Sentenza del 20/10/2016 n. 6290 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio
IRPEF - Plusvalenza da cessione di terreno - Legittimità della determinazione in via induttiva - Sussiste
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente contestava la legittimità della determinazione induttiva della plusvalenza imponibile, sostenendo che il maggior valore accertato ai fini dell'imposta di registro non potesse essere utilizzato per determinare il reddito del venditore ai fini IRPEF, soprattutto perché l'accertamento di registro era divenuto definitivo in seguito all'adesione del compratore, soggetto diverso dal venditore.
La decisione
La pretesa dell'Amministrazione Finanziaria è stata ritenuta legittima. In materia di imposte sui redditi, l'Amministrazione può determinare induttivamente la plusvalenza derivante dalla cessione di un terreno edificabile sulla base del valore accertato ai fini dell'imposta di registro. Tale principio vale anche quando l'accertamento di registro sia diventato definitivo per effetto dell'adesione del compratore, pur essendo la plusvalenza contestata al venditore. Il ricorso del venditore è quindi risultato infondato e ha prevalso l'Amministrazione Finanziaria.
Norme richiamate
Normativa in materia di IRPEF sulle plusvalenze immobiliari
La plusvalenza realizzata dalla cessione di un terreno edificabile costituisce reddito imponibile e può essere ricostruita dall'Amministrazione anche mediante elementi presuntivi e induttivi.
Normativa in materia di imposta di registro
Il valore del terreno accertato ai fini dell'imposta di registro può costituire un elemento utilizzabile per determinare, ai fini IRPEF, il valore di cessione e la conseguente plusvalenza.
Massime di principio
- Il valore accertato ai fini dell'imposta di registro può essere utilizzato dall'Amministrazione come base presuntiva per rideterminare la plusvalenza imponibile ai fini IRPEF.
- La definizione o l'adesione all'accertamento di registro da parte dell'acquirente non impedisce, di per sé, l'utilizzo di quel valore nell'accertamento IRPEF rivolto al venditore.
- L'accertamento relativo all'imposta di registro e quello relativo all'IRPEF riguardano soggetti e imposte diversi, ma il valore economico accertato nel primo procedimento può avere rilevanza probatoria nel secondo.
- Il contribuente può contestare la pretesa dimostrando, con elementi concreti, che il valore effettivo di cessione o il costo fiscalmente riconosciuto erano diversi da quelli desunti dall'accertamento di registro.
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