Cassazione Civile, Ordinanza n. 07176/2023 del 10/03/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La controversia nasce dall'impugnazione di due intimazioni di pagamento notificate a due contribuenti in relazione a quattro cartelle, tra cui una cartella per IVA 2002 contenente sanzioni tributarie. In primo grado era stato dichiarato il difetto di giurisdizione per una cartella TARSU e la prescrizione delle sanzioni IVA; il resto era stato rigettato. In appello la decisione era stata confermata, ritenendo che le sanzioni tributarie si prescrivano in cinque anni e che fosse irrilevante la contestuale richiesta del tributo con termine più lungo. Con l'unico motivo di ricorso per cassazione, l'amministrazione deduce la violazione dell'art. 1, comma 623, della L. n. 147/2013 e dell'art. 2948 c.c., sostenendo che la CTR non aveva considerato la sospensione del termine prescrizionale dal 1 gennaio 2014 al 15 giugno 2014, applicabile ai carichi di ruolo consegnati all'agente della riscossione fino al 31 ottobre 2013, indipendentemente dall'adesione del contribuente alla definizione agevolata; perciò, alla data dell'intimazione di pagamento dell'8 settembre 2015 la prescrizione non era maturata.
La decisione
La Corte ha ritenuto fondato il ricorso: ha ribadito che in materia di sanzioni tributarie il termine prescrizionale è quinquennale, ma ha censurato la CTR per non avere applicato la sospensione prevista dall'art. 1, comma 623, della L. n. 147/2013, che opera per tutti i carichi di ruolo consegnati entro il 31 ottobre 2013, a prescindere dall'adesione del contribuente alla definizione agevolata. Ne è seguita la cassazione della sentenza impugnata in relazione al punto censurato, con rinvio alla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado di Bolzano, in diversa composizione, affinché riesamini la questione tenendo conto della sospensione del termine prescrizionale e provveda anche sulle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 1, comma 623, L. n. 147/2013
"moratoria"; sospensione dal 1.1.2014 al 15.6.2014
La disposizione comporta la sospensione del termine prescrizionale per tutti i carichi di ruolo consegnati all'agente della riscossione fino al 31 ottobre 2013, senza che rilevi l'adesione o meno del contribuente alla definizione agevolata.
art. 2948 c.c.
Richiamato ai fini del termine prescrizionale applicabile alle sanzioni tributarie, ritenuto quinquennale.
art. 20, comma 3, d.lgs. n. 472/1997
È il parametro che individua il termine prescrizionale quinquennale delle sanzioni tributarie.
Massime di principio
- In materia di sanzioni tributarie il termine di prescrizione è quinquennale, ma la sua decorrenza può essere sospesa da speciali discipline legislative di moratoria.
- La sospensione del termine prescrizionale prevista per determinati carichi di ruolo opera in modo oggettivo per tutti i carichi rientranti nel perimetro normativo, indipendentemente dalla scelta del debitore di aderire o meno a procedure di definizione agevolata.
- Il giudice di merito, nel verificare la prescrizione di crediti iscritti a ruolo, deve considerare anche eventuali periodi di sospensione legale del termine, altrimenti la decisione risulta viziata per falsa applicazione della disciplina sulla prescrizione.
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