Ordinanza n. 234/2026 - Lecce, Sezione 2
per l’accertamento - dell’illegittimità del silenzio-inadempimento serbato dall’Amministrazione intimata rispetto all’istanza di cui alla diffida del 23.9.2025, con la quale si effettuava una segnalazione relativa a più illeciti realizzati da Cinieri Benito Paolo nell’ambito di esercizio dell’attività commerciale al medesimo riconducibile ancorché organizzata in forma collettiva a nome della TIRCAR s.r.l. (società della quale il predetto è socio esclusivo ed altresì amministratore unico), operante nei locali siti al pianterreno dell’edificio di Via Roma s.n.c. a Manduria (TA), consistiti nello scarico abusivo di rifiuti liquidi inquinanti nella fossa settica condivisa da tutte le unità immobiliari componenti l’edificio stesso, fra le quali anche l’appartamento di proprietà della ricorrente, nonché nell’inoltro di segnalazione certificata di inizio attività commerciale e di segnalazione certificata di agibilità dei suddetti locali di pianterreno basate su atti e documenti in parte irregolari e in parte palesemente falsi in quanto di contenuto dichiarativo non corrispondente allo stato dei luoghi e delle cose insistenti nel ridetto edificio urbano, dunque nell’omesso provvedimento di decadenza dai benefici ottenuti mediante quelle stesse dichiarazioni (ai sensi dell’art. 75 d.P.R. 380/2001); - dell’obbligo gravante sull’Amministrazione intimata di provvedere in ordine alle menzionate diffide, per quanto di rispettiva competenza, attenendo la materia alle condizioni di sicurezza igienico-sanitaria ed ambientale che debbono sussistere nell’ambito dell’esercizio di un’attività di impresa; per la condanna - delle stesse Amministrazioni intimate a provvedere in ordine alle menzionate istanze, secondo le rispettive competenze, entro un termine non superiore a trenta giorni, con richiesta di nomina di un commissario ad acta ex art. 117, comma 3, c.p.a.; nonché per la condanna - delle medesime Amministrazioni a risarcire il danno cagionato alla proprietaria dell’appartamento sovrastante i suddetti locali, odierna ricorrente, e alle persone che vi coabitano, per effetto dell’omesso controllo sulla regolarità e validità della segnalazione certificata di inizio attività e della segnalazione certificata di agibilità trasmesse per conto dell’esercente l’impresa detta, malgrado i denunciati illeciti quindi per effetto dell’omesso provvedimento interdittivo dell’attività abusiva fonte di danno risarcibile. Per quanto riguarda i motivi aggiunti depositati il 7.1.2026, per l’annullamento: - del provvedimento di archiviazione prot. n. A099A84 Uscita 0075871, adottato dallo S.U.A.P. di Manduria in data 17/12/2025, notificato il 29/12/2025, avente ad oggetto la verifica dei requisiti necessari per l’agibilità degli immobili siti al pianterreno dell’edificio di Via Roma angolo Via Leontini in Manduria, all’esito del procedimento amministrativo avviato in seguito ed in ottemperanza al decreto cautelare emesso dall’intestato Tribunale Amministrativo in data 7/11/2025 d’istanza della ricorrente su generalizzata, nel quale si afferma che “l’istruttoria complessivamente espletata ha consentito di accertare la sussistenza dei requisiti amministrativi, edilizi e strutturali prescritti dalla normativa vigente per l’esercizio dell’attività in oggetto” e conseguentemente si comunica “la conclusione positiva del procedimento amministrativo avviato ai sensi degli artt. 7 e ss. della L. 241/1990, volto alla verifica della regolarità dell’attività esercitata dalla società TIRCAR S.r.l., con conseguente archiviazione del medesimo”; - di ogni altro atto connesso, pregresso e consequenziale, ivi espressamente incluso.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: silenzio-inadempimento sulle istanze e, con motivi aggiunti, provvedimento di archiviazione dello S.U.A.P. di Manduria relativo alla verifica dei requisiti di agibilità dei locali commerciali
Esito
Favorevole al resistente (amministrazioni e controinteressata)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente ha chiesto l'accertamento dell'illegittimità del silenzio serbato sulle diffide relative a presunti illeciti ambientali, igienico-sanitari ed edilizi connessi all'attività commerciale esercitata nei locali al pianterreno dell'edificio, nonché l'ordine alle amministrazioni di provvedere e il risarcimento dei danni. Con motivi aggiunti ha impugnato il provvedimento di archiviazione adottato dallo S.U.A.P. dopo l'istruttoria sulla regolarità e agibilità dei locali. Nell'ambito del giudizio è stata proposta domanda cautelare, il cui oggetto, secondo la motivazione dell'ordinanza, è stato esaminato in relazione alla prospettata mancata ostensione di atti amministrativi detenuti dal Comune e alle esigenze difensive della ricorrente. La ricorrente ha sostenuto, in sostanza, che l'amministrazione non avesse messo a disposizione la documentazione necessaria e che tale omissione le arrecasse un pregiudizio cautelare.
La decisione
Il TAR ha rigettato la domanda cautelare per carenza sia del fumus boni iuris sia del periculum in mora. Quanto al fumus, dalla documentazione risultava che il Comune di Manduria aveva integralmente osteso alla richiedente tutti gli atti amministrativi in suo possesso relativi all'immobile, come attestato dalla nota comunale dell'11 novembre 2025 depositata dalla stessa ricorrente. A fronte di tale documentazione, la ricorrente non aveva indicato quali ulteriori atti, detenuti dall'amministrazione, sarebbero stati concretamente sottratti all'accesso. Quanto al periculum, il pregiudizio era stato dedotto in modo generico e senza spiegare come la mancata ostensione prospettata avrebbe precluso le esigenze difensive; inoltre, il pregiudizio risultava riconducibile alla scelta della ricorrente di promuovere due contenziosi senza disporre della documentazione ritenuta rilevante. La ricorrente è stata condannata a rifondere alla società controinteressata le spese della fase cautelare, liquidate in euro 1.000 oltre accessori; le spese sono state compensate nei rapporti con le altre parti, compresa Acquedotto Pugliese S.p.A., che non aveva svolto difese sulla domanda cautelare.
Norme richiamate
art. 55 c.p.a.
La domanda cautelare è stata valutata verificando la sussistenza dei presupposti del fumus boni iuris e del periculum in mora; entrambi sono stati ritenuti insussistenti.
Massime di principio
- Nel giudizio amministrativo cautelare, il fumus boni iuris difetta quando la documentazione disponibile dimostra che l'amministrazione ha integralmente osteso gli atti in proprio possesso e il richiedente non individua specificamente ulteriori documenti detenuti dall'amministrazione e non esibiti.
- Il periculum in mora non può essere riconosciuto sulla base di un pregiudizio genericamente allegato: il richiedente deve precisare il concreto nesso tra la mancata ostensione degli atti e la compromissione delle proprie esigenze difensive.
- Non integra, di per sé, un periculum cautelare il pregiudizio derivante dalla scelta processuale di promuovere controversie senza avere previamente acquisito la documentazione ritenuta rilevante.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Ordinanza · 13 mag 2026Ordinanza n. 208/2026 - Trieste, Sezione 1
- Ordinanza · 13 mag 2026Ordinanza n. 209/2026 - Trieste, Sezione 1
- Ordinanza · 13 mag 2026Ordinanza n. 183/2026 - Torino, Sezione 3
- Ordinanza · 13 mag 2026Ordinanza n. 184/2026 - Torino, Sezione 3
- Ordinanza · 13 mag 2026Ordinanza n. 185/2026 - Torino, Sezione 3
- Ordinanza · 13 mag 2026Ordinanza n. 186/2026 - Torino, Sezione 3
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →