Sentenza del 04/05/2016 n. 590 - Comm. Trib. Reg. per il Piemonte
Fondi previdenziali integrativi - Trattamento fiscale - Distinzione tra capitale e rendimento - Rilevanza - Somme provenienti dalla liquidazione del c.d. rendimento - Applicazione della ritenuta a titolo d'imposta del 12,50 per cento.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
La controversia riguardava il trattamento fiscale delle somme erogate da un fondo previdenziale integrativo, con particolare riferimento alla distinzione tra la quota corrispondente al capitale versato e quella costituita dal rendimento della polizza o del piano individuale assicurativo (PIA). Il contribuente chiedeva che il rendimento fosse tassato separatamente con la ritenuta a titolo d'imposta del 12,50%, mentre l'Amministrazione finanziaria riteneva applicabile all'importo complessivo il regime fiscale previsto per il capitale, analogo a quello del TFR.
La decisione
La distinzione tra capitale e rendimento è stata ritenuta determinante. Soltanto le somme liquidate a titolo di capitale possono essere assoggettate a tassazione secondo il regime analogo al TFR. Le somme costituenti rendimento devono invece essere tassate con la ritenuta a titolo d'imposta del 12,50% prevista dalla L. 26 settembre 1985, n. 482, art. 6. Il rendimento è individuato nella differenza tra l'ammontare del capitale corrisposto e l'importo dei premi riscossi. La decisione, per tale profilo, è favorevole al contribuente.
Norme richiamate
Legge 26 settembre 1985, n. 482, art. 6
Ritenuta a titolo d'imposta del 12,50 per cento
La norma si applica alle somme corrispondenti al rendimento derivante dall'investimento previdenziale o assicurativo, mentre non riguarda la quota qualificabile come capitale.
Massime di principio
- Nella tassazione delle prestazioni previdenziali integrative occorre distinguere tra capitale originariamente versato e rendimento maturato: non è corretto applicare automaticamente un unico regime fiscale all'intero importo liquidato.
- La quota di rendimento può essere assoggettata alla ritenuta del 12,50% quando rappresenta l'incremento finanziario rispetto ai premi o contributi versati, determinato come differenza tra capitale liquidato e premi riscossi.
- Il regime fiscale analogo a quello del TFR riguarda esclusivamente la componente di capitale, non la componente finanziaria derivante dalla gestione delle somme.
- Per valutare correttamente la tassazione è necessario ricostruire documentalmente l'importo dei premi versati, il capitale liquidato e la quota di rendimento, separando le diverse componenti della prestazione.
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