Ordinanza n. 26/2026 - Parma, Sezione 1
per l'annullamento del decreto della Prefettura di Piacenza notificato in data 12 aprile 2024, con cui ex art. 39 del T.U.L.P.S. si fa divieto al ricorrente di detenere armi, munizioni e materie esplodenti, assegnandogli 150 giorni per alienare le armi detenute a terzi, e disponendo, in caso di mancata alienazione, la confisca di dette armi.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: decreto prefettizio recante divieto di detenere armi, munizioni e materie esplodenti, con termine per l’alienazione e previsione della confisca in caso di mancata alienazione
Esito
La controversia
La persona fisica ricorrente ha impugnato per l’annullamento il decreto della Prefettura di Piacenza notificato il 12 aprile 2024, adottato ai sensi dell’art. 39 T.U.L.P.S., con il quale le è stato vietato di detenere armi, munizioni e materie esplodenti, assegnandole 150 giorni per alienare a terzi le armi detenute e disponendo la confisca in caso di mancata alienazione. Dal testo dell’ordinanza non risultano specificati i motivi di illegittimità dedotti nel ricorso. Il TAR ha rilevato l’assenza di recente attività processuale indicativa della permanenza dell’interesse alla decisione di merito.
La decisione
Il TAR non ha definito il giudizio nel merito e non ha deciso sulla legittimità del decreto prefettizio. Ha disposto incombenti istruttori: entro sessanta giorni dalla comunicazione dell’ordinanza, il ricorrente dovrà dichiarare motivatamente se permane l’interesse alla decisione, aggiornare la situazione della vicenda, comunicare e documentare eventuali fatti o atti sopravvenuti e indicare l’eventuale necessità di ulteriori attività istruttorie. L’Amministrazione dovrà verificare la completezza della propria attività difensiva, integrarla se necessario e riferire su fatti o atti sopravvenuti, nonché su eventuali circostanze idonee a evidenziare la cessazione della materia del contendere o la sopravvenuta carenza di interesse. Il giudice ha avvertito che l’inerzia delle parti potrà essere valutata, ai sensi degli artt. 64 e 84, comma 4, c.p.a., anche quale elemento di prova della possibile sopravvenuta carenza di interesse; in particolare, l’inerzia del ricorrente dopo un’ordinanza istruttoria diretta ad accertare la permanenza dell’interesse può condurre alla dichiarazione di improcedibilità ex art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a. Le spese non sono state disciplinate nell’ordinanza.
Norme richiamate
art. 39 T.U.L.P.S.
divieto al ricorrente di detenere armi, munizioni e materie esplodenti
Norma indicata quale base giuridica del decreto prefettizio impugnato; l’ordinanza non esamina nel merito la legittimità del suo concreto esercizio.
art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a.
improcedibilità del ricorso
Il giudice può dichiarare l’improcedibilità quando il comportamento processuale della parte, anche mediante inerzia successiva a un’iniziativa istruttoria del giudice, evidenzi in modo implicito ma inequivoco la sopravvenuta carenza di interesse alla decisione.
art. 64 c.p.a.
La condotta processuale delle parti può essere valutata dal giudice ai fini probatori, anche con riguardo alla permanenza dell’interesse alla decisione.
art. 84, comma 4, c.p.a.
Il comportamento processuale delle parti può essere considerato per valutare la sopravvenuta carenza di interesse e l’eventuale improcedibilità del ricorso.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
Richiamato quale presupposto per disporre l’oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi della parte ricorrente.
art. 9, paragrafo 1, Regolamento (UE) 2016/679
Richiamato, unitamente alla disciplina nazionale, a tutela dei diritti e della dignità della parte interessata mediante oscuramento dei dati identificativi.
Massime di principio
- Quando non risulti di recente compiuta attività processuale indicativa della permanenza dell’interesse alla decisione, il giudice può disporre un’ordinanza istruttoria per verificare l’attualità dell’interesse e l’esistenza di fatti o atti sopravvenuti.
- Se la parte ricorrente rimane inerte dopo un’ordinanza istruttoria espressamente diretta ad accertare la permanenza dell’interesse alla decisione, il giudice può valorizzare tale comportamento come manifestazione implicita ma inequivoca di disinteresse e dichiarare l’improcedibilità del ricorso ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a.
- La mancata ottemperanza agli incombenti istruttori può essere valutata, ai sensi degli artt. 64 e 84, comma 4, c.p.a., come elemento di prova anche della sopravvenuta carenza di interesse alla decisione.
Come è indicizzato
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