Salta al contenuto
ordinanza_penale

Cassazione Penale, Ordinanza n. 34251/2026 del 23/09/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente

La controversia

L’imputato ha impugnato per cassazione la sentenza che, ai sensi dell’art. 444 c.p.p., aveva applicato la pena concordata tra le parti per i reati di rapina, lesioni e resistenza a pubblico ufficiale. La difesa ha dedotto violazione di legge e carenza di motivazione in relazione all’art. 129 c.p.p., lamentando la mancata verifica dell’insussistenza di cause di proscioglimento. Il testo non indica la pena concordata né la data e il dispositivo integrale della sentenza impugnata; la decisione è trattata de plano.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso perché il motivo relativo alla mancata verifica delle cause di proscioglimento ex art. 129 c.p.p. non rientra tra i motivi consentiti contro la sentenza di patteggiamento, la cui impugnabilità è circoscritta dall’art. 448, comma 2-bis, c.p.p. La declaratoria è stata ritenuta assorbente a prescindere dal fatto che la sentenza impugnata motivasse, alle pagg. 3 e 4, l’esclusione delle ipotesi di proscioglimento. Ai sensi dell’art. 616 c.p.p., l’imputato è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende, somma determinata considerando i profili di colpa nella causa di inammissibilità.

Norme richiamate

  • art. 444 c.p.p.

    Elboustaoui Otmane ricorre, a mezzo del difensore di fiducia, avverso la sentenza in epigrafe indicata che, ai sensi dell’art. 444 cod. proc. pen., ha applicato al ricorrente la pena concordata tra le parti in ordine ai reati di rapina, lesioni e resistenza a pubblico ufficiale.

    La disposizione individua il rito con cui è stata applicata la pena concordata; la pronuncia è una sentenza di patteggiamento.

  • art. 129 c.p.p.

    La Corte di legittimità ha, infatti, affermato che, in tema di patteggiamento, è inammissibile il ricorso per cassazione avverso la sentenza applicativa della pena con cui si deduca il vizio di violazione di legge per la mancata verifica dell'insussistenza di cause di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen., atteso che l'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., introdotto dalla legge 23 giugno 2017 n. 103, limita l'impugnabilità della pronuncia alle sole ipotesi di violazione di legge in esso tassativamente indicate (ex multis, Sez. F, ord. n. 28742 del 25/08/2020, Rv. 279761 – 01, Sez. 6, n. 1031 del 07/11/2019, dep. 2020, Rv. 278337 – 01).

    La deduzione in cassazione della mancata verifica delle cause di proscioglimento previste dall’art. 129 c.p.p. non è motivo consentito contro una sentenza di patteggiamento, perché l’impugnazione è limitata alle ipotesi tassativamente previste dall’art. 448, comma 2-bis, c.p.p.

  • art. 448, comma 2-bis, c.p.p.

    La Corte di legittimità ha, infatti, affermato che, in tema di patteggiamento, è inammissibile il ricorso per cassazione avverso la sentenza applicativa della pena con cui si deduca il vizio di violazione di legge per la mancata verifica dell'insussistenza di cause di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen., atteso che l'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., introdotto dalla legge 23 giugno 2017 n. 103, limita l'impugnabilità della pronuncia alle sole ipotesi di violazione di legge in esso tassativamente indicate (ex multis, Sez. F, ord. n. 28742 del 25/08/2020, Rv. 279761 – 01, Sez. 6, n. 1031 del 07/11/2019, dep. 2020, Rv. 278337 – 01).

    Contro la sentenza di patteggiamento il ricorso per cassazione è ammesso soltanto nei casi di violazione di legge tassativamente contemplati dalla disposizione; non vi rientra la doglianza relativa alla mancata verifica delle cause di proscioglimento ex art. 129 c.p.p.

  • art. 616 c.p.p.

    Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento, nonché – ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità – della somma di € 3.000,00 a favore della Cassa delle ammende, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.

    Alla declaratoria di inammissibilità consegue la condanna alle spese processuali; in presenza di profili di colpa nella determinazione dell’inammissibilità può essere inoltre disposto il pagamento di una somma alla Cassa delle ammende, qui quantificata in euro 3.000,00.

Massime di principio

  • Nel giudizio di patteggiamento, il ricorso per cassazione è circoscritto alle ipotesi di violazione di legge tassativamente indicate dall’art. 448, comma 2-bis, c.p.p.; non è consentito dedurre la violazione dell’art. 129 c.p.p. per la mancata verifica dell’insussistenza di cause di proscioglimento.
  • La non consentita deduzione relativa alla verifica delle cause di proscioglimento resta inammissibile anche quando la sentenza di patteggiamento contenga una motivazione sugli elementi di prova e sull’esclusione delle ipotesi previste dall’art. 129 c.p.p.
  • Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue la condanna alle spese processuali; se sono ravvisabili profili di colpa nella determinazione dell’inammissibilità, può essere aggiunto il pagamento di una somma alla Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieRiti alternativiImpugnazioni
RamiProcesso penale

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.