Risposta n. 283 del 19/07/2019
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa soluzione prospettata dalla contribuente è che i due regimi siano cumulabili, poiché l'eventuale esclusione contrasterebbe con la finalità agevolativa della norma.
Cumulabilità tra regime impatriati e regime forfetario: esclusione
Il quesito
La contribuente chiede se, rientrando in Italia e aprendo partita IVA per svolgere un'attività professionale in regime forfetario, possa comunque fruire anche delle agevolazioni previste per i lavoratori impatriati dall'articolo 16 del D.Lgs. n. 147/2015.
Il parere dell’Agenzia
L'Agenzia delle Entrate ritiene che il regime forfetario non sia compatibile con il regime impatriati, perché il primo assoggetta i compensi a imposta sostitutiva e tali redditi non concorrono al reddito complessivo; il regime impatriati, invece, opera proprio riducendo la base imponibile dei redditi di lavoro dipendente e autonomo che confluiscono nel reddito complessivo. Ne deriva l'esclusione della cumulabilità, fermo restando che l'istante può scegliere l'uno o l'altro regime, se ne ricorrono i presupposti.
Regime impatriati e regime forfetario: cumulabilità esclusa
L'interpello riguarda la possibilità di combinare il regime fiscale agevolato per i lavoratori impatriati con il regime forfetario per l'attività di lavoro autonomo. L'Agenzia chiarisce che i due regimi rispondono a logiche diverse e, per questo, non sono cumulabili.
Fattispecie rappresentata
L'istante dichiara di essere cittadina italiana, laureata, residente all'estero da oltre cinque anni e intenzionata a rientrare in Italia, trasferirvi la residenza e aprire una partita IVA per svolgere un'attività di lavoro autonomo. In relazione a tale attività, afferma di possedere i requisiti per accedere al regime forfetario.
Quesito posto all'Agenzia
La contribuente chiede se le agevolazioni previste per i lavoratori impatriati, di cui al D.Lgs. n. 147/2015, possano essere applicate anche nel caso in cui il reddito sia prodotto in regime forfetario.
Soluzione interpretativa del contribuente
L'istante ritiene di poter beneficiare del regime impatriati anche se opera in regime forfetario. A suo avviso, una lettura contraria sarebbe incoerente con la finalità di favore della disciplina dedicata al rientro dei lavoratori in Italia.
Normativa richiamata
L'Agenzia richiama in particolare:
- l'articolo 16 del D.Lgs. 14 settembre 2015, n. 147, che ha introdotto il regime speciale per i lavoratori impatriati;
- l'articolo 2 del DPR n. 917/1986 (TUIR), per il trasferimento della residenza fiscale in Italia;
- gli articoli 3, comma 3, lettera a), 10, 12 e 13 del TUIR, richiamati in relazione al trattamento del reddito complessivo e delle relative deduzioni/detrazioni;
- l'articolo 1, commi 54, 57 e 64, della legge n. 190/2014, come modificata dalla legge n. 145/2018, per la disciplina del regime forfetario.
Regime impatriati: contenuto e funzionamento
L'Agenzia ricorda che il regime impatriati è stato introdotto per incentivare il trasferimento in Italia di lavoratori con alte qualificazioni e specializzazioni e per favorire lo sviluppo tecnologico, scientifico e culturale del Paese.
Quando sussistono i requisiti previsti dal comma 1 o dal comma 2 dell'articolo 16 del D.Lgs. n. 147/2015, i redditi di lavoro dipendente e di lavoro autonomo prodotti in Italia concorrono al reddito complessivo soltanto nella misura del 50 per cento.
Il beneficio è temporaneo e si applica per cinque periodi d'imposta:
- a partire dal periodo d'imposta in cui il lavoratore trasferisce la residenza fiscale in Italia;
- per i quattro periodi d'imposta successivi.
La circolare n. 17/E del 23 maggio 2017 è richiamata per chiarire che, sul reddito complessivo ridotto, si applicano gli oneri deducibili di cui all'articolo 10 del TUIR e, sull'imposta dovuta, le detrazioni per carichi di famiglia e per tipologia di reddito.
Regime forfetario: caratteristiche essenziali
L'Agenzia descrive il regime forfetario come il regime naturale per le persone fisiche che esercitano attività d'impresa, arte o professione in forma individuale, purché:
- nell'anno precedente non abbiano conseguito ricavi superiori a 65.000 euro;
- non ricadano in una delle cause di esclusione previste dal comma 57 dell'articolo 1 della legge n. 190/2014.
Ai fini IVA, i contribuenti forfetari:
- non addebitano l'imposta in rivalsa;
- non esercitano il diritto alla detrazione dell'IVA sugli acquisti nazionali, comunitari e sulle importazioni.
Ai fini delle imposte sui redditi, il compenso del professionista è assoggettato a imposta sostitutiva, determinata applicando ai compensi un coefficiente di redditività pari al 78% e tassata nella misura del 15%, sostitutiva di IRPEF, addizionali regionali e comunali e IRAP.
L'Agenzia sottolinea che, per espressa previsione dell'articolo 3, comma 3, lettera a), del TUIR, i redditi assoggettati a imposta sostitutiva non concorrono alla formazione del reddito complessivo.
Parere dell'Agenzia delle Entrate
Secondo l'Agenzia, il regime forfetario non è compatibile con le agevolazioni per i lavoratori impatriati, perché i due regimi operano su basi differenti:
- il regime impatriati riduce la base imponibile di redditi che confluiscono nel reddito complessivo;
- il regime forfetario, invece, assoggetta i compensi a imposta sostitutiva e li esclude dal reddito complessivo.
Poiché il reddito forfetario non partecipa alla formazione del reddito complessivo, non è possibile applicare sul medesimo reddito anche il beneficio previsto dall'articolo 16 del D.Lgs. n. 147/2015.
Conclusioni operative
L'istante, se intende rientrare in Italia per svolgere un'attività di lavoro autonomo in regime forfetario, non può avvalersi anche del regime impatriati per i medesimi redditi. Resta però ferma la possibilità di scegliere il regime di cui all'articolo 16 del D.Lgs. n. 147/2015, se ne ricorrono i requisiti, qualora risulti più conveniente rispetto al regime forfetario naturale.
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