Salta al contenuto
Sentenza

Sentenza n. 1117/2026 - Genova, Sezione 2

per l'esecuzione del giudicato formatosi sulle sentenze della Sezione 24.11.2025, n. 1307 e 10.11.2025, n. 1252.

Giustizia amministrativa202600569

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Liguria, Sez. IISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: Inottemperanza alle sentenze del TAR Liguria 24 novembre 2025, n. 1307, e 10 novembre 2025, n. 1252, nella parte in cui hanno liquidato in favore del difensore antistatario le spese legali, pari a € 500,00 oltre spese generali, IVA e CPA e rimborso del contributo unificato

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (avvocato antistatario)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente ha agito in proprio per ottenere l'esecuzione del giudicato formatosi sulle due sentenze del TAR, che avevano condannato il Ministero ad assegnare ai ricorrenti la carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente e liquidato al ricorrente, quale antistatario, le spese legali. Ha dedotto l'inadempimento dell'obbligo di pagamento; il Ministero si è costituito senza formulare contestazioni nel merito.

La decisione

Il ricorso per ottemperanza è accolto. Accertata l'assenza di contestazioni di merito e il decorso infruttuoso del termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo, il TAR ordina al Ministero di pagare integralmente le spese legali liquidate nei titoli entro 60 giorni dalla comunicazione della sentenza. In caso di ulteriore inottemperanza, il Direttore della Direzione generale per le risorse umane e finanziarie del Ministero è nominato commissario ad acta e dovrà provvedere in sostituzione dell'amministrazione entro i successivi 30 giorni. Il Ministero è condannato alle spese del giudizio, liquidate in € 500,00, oltre spese generali, IVA, CPA e rimborso del contributo unificato. La sentenza è trasmessa alla Procura regionale per la Liguria della Corte dei conti, ravvisandosi un danno erariale corrispondente agli ulteriori interessi legali maturati e alle spese del giudizio, imputabile anche al commissario ad acta precedentemente individuato.

Norme richiamate

  • art. 14 d.l. 669/1996, convertito dalla l. 30/1997

    Constatati l’assenza – nel merito - di qualunque contestazione da parte dell’amministrazione intimata e l’inutile decorso del termine dilatorio di centoventi giorni dalla notificazione del titolo esecutivo, previsto dall’art. 14 del D.L. n. 669/1996, conv. dalla legge n. 30/1997, deve ordinarsi al Ministero dell’istruzione e del merito di provvedere all’esecuzione delle sentenze nel termine di giorni 60 dalla comunicazione della presente pronuncia, mediante il pagamento integrale delle spese legali oggetto di condanna.

    L'azione esecutiva è procedibile dopo l'inutile decorso del termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo; accertato l'inadempimento, il giudice può ordinare il pagamento entro il termine fissato nella pronuncia.

Massime di principio

  • Decorso inutilmente il termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo previsto dall'art. 14 del d.l. 669/1996, il giudice dell'ottemperanza può ordinare all'amministrazione inadempiente di eseguire la condanna pecuniaria entro un termine assegnato.
  • In caso di persistente inottemperanza, il giudice può nominare un commissario ad acta, individuandolo nell'organo amministrativo competente e assegnandogli un termine per provvedere in sostituzione dell'amministrazione.
  • Il ritardo nell'esecuzione del giudicato che comporti ulteriori interessi e spese può determinare un danno erariale; ravvisandone i presupposti, il giudice dispone la trasmissione della pronuncia alla Procura regionale della Corte dei conti.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanza
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad acta

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.