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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 45511/2022 del 30/11/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione del decreto che aveva confermato la misura di prevenzione personale (sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno per 3 anni e cauzione) a carico di Francesco Ferrera e la confisca di un immobile. Il ricorso censurava: 1) la carenza di motivazione sulla attualità della pericolosità sociale (contestando la presunzione di stabilità del vincolo associativo alla luce del tempo trascorso); 2) l'assenza di correlazione temporale e prova che i beni confiscati derivassero da attività illecite; 3) la non considerazione di somme (provento di vendita di un terreno e di altra ditta) che avrebbero giustificato l'acquisto dell'immobile; 4) la mancanza di adeguata motivazione in ordine al principio di sproporzione tra redditi leciti del nucleo e valore del bene acquisito.

La decisione

Il ricorso per cassazione è stato rigettato. La Corte ha ritenuto fondate le motivazioni della Corte d'appello: la partecipazione ventennale e la posizione apicale di Ferrera nel clan Santapaola-Ercolano (fatti fino al 2010) autorizzano, in mancanza di elementi di dissociazione, l'uso della presunzione di stabilità del vincolo associativo (richiamando Gattuso). L'immobile confiscato è stato acquistato nel periodo ricompreso nella militanza mafiosa (1991-2010), dunque sussiste il nesso temporale tra pericolosità e acquisto. Le somme provenienti dalla vendita dell'attività e altri apporti sono state ritenute non sufficienti a giustificare l'investimento; elementi documentali prodotti in appello non sono stati ritenuti idonei a dimostrare la legittima provenienza. Pertanto è confermata la sproporzione e la confisca; la misura personale è stata mantenuta.

Norme richiamate

  • decreto legislativo 159/2011 (codice antimafia) artt. 1 e 4

    Definiscono la finalità delle misure di prevenzione e i presupposti personali per la loro applicazione; sono stati richiamati per stabilire il requisito dell'attualità della pericolosità sociale quali condizioni per la misura personale

  • decreto legislativo 159/2011 (codice antimafia) art. 24

    Regola la confisca di prevenzione sui beni sproporzionati rispetto ai redditi leciti; la Corte ha ritenuto integrati i presupposti (acquisto in periodo di pericolosità, valore sproporzionato e impossibilità di giustificare la legittima provenienza)

  • Sentenza Sezioni Unite n.111/2017 (Gattuso)

    Consente, nel caso di appartenenti ad organizzazioni mafiose, l'applicazione di una presunzione semplice di stabilità del vincolo associativo purché verificata alla luce degli elementi di fatto del caso concreto e non posta come unico fondamento dell'attualità della pericolosità; la Corte l'ha applicata ritenendo non dimostrato il recesso

  • Sentenza Sezioni Unite n.4880/2014 (Spinelli)

    Stabilisce la distinzione tra pericolosità generica e qualificata e l'importanza della dimensione temporale nella individuazione dei beni suscettibili di confisca; la Corte ha utilizzato tale criterio per verificare che l'acquisto rientrava nel periodo di militanza

  • Sentenza Sezioni Unite Montella e art. 12-sexies legge n.306/1992 (richiamo dottrinale giurisprudenziale)

    Richiamata la giurisprudenza che richiede uno squilibrio incongruo e significativo tra redditi leciti e acquisizioni per la confisca allargata; la Corte ha ritenuto che la sproporzione esistesse al momento dell'acquisto dell'immobile

Massime di principio

  • Per i soggetti appartenenti a clan mafiosi la 'attualità' della pericolosità può essere desunta tramite una presunzione semplice di stabilità del vincolo associativo se sussistono elementi concreti della partecipazione e non emergono chiari segnali di dissociazione
  • La confisca di prevenzione richiede un nesso temporale fra il periodo di pericolosità del proposto e l'acquisizione dei beni: beni acquistati durante il periodo di militanza sono suscettibili di ablazione
  • Per valutare la sproporzione occorre confrontare la capacità reddituale lecita del nucleo familiare al momento dell'acquisizione del singolo bene; una discrepanza significativa e ingiustificata può giustificare la confisca
  • Documentazione acquisita solo in sede di appello deve essere congruamente valutata e può essere ritenuta inattendibile se non prova in modo chiaro la legittima provenienza delle somme contestate
  • Proventi o pagamenti intervenuti dopo la data di acquisto non possono giustificare retroattivamente un acquisto precedente effettuato con risorse non giustificate
  • La motivazione del giudice che applica misure di prevenzione deve essere specifica ma può legittimamente usare presunzioni se integrate da elementi fattuali: il difensore deve quindi proporre elementi concreti che contraddicano tali presunzioni (es. prova di dissociazione, documentazione probatoria della provenienza lecita)

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