Ordinanza n. 161/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 7
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: sentenza del TAR Lazio che aveva accolto il ricorso contro il diniego ministeriale di riconoscimento di un titolo spagnolo per l'insegnamento sul sostegno
Esito
Favorevole al ricorrente (ministero appellante)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il Ministero ha appellato la sentenza di primo grado e ha chiesto, in via incidentale, la sospensione della sua efficacia esecutiva ai sensi dell'art. 98 c.p.a. Il diniego di riconoscimento era stato motivato sulla base delle informazioni fornite dal Ministero spagnolo, secondo cui il titolo non aveva valore ufficiale e non possedeva efficacia abilitante all'insegnamento sul sostegno in Spagna. Il Ministero ha inoltre evidenziato che, al momento della domanda, l'interessata non aveva prodotto un attestato o titolo riconducibile alla figura disciplinata dall'art. 11 della direttiva 2005/36/CE, come modificata dalla direttiva 2013/55/UE, ma soltanto un attestato di conclusione di un corso di formazione professionale. L'amministrazione aveva comunque svolto un'analisi concreta di comparabilità del percorso formativo con i requisiti italiani per l'insegnamento sul sostegno, in conformità alla decisione dell'Adunanza plenaria n. 18/2022.
La decisione
Il Consiglio di Stato ha ritenuto sussistente il fumus boni iuris della domanda cautelare. Ha valorizzato, da un lato, le informazioni del Ministero spagnolo sulla mancanza di valore ufficiale e di efficacia abilitante del titolo e, dall'altro, l'assenza di un titolo riconducibile all'art. 11 della direttiva 2005/36/CE, essendo stato prodotto un mero attestato di conclusione di un corso di formazione professionale. Ha inoltre rilevato che l'amministrazione aveva effettuato un'analisi concreta di comparabilità, come richiesto dall'Adunanza plenaria n. 18/2022. La Sezione ha richiamato la sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea del 20 novembre 2025, causa C-442/24, secondo cui gli artt. 45 e 49 TFUE non impongono allo Stato membro ospitante di prendere in considerazione, nell'esame della domanda di riconoscimento, un titolo di formazione ottenuto in altro Stato membro che non sia legalmente riconosciuto da tale Stato e sia privo di carattere ufficiale. L'istanza cautelare è stata pertanto accolta ed è stata sospesa l'esecutività della sentenza appellata. Il merito è stato fissato per l'udienza del 5 maggio 2026. Le spese del doppio grado cautelare sono state compensate per l'eterogeneità degli orientamenti giurisprudenziali.
Norme richiamate
art. 98 c.p.a.
domanda di sospensione dell'efficacia della sentenza
Consente, in appello, la tutela cautelare avverso la sentenza di primo grado; nel caso concreto ne è stata accolta l'istanza con sospensione dell'esecutività della sentenza appellata.
art. 11 direttiva 2005/36/CE
La Sezione ha ritenuto che la ricorrente in primo grado non avesse prodotto un attestato o titolo riconducibile alla figura disciplinata dalla disposizione, ma soltanto un attestato di conclusione di un corso di formazione professionale.
direttiva 2013/55/UE
La direttiva è richiamata quale atto modificativo della direttiva 2005/36/CE sul riconoscimento delle qualifiche professionali.
artt. 45 e 49 TFUE
Alla luce della sentenza della Corte di giustizia UE nella causa C-442/24, non impongono allo Stato membro ospitante di esaminare una qualifica ottenuta in altro Stato membro quando essa non sia legalmente riconosciuta e sia priva di carattere ufficiale nello Stato d'origine.
Massime di principio
- Nell'ambito del riconoscimento delle qualifiche professionali, lo Stato membro ospitante non è obbligato, in base agli artt. 45 e 49 TFUE, a prendere in considerazione un titolo di formazione ottenuto in un altro Stato membro quando tale titolo non sia legalmente riconosciuto da quest'ultimo e sia privo di qualsiasi carattere ufficiale nel medesimo Stato.
- Ai fini del riconoscimento di un titolo estero per l'insegnamento sul sostegno, la produzione di un mero attestato di conclusione di un corso di formazione professionale non equivale necessariamente alla produzione di un attestato o titolo riconducibile alla figura disciplinata dall'art. 11 della direttiva 2005/36/CE.
- Il diniego di riconoscimento di un titolo estero può trovare adeguato supporto nell'assenza di valore ufficiale e di efficacia abilitante del titolo nello Stato membro d'origine, purché tali circostanze risultino dalle informazioni dell'autorità competente di quello Stato.
- L'amministrazione, nell'esaminare una domanda di riconoscimento di una formazione estera per l'insegnamento sul sostegno, deve procedere a un'analisi concreta di comparabilità del percorso formativo con i requisiti nazionali, secondo il criterio indicato dall'Adunanza plenaria n. 18/2022, ferma restando la rilevanza preliminare della natura ufficiale e abilitante del titolo nello Stato d'origine.
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