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Sentenza

Sentenza n. 33/2026 - Latina, Sezione 1

per la declaratoria di illegittimità - del silenzio-inadempimento serbato dall’Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Frosinone a fronte dell’istanza che l’odierna ricorrente ha inviato via PEC alla stessa Agenzia l’11 novembre 2024 per ottenere la riattivazione del Codice fiscale della società Cartiera di Cassino S.r.l. in liquidazione, erroneamente cessato dalla curatela fallimentare, nonché, ove ne sussistano riconosciuti i relativi presupposti, la riattivazione della relativa Partita IVA”; e per il conseguente accertamento - dell’obbligo dell’Agenzia delle Entrate, odierna intimata, di provvedere in relazione alla medesima istanza mediante l’adozione di un provvedimento espresso.

Giustizia amministrativa202500395

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Latina, Sez. ISentenzaAzione avverso il silenzio

Atto impugnato: silenzio-inadempimento sull’istanza di riattivazione del codice fiscale e di valutazione della riattivazione della partita IVA

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (società contribuente)

Prevale il privato

La controversia

La società, dichiarata fallita nel 2001, aveva visto chiudersi la procedura concorsuale nel 2022 per incapienza dell’attivo. La curatela aveva comunicato la cessazione della procedura e richiesto la cessazione del codice fiscale e della partita IVA, senza chiedere la cancellazione della società dal Registro delle imprese. Tornata in bonis, la società aveva proseguito la propria attività, modificato lo statuto, nominato un nuovo liquidatore e aderito alla definizione agevolata dei carichi fiscali. L’11 novembre 2024 aveva quindi presentato all’Agenzia delle Entrate un’istanza documentata per la riattivazione del codice fiscale e per la valutazione della sussistenza dei presupposti per la riattivazione della partita IVA. L’amministrazione non aveva adottato alcun provvedimento, nonostante i solleciti. La ricorrente ha dedotto la violazione degli artt. 2, 2-bis e 29, comma 2-bis, l. 241/1990, dell’art. 97 Cost., dei principi di ragionevole durata e di non aggravamento del procedimento, nonché eccesso di potere per carenza di istruttoria e assenza di motivazione. Ha chiesto l’accertamento dell’illegittimità del silenzio e dell’obbligo di provvedere, domandando anche la nomina di un commissario ad acta in caso di persistente inadempimento. L’Agenzia ha sostenuto che non sussistesse alcun obbligo di provvedere, poiché la cessazione era avvenuta su richiesta del curatore e non d’ufficio.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso e ha ordinato all’Agenzia delle Entrate di concludere il procedimento relativo all’istanza dell’11 novembre 2024 mediante un provvedimento espresso entro trenta giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza, se anteriore. Il giudice ha ritenuto non condivisibile la tesi dell’Agenzia secondo cui la provenienza privatistica della richiesta originaria di cessazione avrebbe escluso l’obbligo di provvedere, eventualmente rendendo configurabile soltanto una nuova attivazione. Ai sensi dell’art. 2 l. 241/1990, quando il procedimento consegue obbligatoriamente a un’istanza, l’amministrazione deve concluderlo con un provvedimento espresso. Anche un’istanza manifestamente irricevibile, inammissibile, improcedibile o infondata non esonera l’amministrazione dal riscontro espresso, ma comporta soltanto una motivazione semplificata. Nel caso concreto, l’istanza era puntuale e documentata e riguardava una situazione peculiare: la società era ancora iscritta nel Registro delle imprese, ma priva di codice fiscale e partita IVA attivi, pur avendo ripreso l’operatività e aderito alla definizione agevolata dei carichi fiscali. L’obbligo di provvedere risultava comunque desumibile anche dai principi informatori dell’azione amministrativa e da ragioni di giustizia ed equità. Il commissario ad acta non è stato nominato immediatamente, ma il TAR ha precisato che potrà essere nominato su istanza della ricorrente in caso di mancato adempimento entro il termine assegnato. L’Agenzia è stata condannata alle spese, liquidate in euro 2.000, oltre accessori e rimborso del contributo unificato, se versato.

Norme richiamate

  • art. 2 l. 241/1990

    Ove il procedimento consegua obbligatoriamente ad un'istanza, ovvero debba essere iniziato d'ufficio, le pubbliche amministrazioni hanno il dovere di concluderlo mediante l'adozione di un provvedimento espresso. Se ravvisano la manifesta irricevibilità, inammissibilità, improcedibilità o infondatezza della domanda, le pubbliche amministrazioni concludono il procedimento con un provvedimento espresso redatto in forma semplificata, la cui motivazione può consistere in un sintetico riferimento al punto di fatto o di diritto ritenuto risolutivo

    L’obbligo di provvedere sussiste anche quando l’amministrazione ritenga l’istanza manifestamente irricevibile, inammissibile, improcedibile o infondata; in tali casi è semplificato soltanto l’onere motivazionale.

  • art. 2-bis l. 241/1990

    È richiamato tra i parametri della censura, ma la decisione si fonda specificamente sull’obbligo di conclusione espresso previsto dall’art. 2 l. 241/1990.

  • art. 29, comma 2-bis, l. 241/1990

    È richiamato tra i parametri della censura, senza una distinta applicazione nella motivazione decisoria.

  • art. 97 Cost.

    È richiamato con riferimento al principio di buon andamento dell’amministrazione.

  • art. 197, l. 197/2022

    È richiamato quale fonte della definizione agevolata dei carichi fiscali alla quale la società aveva aderito; tale circostanza è valorizzata come elemento del contesto concreto dell’istanza.

Massime di principio

  • L’amministrazione è tenuta a concludere con un provvedimento espresso ogni procedimento che consegua obbligatoriamente a un’istanza, anche quando ritenga che la domanda sia manifestamente irricevibile, inammissibile, improcedibile o infondata.
  • La manifesta irricevibilità, inammissibilità, improcedibilità o infondatezza dell’istanza non elimina l’obbligo di riscontro dell’amministrazione, ma consente soltanto l’adozione di un provvedimento espresso con motivazione semplificata.
  • L’obbligo di provvedere può essere desunto, oltre che da una specifica disposizione normativa, anche dai principi informatori dell’azione amministrativa e, in particolari fattispecie, da ragioni di giustizia ed equità.
  • In presenza di un’istanza puntuale e documentata, relativa a una situazione amministrativa peculiare e potenzialmente impeditiva dell’esercizio dell’attività del richiedente, il silenzio dell’amministrazione è illegittimo quando non sia seguito da alcun provvedimento espresso.
  • Nel giudizio avverso il silenzio, il giudice può ordinare all’amministrazione di concludere il procedimento entro un termine determinato, rinviando la nomina del commissario ad acta all’eventuale fase di mancata esecuzione dell’ordine giudiziale.

Come è indicizzato

MaterieTermini del procedimento e silenzioDecisione e riti speciali
RamiProcedimento amministrativoProcesso amministrativo
IstitutiSilenzio della pubblica amministrazioneTermini del procedimentoDifetto di motivazioneOttemperanza e commissario ad acta

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