Cassazione Civile, Ordinanza n. 08065/2025 del 26/03/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (lavoratore)
La controversia
Il giudizio nasce dalla domanda di un dipendente di una società di trasporto pubblico, inquadrato come collaboratore di esercizio (parametro 129, area professionale 3 del c.c.n.l. autoferrotranvieri), che chiedeva il riconoscimento dell’inquadramento superiore come operatore di esercizio (parametro 140), con conseguente condanna della datrice di lavoro al pagamento delle differenze retributive e all’adeguamento del trattamento di fine rapporto. La pretesa era fondata sul fatto che il lavoratore svolgeva, su vari autobus, attività di verifica dei titoli di viaggio, contestazione e applicazione di sanzioni amministrative ai sensi della normativa regionale pugliese, e riscossione degli incassi. La società ricorrente ha impugnato la decisione di merito deducendo violazione e falsa applicazione della disciplina collettiva: sosteneva che il parametro 140 richiedesse quale elemento essenziale lo svolgimento di mansioni di guida degli autobus, con abilitazioni e patente D, e che le altre attività previste dalla declaratoria fossero solo accessorie o alternative alla guida; inoltre negava che le attività svolte dal dipendente potessero qualificarsi come "polizia amministrativa" nel senso richiesto dalla declaratoria del livello superiore.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto infondato l’unico motivo di ricorso. Ha interpretato le declaratorie contrattuali valorizzando il contenuto oggettivo delle mansioni: ha osservato che nella qualifica di collaboratore di esercizio le attività accessorie indicate dalla disciplina collettiva non comprendono la contestazione e applicazione di sanzioni amministrative; invece, nella qualifica di operatore di esercizio, tra le attività alternative alla guida è espressamente prevista la polizia amministrativa. Poiché le mansioni accertate in fatto comprendevano anche la contestazione e applicazione di sanzioni amministrative, la Corte ha ritenuto che l’inquadramento originariamente attribuito fosse inadeguato e che la qualificazione superiore fosse corretta. È stato inoltre precisato che l’attività sanzionatoria svolta dal lavoratore integra tipica attività di polizia amministrativa, in quanto attinente alla verifica e repressione di violazioni connesse a interessi pubblici. Il ricorso è stato quindi rigettato; la ricorrente è stata condannata alle spese di lite e al pagamento dell’ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 2 Accordo Nazionale degli Autoferrotranvieri
La disposizione collettiva è stata interpretata nel senso che la qualifica di collaboratore di esercizio comprende principalmente la guida di mezzi per il trasporto di persone con patente B e solo attività accessorie eventuali, tra le quali non rientra la contestazione e applicazione di sanzioni amministrative.
art. 4 Accordo Nazionale del 18.11.2004
La disposizione è stata richiamata come conferma del sistema di classificazione del personale e della declaratoria della qualifica superiore di operatore di esercizio, che ricomprende anche attività di polizia amministrativa.
art. 32 L.R. Puglia n. 18/2002
Le attività di contestazione e applicazione delle sanzioni amministrative previste da tale norma sono state qualificate dalla Corte come attività tipica di polizia amministrativa.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
È stata applicata la previsione sul raddoppio del contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115 del 2002
Richiamato nel dispositivo per l’ulteriore importo a titolo di contributo unificato dovuto in caso di soccombenza.
Massime di principio
- Ai fini dell’inquadramento contrattuale del lavoratore, occorre confrontare le mansioni in concreto svolte con il contenuto oggettivo delle declaratorie collettive, verificando se vi sia piena o sostanziale sovrapponibilità tra attività effettive e profilo professionale.
- Quando la declaratoria di una qualifica superiore contempla, tra le attività alternative o accessorie, una determinata funzione pubblicistica o amministrativa, il lavoratore che svolga in concreto tale funzione può rivendicare il livello superiore anche se non svolge in via esclusiva la mansione principale prevista dal profilo.
- La contestazione e applicazione di sanzioni amministrative relative alla disciplina del trasporto pubblico locale costituiscono attività di polizia amministrativa, poiché attengono alla verifica e repressione di violazioni incidenti su interessi pubblici.
- In sede di legittimità, la censura di violazione delle clausole collettive in tema di classificazione del personale va risolta mediante interpretazione delle stesse secondo i canoni ermeneutici degli artt. 1362 ss. c.c., con controllo sulla corretta ricostruzione del significato negoziale.
- Il rigetto del ricorso comporta la condanna alle spese e, ricorrendone i presupposti processuali, l’obbligo di versare l’ulteriore contributo unificato.
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