Cassazione Civile, Ordinanza n. 19384/2024 del 15/07/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (società)
La controversia
La controversia riguarda un immobile a uso ufficio sito in Roma, oggetto di una catena di trasferimenti. La società attrice in primo grado ha chiesto la condanna del detentore al rilascio del bene, assumendo che l'occupazione fosse senza titolo; il convenuto ha resistito affermando di essere il vero ed esclusivo proprietario, sostenendo che la sequenza dei trasferimenti derivasse da una precedente falsificazione dei verbali assembleari con cui era stato sostituito nella carica di amministratore unico della società originaria proprietaria. Il Tribunale ha accolto la domanda di rilascio e respinto la riconvenzionale di nullità del titolo di acquisto della controparte; la Corte d'appello ha confermato, ritenendo: non giustificata una ulteriore sospensione del processo in attesa dell'esito penale; irrilevante, ai fini del giudizio civile, la sentenza penale prodotta perché non provato il passaggio in giudicato; comunque non dimostrata la conoscenza, da parte dei successivi acquirenti, della falsità della delibera di nomina del nuovo amministratore, nonostante la regolare pubblicazione della delibera nel registro delle imprese e la trascrizione dei trasferimenti immobiliari. Con il ricorso per cassazione veniva dedotto un unico motivo formalmente prospettato come omesso esame di un fatto decisivo, sostenendosi che la sopravvenuta sentenza penale irrevocabile avrebbe accertato in modo definitivo la falsità del verbale assembleare e la truffa ai danni della società originaria, con conseguente nullità non solo del primo trasferimento, ma anche di quelli successivi, incluso quello in favore della resistente; nella memoria si insisteva inoltre sulla pretesa mala fede dei terzi acquirenti e sulla violazione delle norme societarie sulla opponibilità ai terzi delle cause di invalidità della nomina degli amministratori. La Corte di cassazione ha ritenuto il motivo inammissibile e comunque infondato perché la censura non si confrontava con la ratio decidendi della sentenza impugnata: la decisione di merito non si fondava solo sulla mancanza di giudicato penale, ma soprattutto sulla mancata prova della consapevolezza, in capo ai successivi acquirenti, della falsità delle dimissioni e della nomina dell'amministratore, circostanza che il ricorrente era onerato di dimostrare; inoltre le doglianze miravano in realtà a una nuova valutazione delle prove e dei fatti, non consentita in sede di legittimità. È stato quindi rigettato il ricorso, con condanna del ricorrente ex art. 96, comma 4, c.p.c. al pagamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende e con declaratoria dei presupposti per l'ulteriore contributo unificato.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso per cassazione. Ha ritenuto che la sentenza impugnata avesse correttamente escluso la nullità dei successivi trasferimenti immobiliari perché non era stata provata la mala fede dei terzi acquirenti né la loro conoscenza della falsità della delibera societaria presupposta; la censura si risolveva in una richiesta di rivalutazione del merito e delle prove, inammissibile in sede di legittimità. Nulla è stato disposto sulle spese per difese non svolte dalla resistente; il ricorrente è stato condannato al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 96, comma 4, c.p.c. ed è stata dichiarata la debenza dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 295 c.p.c.
La sospensione necessaria del giudizio presuppone la ricorrenza dei relativi requisiti; nel caso concreto la Corte ha escluso la necessità di una nuova sospensione per la pendenza del procedimento penale, perché i fatti oggetto di quel procedimento non erano direttamente connessi alla vicenda rilevante nel giudizio civile.
art. 360, n. 5, c.p.c.
Il motivo di ricorso per omesso esame del fatto decisivo è stato ritenuto inammissibile, anche perché proposto in presenza di doppia conforme e perché, in realtà, tendeva a sollecitare una nuova valutazione del merito.
art. 348-ter c.p.c.
In presenza di doppia conforme la censura ex art. 360, n. 5, c.p.c. è inammissibile nei limiti previsti dalla norma.
art. 2383 c.c.
commi 4 e 5; ultimo comma
La Corte ha valorizzato la pubblicità della delibera di nomina dell'amministratore nel registro delle imprese e ha ribadito che le cause di invalidità della nomina non sono opponibili ai terzi in buona fede; il ricorrente avrebbe dovuto provare la conoscenza della falsità da parte degli acquirenti.
art. 2475 c.c.
Richiamato dalla parte ricorrente per fondare l'onere di prova sulla validità/invalidità degli atti societari presupposti e sui poteri gestori dell'amministratore.
art. 96 c.p.c.
Poiché il ricorso è stato deciso in conformità alla proposta ex art. 380-bis c.p.c., la Corte ha applicato la sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende.
art. 380-bis c.p.c.
È stata seguita la procedura accelerata con proposta del consigliere delegato; la decisione conforme alla proposta ha comportato l'applicazione della sanzione ex art. 96, comma 4, c.p.c.
art. 380-bis.1 c.p.c.
È richiamata la fissazione della trattazione in camera di consiglio secondo il rito semplificato.
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002
È stata dichiarata la sussistenza dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
art. 13, comma 1-bis, D.P.R. n. 115/2002
Richiamato quale parametro per l'ulteriore importo dovuto in caso di rigetto del ricorso.
Massime di principio
- Nel giudizio di legittimità non è consentito ottenere una nuova valutazione delle prove o una diversa ricostruzione dei fatti, se la sentenza impugnata contiene una motivazione non apparente e logicamente non contraddittoria.
- Il motivo di ricorso per omesso esame di un fatto decisivo è inammissibile quando non si confronta con la reale ratio decidendi della sentenza di merito e si limita a proporre una diversa lettura degli elementi probatori.
- Quando la delibera di nomina dell'amministratore è stata pubblicata nel registro delle imprese, le cause di invalidità della nomina non sono opponibili ai terzi in buona fede; chi pretende di paralizzare gli effetti dei successivi trasferimenti deve provare la consapevolezza del vizio da parte degli acquirenti.
- L'accertamento della falsità del presupposto societario o della condotta fraudolenta originaria non basta, da solo, a travolgere i trasferimenti successivi del bene se non è provata la mala fede dei terzi acquirenti.
- In presenza di doppia conforme, il controllo di legittimità sul vizio motivazionale è ulteriormente ristretto nei limiti di legge.
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