Cassazione Penale, Sentenza n. 51128/2023 del 21/12/2023
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorrente ha proposto ricorso per cassazione lamentando un vizio di motivazione sulla sua responsabilità penale per il reato di concorso in falsità materiale commessa da pubblico ufficiale in atti pubblici. In particolare ha dedotto che alcune doglianze sollevate nell'atto di appello non sono state esaustivamente affrontate dalla Corte di Appello, con specifico riferimento a intercettazioni in cui il ricorrente commenta rassicurazioni ricevute dal Papa; tale omissione rende quindi non manifestamente infondata la censura motivazionale sollevata
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto fondato il motivo nella parte in cui ha rilevato l'insufficiente trattamento di talune doglianze da parte della Corte di Appello; ciò ha comportato che non poteva considerarsi manifestamente infondata la censura e si è dovuto verificare lo stato di prescrizione. La Corte ha individuato il termine prescrizionale massimo in dodici anni e sei mesi, aggiungendo una sospensione di 102 giorni per il periodo di rinvio dall'8/07/2013 al 18/10/2013 per astensione dei difensori; constatato il decorso del termine, ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato si è estinto per prescrizione (sentenza emessa il 06/12/2023, Roma)
Massime di principio
- Se la Corte d'appello non affronta esaustivamente le doglianze sollevate in appello, la Cassazione può ritenere non manifestamente infondata la censura e disporre ulteriori verifiche, compresa quella sulla prescrizione
- La Corte di Cassazione, ove riscontri che per effetto di omissioni di motivazione il giudizio sul fatto non è verificabile e il termine prescrizionale è già decorso, può annullare la sentenza impugnata senza rinvio per estinzione del reato
- In ricorsi per vizio di motivazione è essenziale indicare con precisione quali elementi (es. specifiche intercettazioni o prove) non sono stati valutati e come ciò incida sulla ricostruzione della responsabilità
- Il calcolo della prescrizione deve tenere conto di eventuali sospensioni (es. astensione dei difensori) e interruzioni; anche periodi relativamente brevi di sospensione possono influire sull'esito quando i termini sono prossimi allo scadere
- Se la prescrizione non è già maturata, la Cassazione di norma rimette gli atti per nuovo esame del merito quando l'omissione motivazionale non permette di verificare la fondatezza dell'impugnazione
- Per la difesa, sollevare tempestivamente e con precisione carenze motivazionali dell'appello può condurre non solo alla riforma della decisione di merito ma, se ricorrono i presupposti, anche all'annullamento per estinzione del reato
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