Cassazione Penale, Sentenza n. 36746/2022 del 28/09/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza del Tribunale di Palermo che aveva rigettato l'eccezione di nullità dell'udienza di convalida del fermo e la correlata istanza ex art. 302 c.p.p. Il ricorrente contestava che il difensore fosse stato avvisato tardivamente della fissazione dell'udienza (fissata per le 9:30 del 15/09/2021, iniziata alle 10:44) e non avesse avuto il tempo di consultare gli atti depositati presso il Tribunale di Termini Imerese, trovandosi il fermato in carcere a Palermo; rilevava inoltre che il giudice della convalida avrebbe impedito al difensore di intervenire prima dell'interrogatorio, costringendolo ad azionare l'eccezione solo dopo l'interrogatorio (con il querelato che si avvalse della facoltà di non rispondere). Sosteneva infine che l'eventuale nullità dell'udienza di convalida inficerebbe la legittimità del successivo provvedimento cautelare adottato senza nuovo interrogatorio.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso. Ha richiamato il principio secondo cui, se all'udienza di convalida è stato assunta l'interrogatorio dell'indagato anche in relazione alla richiesta cautelare, non è necessario ripetere l'interrogatorio all'atto dell'applicazione della misura (art. 294 c.p.p.). Ha precisato che l'eventuale nullità dell'udienza o dell'interrogatorio determina, ai sensi dell'art. 302 c.p.p., la perdita di efficacia della misura cautelare a meno che il giudice non proceda a nuovo interrogatorio nei termini di quella disposizione. Tuttavia, ha ritenuto infondata l'eccezione di nullità perché il difensore non aveva tempestivamente chiesto il differimento dell'udienza prima del suo inizio; la breve differenza di orario tra fissazione e inizio non ha impedito ex ante di presentare la richiesta di rinvio e, comunque, la legge privilegia l'immediatezza del contatto tra indagato e giudice rispetto alla possibilità della difesa di esaminare tutto il materiale documentale, che può essere fronteggiata con una istanza motivata di differimento. Il ricorrente è stato condannato alle spese processuali.
Norme richiamate
art. 310 c.p.p.
Norma che disciplina il ricorso per cassazione contro le ordinanze in materia procedurale; il ricorso del Cannata era proposto avverso l'ordinanza del Tribunale di Palermo ai sensi di tale disposizione
art. 302 c.p.p.
Stabilisce l'effetto della nullità dell'udienza o dell'interrogatorio: la nullità determina la perdita di efficacia della misura cautelare adottata, salvo che il giudice non proceda a nuovo interrogatorio nei termini previsti
art. 27 c.p.p.
Norma richiamata in relazione alla competenza territoriale: il G.i.p. di Termini Imerese si era dichiarato incompetente in favore dell'autorità giudiziaria palermitana
art. 294 c.p.p.
Regola l'interrogatorio dell'indagato; la Corte ha affermato che se l'interrogatorio è stato svolto in sede di convalida non è necessario ripeterlo al momento dell'adozione successiva della misura cautelare
Massime di principio
- Se l'udienza di convalida si conclude con l'interrogatorio dell'indagato relativo anche alla richiesta cautelare, non è necessario ripetere l'interrogatorio quando la misura viene formalmente adottata in un momento successivo
- L'eventuale nullità dell'udienza di convalida o dell'interrogatorio comporta la perdita di efficacia della misura cautelare ex art. 302 c.p.p., a meno che il giudice non proceda a nuovo interrogatorio nei termini previsti dalla norma
- La comunicazione al difensore della fissazione dell'udienza deve essere tempestiva nel senso di consentire la partecipazione fisica e l'effettiva assistenza, ma la brevità dei termini prevista dalla legge per la convalida privilegia l'immediatezza del contatto giudice/indagato rispetto all'esame completo di tutta la documentazione
- Se il difensore ritiene di non avere avuto tempo sufficiente per consultare gli atti, la via procedurale adeguata è proporre immediatamente, prima dell'inizio dell'udienza, una motivata istanza di differimento; l'omessa richiesta tempestiva rende infondata l'eccezione di nullità
- Il semplice ritardo nell'effettivo avvio dell'udienza (es. inizio oltre l'orario fissato) non è di per sé determinante se il difensore aveva avuto la possibilità di presentare tempestivamente istanza di rinvio
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