Cassazione Penale, Sentenza n. 17004/2025 del 07/05/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
I ricorrenti impugnano l'ordinanza del Tribunale del riesame di Palermo che aveva annullato la custodia cautelare in carcere a carico di Fontana, ritenendo insussistenti le esigenze cautelari per la "distanza temporale" delle condotte (2014-2016) e il trasferimento a Milano. Il Procuratore della Repubblica deduce principalmente la violazione dell'art. 309, comma 8 (mancata comunicazione della data dell'udienza al pubblico ministero presso il Tribunale) e, in subordine, vizi di motivazione circa la valutazione della temporalità e della portata della contestazione; il Procuratore Generale prospetta analoghi vizi di motivazione e sottolinea omessa valorizzazione di elementi probatori (dichiarazioni del Fontana sul mantenimento di rapporti mafiosi anche nel 2021). La difesa contesta l'obbligo di avviso alla Procura della Repubblica, invoca la sentenza a Sezioni Unite Caruso e propone rigetto del ricorso.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il ricorso del Procuratore della Repubblica sul profilo di rito: ha ritenuto che l'art. 309, comma 8, richiede l'avviso, almeno tre giorni prima, sia al pubblico ministero presso il Tribunale indicato dal comma 7 sia, se diverso, a quello che ha richiesto la misura; il comma 8-bis ammette la partecipazione in luogo di uno dei due uffici ma non elimina l'obbligo di trasmettere l'avviso ad entrambi per consentire il necessario raccordo. Dall'esame degli atti è risultato che non è stata data alcuna comunicazione alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Palermo; l'omessa comunicazione integra una nullità generale a regime intermedio ex art. 178, lett. b). Per tale vizio processuale è stata pronunciata l'annullamento senza rinvio dell'ordinanza impugnata e la trasmissione degli atti al Tribunale del riesame di Palermo perché si pronunci nuovamente con la corretta partecipazione/avviso degli uffici requirenti. Le questioni di merito sulle esigenze cautelari non sono state accolte in quanto assorbite dalla nullità processuale.
Norme richiamate
art. 309 cod. proc. pen., comma 8
l'avviso della data fissata per l'udienza è comunicato almeno tre giorni prima, al pubblico ministero presso il tribunale indicato nel comma 7 ... e, se diverso, a quello che ha richiesto la applicazione della misura
Obbligo di trasmettere l'avviso d'udienza sia al pubblico ministero presso il tribunale competente sia, se diverso, al pubblico ministero che ha chiesto la misura; finalità di raccordo tra uffici requirenti
art. 309 cod. proc. pen., comma 8-bis
il pubblico ministero che ha richiesto l'applicazione della misura può partecipare all'udienza in luogo del pubblico ministero presso il Tribunale indicato nel comma 7
Consente la partecipazione in alternativa di uno solo degli uffici requirenti ma non elimina l'obbligo di dare avviso ad entrambi gli uffici per consentire il necessario coordinamento
art. 300, comma 5, cod. proc. pen.
Prevede la possibilità di nuova applicazione della custodia cautelare dopo annullamento della decisione assolutoria; il rimedio avverso tale nuova applicazione è l'istanza di riesame ex art. 309 (richiamata nella sentenza)
art. 127 cod. proc. pen.
Disciplina l'udienza camerale; richiamata per evidenziare l'obbligo di comunicazione dell'udienza in camera di consiglio
art. 178, lett. b) cod. proc. pen.
L'omessa comunicazione dell'udienza integra una nullità generale a regime intermedio quando la violazione ha inciso sulla facoltà di partecipazione della parte
art. 311 cod. proc. pen.
Prevede la facoltà, per il pubblico ministero presso il Tribunale competente e, quando diverso, per quello che ha richiesto la misura, di proporre ricorso per cassazione; la Corte esclude che ciò configuri disparità in concreto
art. 310 cod. proc. pen.
Norma sull'appello cautelare; la Corte evidenzia che l'impugnazione in esame è riesame ex art. 309 e non appello ex art. 310, con rilievo sul diverso richiamo ai commi 8 e 8-bis
art. 606, comma 1, lett. c) ed e) cod. proc. pen.
Criteri di ammissibilità dei motivi di cassazione relativi a violazione di legge (lett. c) e vizi di motivazione (lett. e)); invocati nella cornice del ricorso
Sez. U, n. 44060 del 11/07/2024 (Caruso)
Giurisprudenza di legittimità che ha chiarito che il rimedio contro la nuova applicazione della custodia dopo proscioglimento è il riesame ex art. 309; la Corte la richiama per interpretare i commi 8 e 8-bis
Sez. U, n. 8 del 31/05/1991 (Faraco) e altre pronunce (es. Sez. 5, n. 34961 del 15/07/2010, Di Genio)
Giurisprudenza richiamata per la storia interpretativa sulle competenze e sulla partecipazione degli uffici requirenti innanzi al tribunale del riesame
Massime di principio
- L'omissione di comunicare l'udienza di riesame ex art. 309 al pubblico ministero presso il Tribunale (oltre che, se diverso, a chi ha richiesto la misura) costituisce vizio procedurale rilevante: è nullità generale a regime intermedio e può determinare l'annullamento dell'ordinanza anche senza esame del merito.
- L'art. 309, comma 8, va interpretato come imponente l'avviso ad entrambi gli uffici requirenti (procura presso il Tribunale e procura che ha richiesto la misura) per consentire il necessario raccordo; il comma 8-bis autorizza la partecipazione alternativa di uno dei due uffici ma non sopprime l'obbligo di avviso.
- Quando si sospetti omissione di avvisi o altre nullità formali che hanno impedito la partecipazione della parte pubblica, la relativa censura può essere efficacemente sollevata in cassazione e può assorbire i profili di merito.
- In presenza di più uffici requirenti occorre sempre coordinamento: l'avviso tempestivo agli uffici interessati è requisito formale essenziale che preserva la regolarità del giudizio di riesame.
- La pronuncia chiarisce che, se sussiste una nullità procedurale rilevante, il giudice di legittimità annulla senza riesaminare le questioni di merito; il procedimento torna al Tribunale del riesame per un nuovo esame con completa partecipazione delle parti.
- Per cautelarsi in situazioni analoghe, la difesa o l'accusa devono verificare la ricevuta dell'avviso d'udienza e, in difetto, eccepire tempestivamente o far valere il vizio nei rimedi successivi (cassazione) perché la mancata partecipazione dell'ufficio pubblico può incidere sulla validità del provvedimento.
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