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Sentenza

Sentenza n. 1017/2026 - Milano, Sezione 2

PER L’ESECUZIONE della Sentenza n. 56/2025 resa a definizione del procedimento n. R.g. 247/2024 dal Tribunale Ordinario di Busto Arsizio – Sezione Lavoro, pubblicata in data 13.01.2025 e notificata in pari data.

Giustizia amministrativa202503348

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lombardia - Milano, Sez. IISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata o tardiva esecuzione della sentenza del Tribunale Ordinario di Busto Arsizio – Sezione Lavoro n. 56/2025

Esito

CESSATA MATERIA DEL CONTENDERE

Favorevole al ricorrente (dipendente pubblico)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente ha proposto un giudizio per l'esecuzione della sentenza n. 56/2025 del Tribunale Ordinario di Busto Arsizio – Sezione Lavoro. Prima dell'udienza camerale ha dichiarato che la sentenza era stata integralmente eseguita e ha chiesto l'estinzione del giudizio per sopravvenuta carenza di interesse, con condanna alle spese del Ministero resistente.

La decisione

Il TAR ha ritenuto che la piena soddisfazione della pretesa del ricorrente comportasse la cessazione della materia del contendere ai sensi dell'art. 34, ultimo comma, c.p.a., anziché l'estinzione per sopravvenuta carenza di interesse. Il Ministero è stato condannato, quale parte virtualmente soccombente, alla rifusione delle spese di giudizio, liquidate in euro 1.000,00 per compensi, oltre IVA, CPA, spese generali e contributo unificato se dovuto. Le spese sono state distratte in favore del difensore dichiaratosi antistatario.

Norme richiamate

  • art. 34, ultimo comma, c.p.a.

    può essere pronunciata la cessazione della materia del contendere

    La piena soddisfazione della pretesa azionata nel corso del giudizio determina la cessazione della materia del contendere.

  • art. 26 c.p.a.

    Richiamato per la disciplina della distrazione delle spese a favore del difensore antistatario.

  • art. 93 c.p.c.

    Richiamato quale ulteriore fondamento della distrazione delle spese a favore del difensore dichiaratosi antistatario.

  • art. 13, comma 6-bis.1, d.P.R. 115/2002

    Richiamato ai fini dell'addebito del contributo unificato, se dovuto nel giudizio.

Massime di principio

  • Quando, nel corso di un giudizio di ottemperanza o di esecuzione, l'amministrazione dà integrale soddisfazione alla pretesa azionata, il giudice può dichiarare la cessazione della materia del contendere ai sensi dell'art. 34, ultimo comma, c.p.a.
  • La cessazione della materia del contendere non esclude la regolazione delle spese secondo il criterio della soccombenza virtuale, con addebito alla parte che avrebbe verosimilmente perso il giudizio prima dell'intervenuta soddisfazione della pretesa.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiSopravvenuta carenza di interesseOttemperanza e commissario ad acta

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