Salta al contenuto
Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 22608/2022 del 19/07/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Ricorso avverso la sentenza della CTR Basilicata che aveva ritenuto legittimo l'avviso dell'Agenzia delle Entrate con cui veniva rettificata la rendita catastale proposta dalla società per un parco eolico in Provincia di Potenza. In particolare la società contestava l'inclusione delle torri (pali eolici) nella stima diretta finalizzata alla determinazione della rendita, sostenendo che le torri siano impianti funzionali al processo produttivo e pertanto esclusi dalla stima ai sensi dell'art.1, comma 21, legge 208/2015. Altri motivi dedotti riguardavano presunte carenze di motivazione e la sproporzione dei valori attribuiti al terreno, alle fondazioni e alle voci di costo (spese tecniche, oneri finanziari, profitto dell'imprenditore).

La decisione

La Corte di Cassazione ha accolto il primo motivo di ricorso relativo all'interpretazione dell'art.1, comma 21, legge 208/2015: ha ritenuto che, alla luce della normativa sopravvenuta e della consolidata giurisprudenza, la questione se le torri eoliche debbano essere computate nella rendita catastale dipenda dall'accertamento concreto della loro "funzionalità" al processo produttivo (se sono componenti essenziali e attive della macchina di produzione di energia o invece meri elementi di supporto). La sentenza della CTR è stata cassata limitatamente a questo profilo e il procedimento è stato rinviato alla CTR Basilicata, in diversa composizione, per che riesamini la rilevanza catastale delle torri alla luce dei criteri indicati. Gli altri motivi (difetto di motivazione e omissione di pronuncia sui singoli valori stimati) sono stati respinti o giudicati inammissibili: la Corte ha ritenuto che la CTR abbia adeguatamente motivato la legittimità del metodo di stima e che non ricorrano i vizi denunciati.

Norme richiamate

  • Legge 208/2015 (art. 1, comma 21)

    "a decorrere dal 10 gennaio 2016, la determinazione della rendita catastale degli immobili a destinazione speciale e particolare, censibili nelle categorie catastali dei gruppi D ed E, è effettuata, tramite stima diretta, tenendo conto del suolo e delle costruzioni, nonché degli elementi ad essi strutturalmente connessi che ne accrescono la qualità e l'utilità, nei limiti dell'ordinario apprezzamento. Sono esclusi dalla stessa stima diretta macchinari, congegni, attrezzature ed altri impianti, funzionali allo specifico processo produttivo."

    Norma centrale: definisce i criteri di stima diretta e, con tecnica per esclusione, esclude dal computo i macchinari e gli impianti funzionali al processo produttivo. Va valutato caso per caso se una torre eolica è impianto funzionale (esente dalla rendita) o costruzione/elemento connesso (incluso nella rendita).

  • R.D.L. 652/1939 (art. 4) - nozione di immobile urbano

    Fornisce la cornice normativa generale sulla nozione di immobile urbano utile per il riconoscimento della rilevanza catastale di costruzioni o elementi connessi al suolo.

  • R.D.L. 651/1939 (art. 10) e legge di conversione 1249/1949

    Richiamata come base normativa storica che autorizza criteri di stima e valutazione catastale riferiti alle costruzioni e ai relativi criteri estimativi.

  • DPR 142/1949 (Regolamento per la formazione del catasto edilizio), art. 28, comma 2

    Stabilisce criteri tecnici per la formazione del catasto edilizio e per la stima diretta, in particolare l'uso del costo di costruzione come parametro valutativo.

  • Circolare Agenzia del Territorio n. 6 del 30 novembre 2012

    Documento di prassi che fornisce indicazioni tecnico-estimative per la determinazione della rendita catastale delle unità a destinazione speciale e particolare; l'Amministrazione lo ha richiamato per includere le torri fra le 'costruzioni' nella pratica amministrativa.

  • Legge 190/2014 (art.1, co.244) e circolari dell'Agenzia (2/E del 1/2/2016; Nota Dir. Centrale Catasto n.60244 del 27/4/2016; Circolare 27/E del 13/6/2016)

    Richiami normativo e di prassi con cui l'Amministrazione ha interpretato e applicato la disposizione del 2015, sostenendo l'inclusione delle strutture di sostegno degli aerogeneratori tra le costruzioni rilevanti ai fini catastali; la Corte tuttavia precisa che la prassi non puo' prevalere sulla lettura normativa che esclude dagli elementi di stima gli impianti funzionali.

Massime di principio

  • La rilevanza catastale delle torri eoliche va valutata caso per caso: se la torre è elemento essenziale e attivo del processo di produzione (funzionalità strumentale alla generazione di energia) rientra nella categoria degli impianti esclusi dalla stima; se è mero supporto statico che accresce qualità/utile dell'immobile, può essere computata nella rendita.
  • Non rileva soltanto il criterio della stabile infissione al suolo o la consistenza volumetrica: anche manufatti solidamente ancorati possono essere esclusi dalla rendita se la loro strumentalità al processo produttivo è provata.
  • L'accertamento della "funzionalità" è di competenza del giudice di merito e richiede valutazione tecnica: progetto, documentazione esecutiva, caratteristiche costruttive, modalità di funzionamento e non separabilità senza pregiudizio sono elementi rilevanti.
  • La prassi amministrativa che include automaticamente le torri tra le costruzioni non è decisiva: la norma del 2015 opera per esclusione e la qualificazione come impianto funzionale prevale se dimostrata.
  • In sede di giudizio di legittimità (Cassazione) non è possibile un nuovo esame meramente valutativo dei criteri stimativi (spese tecniche, oneri finanziari, profitto imprenditore) se la motivazione del giudice di merito è sufficiente e il fatto è stato valutato; la censura deve invece riguardare vizi di motivazione formale o di diritto.
  • Per chi impugna una rettifica catastale: concentrare la difesa sulla prova tecnica della funzionalità (o non funzionalità) dell'elemento contestato e produrre documentazione progettuale e operativa che consenta al giudice del merito un accertamento tecnico circostanziato.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.