Salta al contenuto
Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 1575/2020 del 24/01/2020

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (danneggiata)

La controversia

La società resistente aveva stipulato con un’impresa assicurativa, tramite un broker, una polizza previdenziale a favore dell’amministratore. Aveva versato al broker sei premi annuali da 6.000 euro ciascuno, tra il 2002 e il 2006, ma al riscatto della polizza, il 9 gennaio 2008, aveva ricevuto 13.117,19 euro lordi perché tre versamenti, per complessivi 18.000 euro, erano stati trattenuti e non riversati dal broker. Dopo aver chiesto inutilmente al broker, con raccomandata del 25 marzo 2011, il rimborso e l’attivazione della copertura obbligatoria, la società aveva ottenuto dal Tribunale di Catania, il 29 aprile 2013, una pronuncia di condanna del broker al risarcimento; l’esecuzione era rimasta infruttuosa. Il 21 novembre 2013 aveva quindi domandato al Fondo di garanzia il risarcimento di 24.252 euro oltre interessi, ma la richiesta era stata respinta per prescrizione. Il Tribunale di Catania, con ordinanza del 14 gennaio 2016, aveva accolto la domanda; la Corte d’appello di Catania aveva rigettato l’impugnazione del Fondo con sentenza depositata il 2 ottobre 2017. In cassazione il Fondo ha proposto tre motivi: con il primo ha contestato l’interpretazione della sussidiarietà del Fondo, sostenendo che fosse sufficiente la preventiva richiesta di adempimento al mediatore e non occorresse la sua preventiva escussione; con il secondo ha dedotto la prescrizione quinquennale ex art. 2947 c.c., assumendo che il termine decorresse dal riscatto della polizza e che la richiesta al Fondo fosse intervenuta oltre cinque anni dopo; con il terzo ha invocato in subordine la prescrizione biennale ex art. 2952 c.c., richiamando i pregiudizi che il ritardo avrebbe arrecato alla possibilità del Fondo di rivalersi sul mediatore e sull’assicuratore.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto assorbente la questione relativa alla prescrizione biennale dedotta con il terzo motivo e ha stabilito che tale termine non si applica all’obbligazione del Fondo, poiché essa è prevista dalla legge e non deriva dal contratto di assicurazione; per tale obbligazione opera quindi la prescrizione decennale. Di conseguenza, non ha esaminato gli ulteriori profili di censura, compresi quelli sulla sussidiarietà e sulla prescrizione quinquennale. Ha condannato la ricorrente alle spese di cassazione, liquidate in 3.200 euro per compensi, oltre spese forfetarie del 15%, 200 euro per esborsi e accessori di legge, e ha dato atto dei presupposti per l’ulteriore contributo unificato, se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 2952 c.c.

    Ed invero, trattandosi di obbligazione prevista ex lege e non, quindi, derivante dal contratto di assicurazione, la prescrizione non può che essere decennale.

    Il termine biennale previsto per i diritti derivanti dal contratto di assicurazione non si applica all’obbligazione del Fondo di garanzia, che ha fonte legale; per quest’ultima la prescrizione è decennale.

  • D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater

    Va dato atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, se dovuto, da parte della ricorrente, ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

    In caso di rigetto del ricorso, ricorrendone i presupposti processuali, la parte ricorrente è tenuta al versamento dell’ulteriore contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.

  • D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-bis

    Va dato atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, se dovuto, da parte della ricorrente, ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

    Il contributo aggiuntivo, quando dovuto, è pari al contributo unificato dovuto per il ricorso.

Massime di principio

  • L’obbligazione risarcitoria posta dalla legge a carico del Fondo di garanzia per i mediatori non deriva dal contratto di assicurazione; pertanto non è soggetta al termine prescrizionale biennale previsto dall’art. 2952 c.c. per i diritti derivanti dal rapporto assicurativo, ma alla prescrizione decennale.

Come è indicizzato

MaterieRisarcimento e indennizzo
RamiAssicurazioni
IstitutiPrescrizione

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.