Sentenza n. 806/2026 - Napoli, Sezione 5
per l'ottemperanza alla sentenza n. 368/2025 del Tribunale di Benevento, depositata in cancelleria in data 25/03/2025 e notificata in forma esecutiva in data 25/03/2025, passata in giudicato in data 25/09/2025;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Benevento che aveva riconosciuto il diritto alla Carta elettronica del docente per gli anni scolastici 2022/2023 e 2023/2024
Esito
Favorevole al ricorrente (docente)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha proposto, ai sensi degli artt. 112 e seguenti c.p.a., azione di ottemperanza alla sentenza del Tribunale di Benevento, passata in giudicato, che aveva accertato il suo diritto alla Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione e condannato il Ministero all'assegnazione di euro 1.000,00 complessivi, oltre interessi legali e spese. Sebbene il titolo fosse stato notificato in forma esecutiva il 25 marzo 2025, il Ministero non aveva provveduto all'adempimento. Il ricorrente ha chiesto l'accertamento dell'obbligo di esecuzione, la fissazione di un termine, la nomina di un commissario ad acta in caso di ulteriore inerzia, l'applicazione di una penalità di mora e la condanna alle spese. Il Ministero si è costituito con atto di mera forma, senza dimostrare l'avvenuto adempimento né contestare la pretesa. Il TAR ha inoltre verificato il rispetto del termine dilatorio di 120 giorni previsto dall'art. 14 d.l. 669/1996, essendo il ricorso stato notificato ben oltre tale termine.
La decisione
Il TAR ha ritenuto il ricorso ammissibile e fondato. Ha accertato l'inadempimento del Ministero rispetto a un comando giudiziale chiaro, specifico e passato in giudicato, precisando che il giudizio di ottemperanza è limitato alla verifica dell'attuazione del dictum e non consente di riesaminare il merito della controversia definita dal giudice ordinario. Ha ordinato al Ministero di eseguire integralmente la sentenza entro 60 giorni dalla comunicazione amministrativa o dalla notificazione della sentenza, se anteriore, mediante l'accredito sulla Carta elettronica dell'importo complessivo di euro 1.000,00, oltre agli accessori stabiliti nel titolo. Per l'eventuale ulteriore inerzia ha nominato commissario ad acta il direttore generale competente del Ministero, con facoltà di delega, assegnandogli ulteriori 60 giorni per provvedere. Il commissario dovrà, se necessario, curare anche l'allocazione della somma in bilancio e tutte le fasi contabili fino al pagamento; l'esaurimento dei fondi o l'indisponibilità di cassa non costituiscono impedimenti legittimi all'esecuzione del giudicato. Il TAR ha accolto anche la domanda di astreinte, determinandola nella misura degli interessi legali sull'importo risultante dal giudicato, con decorrenza dal sessantesimo giorno dalla notificazione o comunicazione della sentenza, fino all'adempimento spontaneo, anche se nel frattempo si sia insediato il commissario ad acta, e con limite massimo pari al 10% dell'importo dovuto. Il Ministero è stato condannato alle spese del giudizio, liquidate in euro 500,00 oltre oneri di legge, con distrazione in favore del difensore dichiaratosi antistatario.
Norme richiamate
artt. 112 e ss. c.p.a.
Disciplinano l'azione di ottemperanza per ottenere l'attuazione delle sentenze dei giudici amministrativi e ordinari non spontaneamente eseguite dalla pubblica amministrazione.
art. 114, comma 2, c.p.a.
Richiede, ai fini dell'azione di ottemperanza, la produzione del titolo da eseguire e della documentazione attestante il suo carattere esecutivo o il passaggio in giudicato, secondo quanto rilevante nel caso concreto.
art. 114, comma 4, lett. d), c.p.a.
Consente al giudice dell'ottemperanza di nominare un commissario ad acta per l'esecuzione sostitutiva del giudicato in caso di inerzia dell'amministrazione.
art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.
Consente di imporre una penalità di mora, calibrata in modo da svolgere una funzione compulsiva senza risultare manifestamente iniqua o trasformarsi in una sproporzionata locupletazione.
art. 1 c.p.a.
La penalità di mora è correlata alla funzione di assicurare l'effettività della tutela giurisdizionale.
art. 14 d.l. 669/1996, convertito dalla l. 30/1997
Le amministrazioni dello Stato e gli enti pubblici non economici completano le procedure per l'esecuzione dei provvedimenti giurisdizionali e dei lodi arbitrali aventi efficacia esecutiva e comportanti l'obbligo di pagamento di somme di denaro entro il termine di centoventi giorni dalla notificazione del titolo esecutivo. Prima di tale termine il creditore non può procedere ad esecuzione forzata né alla notifica di atto di precetto.
Il termine dilatorio di 120 giorni costituisce condizione dell'azione esecutiva e si applica anche al giudizio di ottemperanza; nel caso concreto era ampiamente decorso.
Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato, n. 8/2021
L'amministrazione conserva il potere di adempiere spontaneamente anche dopo l'insediamento del commissario ad acta, configurandosi un esercizio concorrente del potere tra amministrazione e commissario.
Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato, n. 7/2019
L'immanenza dell'alternativa surrogatoria non può che rendere peculiare il governo giudiziale della misura compulsoria, ed imporre una somministrazione che dal punto di vista quantitativo sia funzionale a stimolare l'amministrazione senza al contempo provocare lo spostamento dell'interesse del ricorrente verso l'utilità succedanea della (sovra)compensazione economica. La fissazione del tetto massimo della penalità e la valutazione, da parte del giudicante, della relativa non manifesta iniquità, è dunque, nell'ottica sopradetta, elemento assolutamente necessario ed ineludibile.
L'astreinte deve essere determinata in modo proporzionato e prevedibile, con la fissazione di un tetto massimo necessario a evitare che la misura perda la funzione compulsoria e divenga fonte di arricchimento sproporzionato.
Massime di principio
- L'azione di ottemperanza è esperibile anche per ottenere l'attuazione di una sentenza del giudice ordinario passata in giudicato quando l'amministrazione obbligata non vi abbia spontaneamente adempiuto.
- Il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall'art. 14 d.l. 669/1996 per l'esecuzione delle condanne pecuniarie nei confronti delle amministrazioni pubbliche costituisce condizione dell'azione esecutiva e si applica anche al giudizio di ottemperanza; il suo mancato rispetto rende il ricorso inammissibile o improcedibile, mentre il decorso del termine consente la proposizione dell'azione.
- Nel giudizio di ottemperanza il giudice deve verificare la corretta e integrale attuazione del comando contenuto nel titolo esecutivo, senza riesaminare il merito della controversia già definita con sentenza passata in giudicato.
- L'esaurimento degli stanziamenti di bilancio o l'indisponibilità di cassa non costituiscono, di regola, legittimi impedimenti all'esecuzione di un giudicato recante una condanna pecuniaria; il commissario ad acta deve adottare tutte le iniziative contabili necessarie per rendere possibile il pagamento.
- La penalità di mora può essere fissata nella misura degli interessi legali sull'importo dovuto in base al giudicato, decorrendo dalla scadenza del termine assegnato per l'adempimento e fino all'adempimento spontaneo, anche successivo all'insediamento del commissario ad acta, purché sia previsto un limite massimo idoneo a evitare una locupletazione sproporzionata; nel caso esaminato il limite è stato fissato al 10% dell'importo dovuto.
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