva annullato gli esiti di alcune prove per violazione del principio del collegio perfetto e disposto la rinnovazione della prova orale, i ricorrenti hanno proposto motivi aggiunti contro gli atti di rinnovazione, la nuova prova e la nuova graduatoria. Hanno sostenuto che il bando individuasse soltanto le materie della prova, senza fissare criteri di attribuzione dei punteggi, e che neppure la commissione avesse previamente determinato tali criteri. Il Comune ha eccepito l'improcedibilità del ricorso introduttivo, l'acquiescenza derivante dalla partecipazione alla prova rinnovata e l'infondatezza delle censure, sostenendo la sufficienza del voto numerico e la legittimità dell'operato della commissione.

La decisione

Il giudizio è stato dichiarato estinto, limitatamente alla ricorrente che aveva rinunciato al ricorso e ai motivi aggiunti. Il ricorso introduttivo è stato dichiarato improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse, poiché l'Amministrazione aveva annullato gli esiti delle prove orali interessate e li aveva sostituiti con una nuova attività valutativa; l'eventuale annullamento degli atti originari non avrebbe più procurato un'utilità attuale. È stata respinta l'eccezione di acquiescenza: la partecipazione alla prova rinnovata, già accompagnata dalla proposizione del ricorso, costituisce comportamento necessario per conservare la possibilità di conseguire il bene della vita e non implica accettazione degli atti sopravvenuti. Nel merito dei motivi aggiunti, il Tribunale ha ritenuto infondate le censure relative alle incompatibilità e alla composizione della commissione, rilevando che le cause di incompatibilità sono tassative e richiedono la prova di un interesse personale, diretto, concreto e attuale; inoltre, le prove rinnovate risultavano valutate dal collegio perfetto composto dai tre membri effettivi. È stata invece accolta la censura relativa alla mancata predeterminazione dei criteri di valutazione. Il bando individuava le materie e le finalità generali della prova, ma non i parametri per attribuire i punteggi, e tali parametri non erano stati fissati neppure dalla commissione. Il voto numerico può essere sufficiente a motivare il giudizio tecnico solo quando sia stato preceduto dalla definizione di criteri di valutazione sufficientemente determinati. Gli atti impugnati con i motivi aggiunti sono stati annullati nei limiti dell'interesse dei ricorrenti, con obbligo per il Comune di rinnovare nuovamente la prova orale, davanti a una commissione in diversa composizione, previa predeterminazione dei criteri di valutazione e nei confronti di tutti i candidati. Le ulteriori censure sono state assorbite. Il Comune è stato condannato al pagamento di euro 4.569,00, oltre accessori, mentre le spese sono state dichiarate irripetibili nei confronti dei controinteressati non costituiti e compensate nei confronti del controinteressato costituito.

Norme richiamate

  • art. 84 c.p.a.

    La rinuncia ritualmente proposta e non contestata determina l'estinzione del giudizio limitatamente alla parte rinunciante, con improcedibilità delle domande da essa proposte.

  • art. 26 c.p.a.

    Le spese seguono la soccombenza e sono poste a carico dell'amministrazione resistente.

  • art. 12 d.P.R. 487/1994

    La commissione di concorso deve predeterminare i criteri e i parametri di valutazione delle prove, a garanzia di imparzialità, trasparenza e par condicio.

  • art. 5 del bando di concorso

    La previsione delle materie e delle finalità generali della prova orale non sostituisce la necessaria predeterminazione dei criteri di attribuzione dei punteggi.

  • artt. 5 e 6-bis l. 241/1990

    Le disposizioni invocate in materia di conflitto di interessi non conducono all'incompatibilità in assenza della prova di un interesse personale, diretto, concreto e attuale.

  • art. 51 c.p.c.

    Le cause di incompatibilità, applicabili ai componenti delle commissioni concorsuali, sono tassative e di stretta interpretazione; occorre dimostrare un rapporto o interesse idoneo a compromettere l'imparzialità.

  • art. 6-bis l. 241/1990

    La mera dichiarazione preventiva di astensione, ove non accompagnata dalla prova di un concreto conflitto di interessi, non dimostra di per sé l'incompatibilità.

  • art. 7 d.P.R. 62/2013

    Il dovere di astensione non opera automaticamente in assenza di una situazione concreta e qualificata di conflitto di interessi.

Massime di principio

  • In una procedura concorsuale, la commissione deve predeterminare, prima dello svolgimento delle prove, criteri e parametri sufficientemente determinati per l'attribuzione dei punteggi; l'indicazione nel bando delle sole materie e finalità della prova non assolve tale obbligo.
  • Il voto numerico può costituire motivazione sufficiente del giudizio tecnico-discrezionale concorsuale soltanto se è riferibile a criteri di valutazione previamente fissati, oggettivi e verificabili.
  • La sostituzione integrale dell'atto concorsuale impugnato con un nuovo provvedimento fa venir meno l'interesse alla decisione sul ricorso originario, mentre le censure relative agli atti sopravvenuti devono essere proposte mediante motivi aggiunti o autonoma impugnazione.
  • La partecipazione del candidato alla fase rinnovata di una procedura concorsuale non integra acquiescenza quando sia necessaria per conservare la possibilità di conseguire il bene della vita e sia accompagnata dalla precedente o contestuale contestazione giudiziale degli atti.
  • Le cause di incompatibilità dei componenti di una commissione concorsuale sono tassative e richiedono la prova di un interesse personale, diretto, concreto e attuale, o di un rapporto qualificato idoneo a compromettere l'imparzialità del giudizio.
  • Quando una fase valutativa concorsuale è annullata per vizi procedurali, la rinnovazione deve svolgersi davanti a una commissione validamente composta e nel rispetto dell'effetto conformativo della sentenza, con previa fissazione dei criteri di valutazione.

Come è indicizzato

MaterieConcorsi pubbliciDecisione e riti specialiAutotutela
RamiPubblico impiego e concorsiProcesso amministrativoProcedimento amministrativo
SottomaterieProve e valutazione delle commissioniCommissione esaminatrice
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaLegittimazione e interesse a ricorrereSopravvenuta carenza di interesseEffetto conformativo e riedizione del potere

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