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Sentenza

Sentenza n. 4169/2026 - Napoli, Sezione 6

per l'annullamento Per quanto riguarda il ricorso introduttivo: a) Della Comunicazione del Comune di Pozzuoli, Direzione 5, Coordinamento Urbanistica – Governo del Territorio, UOC Sportello per Edilizia – Edilizia Privata, senza numero di protocollo e data, notificata in data 19.12.2025 avente ad oggetto il rigetto della pratica n. 060/2025/CRI (prot. nr. 102674 del 15.10.2025) per “difetto dei requisiti previsti ex lege per l’accesso al contributo (art. 12 co. I d.l. 65/25 e ss.mm.ii.)” presentata dal De Simone con la quale si chiedeva l’erogazione del contributo di cui all’art. 9 novies d.l. 76/24, in combinato disposto con il d.l. 65/25, che ha esteso agli eventi sismici del 13.03.2025 dei Campi Flegrei le previsioni di cui all’art. 9 novies cit. relativamente all’unità immobiliare sita in Pozzuoli alla via Contessa n. 1, censita al N.C.E.U. foglio 89, particella 198, sub 8, avanzata dal De Simone Cristian quale richiedente e proprietario dell’immobile; b) Ogni altro atto connesso, preordinato, conseguente e comunque collegato. Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da De Simone Cristian il 5/6/2026: a) Della Determinazione Dirigenziale n. 2620 del 31.12.25 del Comune di Pozzuoli; b) Della Determinazione Dirigenziale n. 664 del 30.03.2026; Di ogni altro atto presupposto, connesso, conseguente, se ed in quanto lesivo degli interessi della ricorrente.

Giustizia amministrativa202601296

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Campania - Napoli, Sez. VISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: Diniego comunale di ammissione a un contributo post-sisma, nonché graduatoria provvisoria e graduatoria definitiva che hanno classificato la domanda come irricevibile/archiviata

Esito

DIFETTO DI GIURISDIZIONE

Favorevole al resistente (comune e amministrazioni statali)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente, proprietario di un immobile sito nei Campi Flegrei, ha impugnato il diniego della domanda di contributo previsto dall'art. 9-novies del d.l. n. 76/2024, come esteso dall'art. 12 del d.l. n. 65/2025 agli eventi sismici del marzo 2025. L'amministrazione aveva ritenuto tardiva la richiesta di verifica dell'agibilità, poiché formalizzata il 21 maggio 2025, successivamente all'entrata in vigore del d.l. n. 65/2025, pur in presenza di precedenti sopralluoghi e segnalazioni. Il ricorrente ha dedotto violazione e falsa applicazione della disciplina sui contributi, travisamento dei fatti e difetto di istruttoria per la mancata considerazione delle precedenti richieste; violazione degli artt. 10-bis e 21-octies l. n. 241/1990 per omessa comunicazione dei motivi ostativi; contraddittorietà, illogicità, sproporzione e irragionevolezza. Con motivi aggiunti ha impugnato la graduatoria provvisoria e quella definitiva, riproponendo le censure e sollevando in via subordinata una questione di legittimità costituzionale dell'art. 12 del d.l. n. 65/2025 per violazione degli artt. 3 e 97 Cost. Il Comune ha eccepito, tra l'altro, il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo, sostenendo che la controversia riguardasse un diritto soggettivo alla percezione di un contributo disciplinato da presupposti legislativi vincolati.

La decisione

Il TAR ha esaminato prioritariamente l'eccezione di difetto di giurisdizione e l'ha accolta, senza esaminare le censure di merito. Il petitum sostanziale è stato individuato nell'ottenimento di una prestazione patrimoniale prevista dalla legge, nonostante la domanda fosse formalmente articolata come impugnazione di atti amministrativi. La disciplina del contributo individua in modo puntuale beneficiari, requisiti, interventi ammissibili, presupposti dell'inagibilità, nesso causale, stato legittimo, documentazione, criteri di calcolo, priorità e modalità di scorrimento; il Comune deve quindi svolgere una verifica vincolata dei requisiti, senza selezionare discrezionalmente i beneficiari mediante una comparazione di interessi. La presenza di una graduatoria e di risorse limitate non introduce discrezionalità, poiché la graduatoria ordina le domande secondo criteri normativamente predeterminati. Anche le verifiche tecniche sullo stato legittimo dell'immobile costituiscono accertamenti di presupposti legali e non esercizio di discrezionalità amministrativa. Il richiamo all'art. 9-bis d.P.R. n. 380/2001 non radica la giurisdizione esclusiva urbanistico-edilizia, poiché lo stato legittimo rileva solo quale requisito per ottenere il contributo e non è oggetto autonomo di un procedimento edilizio o urbanistico. Neppure l'impugnazione subordinata del decreto interministeriale modifica il petitum sostanziale, che resta diretto al conseguimento della provvidenza economica. La controversia riguarda pertanto un diritto soggettivo patrimoniale e spetta al giudice ordinario. Il ricorso è stato dichiarato inammissibile per difetto di giurisdizione, con salvezza degli effetti sostanziali e processuali della domanda ai sensi dell'art. 11, comma 2, c.p.a., purché il giudizio sia riproposto davanti al giudice ordinario entro tre mesi dal passaggio in giudicato. Le spese sono state integralmente compensate per le oscillazioni giurisprudenziali sulla questione.

Norme richiamate

  • art. 9-novies d.l. 76/2024

    Prevede il contributo per la riparazione e la riqualificazione sismica degli immobili, nell'ambito di una disciplina ritenuta tipica e vincolata.

  • art. 12 d.l. 65/2025

    Ha esteso agli eventi sismici dei Campi Flegrei la disciplina del contributo e ha previsto i relativi requisiti di accesso.

  • decreto interministeriale 13 dicembre 2024

    Disciplina beneficiari, requisiti, interventi ammissibili, stato legittimo, documentazione, criteri di calcolo, priorità e scorrimento delle domande.

  • art. 9-bis d.P.R. 380/2001

    Rileva come disciplina del requisito documentale relativo allo stato legittimo dell'immobile, ma tale profilo è stato ritenuto incidentale rispetto alla domanda patrimoniale di contributo.

  • art. 133, comma 1, lett. f), c.p.a.

    La giurisdizione esclusiva in materia urbanistica ed edilizia richiede una controversia concernente atti o provvedimenti adottati nell'esercizio di un potere autoritativo sull'uso del territorio; non si applica al diniego di un contributo post-sisma fondato su un requisito edilizio.

  • art. 11, comma 2, c.p.a.

    Consente di conservare gli effetti sostanziali e processuali della domanda quando il giudizio sia riproposto davanti al giudice munito di giurisdizione entro tre mesi dal passaggio in giudicato.

  • art. 60 c.p.a.

    Ha consentito la definizione del giudizio in camera di consiglio con sentenza semplificata, previa audizione delle parti.

Massime di principio

  • La controversia sul riconoscimento o sulla quantificazione di un contributo post-sisma appartiene alla giurisdizione ordinaria quando la legge e la disciplina attuativa predeterminano beneficiari, requisiti, presupposti, criteri di calcolo e modalità di erogazione, lasciando all'amministrazione soltanto la verifica vincolata della loro sussistenza.
  • La presenza di una graduatoria, di criteri di priorità e di risorse finanziarie limitate non radica la giurisdizione amministrativa quando tali criteri siano predeterminati dalla legge o dalla disciplina attuativa e la graduatoria costituisca soltanto un meccanismo tecnico di ordinamento e scorrimento delle domande.
  • La verifica tecnica o documentale di requisiti normativi, inclusa la prova dello stato legittimo dell'immobile, non integra discrezionalità amministrativa quando l'amministrazione si limiti ad accertare presupposti rigidamente stabiliti dalla legge.
  • La giurisdizione esclusiva amministrativa in materia urbanistica ed edilizia non si applica quando il profilo edilizio rilevi soltanto incidentalmente come requisito per l'accesso a una prestazione patrimoniale e non sia impugnato un autonomo atto di esercizio del potere conformativo o repressivo sull'uso del territorio.
  • Il riparto di giurisdizione deve essere determinato in base al petitum sostanziale e alla natura della posizione soggettiva azionata, non in base alla forma dell'impugnazione, al nomen iuris delle censure o alla qualificazione formale dell'atto contestato.

Come è indicizzato

MaterieBandi di finanziamento e graduatorieGiurisdizione e riparto
RamiContributi e finanziamenti pubbliciProcesso amministrativo
IstitutiRiparto di giurisdizioneOnere della prova e principio dispositivo

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