Ordinanza n. 4593/2026 - Roma, Sezione 4Q
per l'annullamento del provvedimento MASAF-PEMAC IV prot. n. 0583822 del 30/10/2025, notificato in pari data, con cui è stata comunicata l’archiviazione dell’istanza di ammissione al premio per arresto definitivo dell’attività di pesca, presentata dalla ricorrente in data 04/09/2024 ai sensi del D.D. n. 319453/2024 (Domanda n. 547/113105/24) per M/P MARIANNA UE n. 15809, nonchè dell’avviso di avvio del procedimento di archiviazione prot. n. 0371780/2025 e di ogni altro atto preordinato, presupposto, connesso e conseguente anche non conosciuto, che incida sfavorevolmente sulla posizione giuridica della ricorrente, ivi compreso, per quanto occorra, il decreto di assegnazione punti n. 94/2024 della Capitaneria di Porto di Civitavecchia.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: provvedimento ministeriale di archiviazione dell’istanza di ammissione a un premio per l’arresto definitivo dell’attività di pesca, unitamente agli atti presupposti, con istanza di accesso agli atti in corso di causa
Esito
La controversia
La ricorrente ha impugnato l’archiviazione della domanda di ammissione al premio per l’arresto definitivo dell’attività di pesca e, nel ricorso introduttivo, ha formulato un’istanza di accesso agli atti diretta a ottenere: il verbale originario dell’accertamento dell’infrazione grave contestata al peschereccio; le relazioni, note o comunicazioni trasmesse dalla Capitaneria di porto all’amministrazione ministeriale; tutti gli atti istruttori utilizzati per determinare la data e la gravità dell’infrazione; eventuali circolari interne o note interpretative sulla decorrenza temporale dell’inammissibilità derivante da un’infrazione grave. L’amministrazione ha depositato documenti l’11 febbraio 2026 e ha sostenuto, con memoria del 20 febbraio 2026, che fosse venuta meno la materia del contendere rispetto all’istanza di accesso. Alla camera di consiglio la ricorrente ha dedotto, per la prima volta, che la documentazione prodotta non soddisfacesse integralmente l’interesse ostensivo, in particolare con riguardo alla documentazione indicata al punto 4), chiedendo dapprima la decisione con accoglimento parziale dell’istanza e poi, su invito del Collegio, il rinvio per articolare le proprie ragioni.
La decisione
Il TAR non ha definito l’istanza di accesso né nel rito né nel merito. Ha affermato che le deduzioni formulate a verbale in camera di consiglio sono ammissibili, ma devono essere coordinate con il dovere di leale cooperazione processuale. Quando l’amministrazione deposita tempestivamente documenti dichiarando di avere integralmente adempiuto all’attività istruttoria o all’istanza di accesso, la parte che ritenga la documentazione ancora insufficiente deve contestarlo tempestivamente, entro i termini propri del rito, così da consentire il contraddittorio e le controdeduzioni dell’amministrazione prima della camera di consiglio già fissata. Poiché la ricorrente aveva prospettato solo in udienza la persistente attualità dell’interesse ostensivo, il Collegio ha eccezionalmente consentito il deposito di una memoria di precisazione e ha rinviato la decisione alla camera di consiglio del 6 maggio 2026, riservando ogni decisione in rito, nel merito e sulle spese.
Massime di principio
- Nel giudizio amministrativo sull’accesso, quando l’amministrazione deposita tempestivamente documenti dichiarando di avere integralmente soddisfatto l’istanza ostensiva, il ricorrente che ritenga persistente, in tutto o in parte, il proprio interesse deve contestare l’insufficienza della produzione entro i termini processuali utili, per consentire il contraddittorio e le controdeduzioni prima della camera di consiglio fissata per la decisione.
- Il dovere di leale cooperazione processuale impone alle parti di rappresentare tempestivamente le questioni rilevanti per la decisione e impedisce, di regola, di prospettare soltanto in camera di consiglio contestazioni sulla completezza della documentazione depositata dall’amministrazione, quando ciò renda necessario un rinvio non previamente giustificato.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Ordinanza · 12 mar 2026Ordinanza n. 164/2026 - Venezia, Sezione 1
- Ordinanza · 12 mar 2026Ordinanza n. 166/2026 - Venezia, Sezione 3
- Ordinanza · 12 mar 2026Ordinanza n. 167/2026 - Venezia, Sezione 3
- Ordinanza · 12 mar 2026Ordinanza n. 168/2026 - Venezia, Sezione 3
- Ordinanza · 12 mar 2026Ordinanza n. 131/2026 - Salerno, Sezione 3
- Ordinanza · 12 mar 2026Ordinanza n. 132/2026 - Salerno, Sezione 3
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →