Salta al contenuto
Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 41634/2025 del 29/12/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

La ricorrente ha impugnato la sentenza del Giudice di Pace di Carrara del 28/04/2025 che aveva dichiarato "non doversi procedere" per estinzione del reato di minaccia (art. 612 c.p.) per remissione tacita della querela. Il motivo dedotto era l'abnormità funzionale del provvedimento: a fronte della costituzione della ricorrente come parte civile (avvenuta tramite deposito in udienza e successiva procura), il Giudice aveva ritenuto implicitamente revocata la volontà di perseguire la querela perché la persona offesa non era comparsa in una successiva udienza e aveva emesso un avviso secondo cui l'assenza sarebbe stata interpretata come remissione tacita. La difesa ha sostenuto che la mancata comparizione era stata erroneamente valutata, essendo la costituzione di parte civile già manifestata e ribadita tramite difensore

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per difetto di interesse della parte civile. La Corte ha preliminarmente qualificato la ricorrente come parte civile (la costituzione si perfeziona con il deposito in udienza o con notificazione ai sensi dell'art. 78 c.p.p.). Ha poi richiamato e applicato l'art. 573, comma 1-bis, c.p.p. (riguardante le impugnazioni per i soli interessi civili per costituzioni successive al 30/12/2022) e la giurisprudenza sulla remissione tacita della querela: la norma sulla remissione tacita si collega alla mancata comparizione quando la citazione concerne l'invito a comparire quale testimone, non la mera presenza della persona offesa/parte civile. La Corte ha comunque ritenuto che, pur contenendo il provvedimento impugnato profili critici (il giudice aveva formulato un avviso riferito alla querelante), l'interesse della parte civile a proporre impugnazione contro una sentenza di proscioglimento per remissione tacita è carente perché si tratta di pronuncia processuale che non preclude al giudice civile di accertare la responsabilità e non arreca un pregiudizio tale da giustificare l'impugnazione. Conseguentemente il ricorso è stato dichiarato inammissibile e la ricorrente condannata al pagamento delle spese processuali; non è stata disposta la somma a favore della Cassa delle Ammende in ragione delle motivazioni dell'inammissibilità

Norme richiamate

  • art. 612 cod. pen. (minaccia)

    Riferimento al reato per cui era imputato il resistente; la sentenza di merito disponeva la estinzione del reato per remissione tacita della querela

  • art. 142 disp. att. cod. proc. pen. (comma 3, lett. d)-bis)

    l'atto di citazione contiene l'avvertimento che la mancata comparizione senza giustificato motivo del querelante all'udienza in cui è citato a comparire quale testimone integra remissione tacita di querela, nei casi in cui essa è consentita

    La Corte interpreta la norma nel senso che la remissione tacita si verifica solo se la citazione riguarda la comparizione quale testimone; la mera citazione o presenza come persona offesa/parte civile non attiva automaticamente la remissione tacita

  • art. 573, comma 1-bis, cod. proc. pen.

    Disciplina l'appello/ricorso per i soli interessi civili per costituzioni intervenute dopo il 30/12/2022; la Corte ha ritenuto applicabile la norma e comunque incompatibile con l'accoglimento del ricorso della parte civile per mancanza di interesse

  • art. 78, 80 e 81 cod. proc. pen. (costituzione parte civile / esclusione)

    Richiamate per chiarire che la costituzione di parte civile si perfeziona con il deposito in udienza o notificazione e non richiede un provvedimento di ammissione, salvo eventuale esclusione d'ufficio o su istanza

  • art. 503 cod. proc. pen. (esame delle parti)

    Richiamato per evidenziare la differenza tra escussione come testimone e presenza della parte privata: l'esame delle parti è previsto e distinto dall'esame testimoniale

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Norma menzionata in relazione alla condanna alle spese processuali; la Corte ha escluso l'obbligo della sanzione a favore della Cassa delle Ammende in ragione della natura dell'inammissibilità

  • art. 622 cod. proc. pen. (richiamata nella comparazione normativa)

    Richiamata a titolo comparativo come disciplina sostituita o affiancata dall'art. 573; la Corte valuta la compatibilità delle ragioni di inammissibilità anche rispetto alla nuova disposizione

  • Sentenze della Corte di Cassazione (ricorrenze giurisprudenziali)

    Numerose pronunce richiamate (Sez. U. e Sez. 5) sono state utilizzate per stabilire principi: la costituzione di parte civile si perfeziona con deposito/ notificazione; la remissione tacita richiede la citazione a comparire come testimone; la parte civile di norma non ha interesse ad impugnare sentenze di proscioglimento per ragioni processuali che non precludono l'azione civile

  • Sentenza Corte Costituzionale n.186/2000

    Richiamata in relazione alla disciplina delle spese e alla misura della condanna alle spese processuali

Massime di principio

  • La costituzione di parte civile si perfeziona con il deposito in udienza o con la notificazione ai sensi dell'art. 78 c.p.p. e non richiede un provvedimento formale di ammissione del giudice; il giudice può però escluderla d'ufficio o su richiesta delle parti
  • La remissione tacita della querela opera quando il querelante, citato a comparire quale testimone, non si presenta senza giustificato motivo: la norma non si applica automaticamente quando la citazione riguarda la presenza della persona offesa come parte civile
  • Il giudice, anche se ha dato l'avvertimento sulla remissione tacita, deve comunque verificare l'effettiva volontà del querelante di rimettere la querela se nel procedimento emergono elementi che inducono dubbi sulla sussistenza di tale volontà
  • La parte civile ha generalmente scarso interesse a proporre impugnazione avverso una sentenza di proscioglimento intervenuta per ragioni processuali (es. difetto di querela o remissione), perché tale pronuncia non preclude al giudice civile di accertare la responsabilità civile e non produce automaticamente effetti sfavorevoli sulle pretese risarcitorie
  • L'introduzione dell'art. 573, comma 1-bis, c.p.p. non elimina il principio che rende spesso inammissibile il ricorso della parte civile contro pronunce processuali di proscioglimento per mancanza di interesse concreto; la via ordinaria per il ristoro rimane l'azione civile
  • Per evitare il rischio di remissione tacita è fondamentale che l'avviso in citazione sia formulato correttamente (specificando la convocazione come testimone se si intende legare la mancata comparizione alla remissione) e che il difensore renda chiara la volontà di costituirsi parte civile negli atti e in udienza

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.