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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 45860/2022 del 02/12/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Antonuccio era stato condannato per il reato di falsa testimonianza (art. 372 c.p.) aggravata dall'aver agito in favore dell'associazione mafiosa di Barcellona Pozzo di Gotto (art. 7 D.L. 13 maggio 1991, n.152 ora art. 416-bis.1 c.p.). In primo grado e in appello era stato ritenuto che nelle dichiarazioni rese in udienza del 24/02/2011 l'imputato avesse confermato la registrazione che presentava l'incendio dei mezzi dell'imprenditore Marchetta come una simulazione, con lo scopo di screditarlo e quindi di avvantaggiare la cosca. In cassazione il ricorrente ha dedotto, in via principale, violazione di legge e vizio di motivazione (art. 606 c.p.p., lett. b) ed e)) sostenendo che la Corte di appello aveva applicato una concezione oggettiva dell'aggravante mafiosa invece del dolo specifico richiesto dalla giurisprudenza di legittimità (Sezioni Unite n. 8545/2019). In secondo luogo ha censurato la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche (art. 62-bis c.p.) e la misura della pena.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto il primo motivo fondato e ha annullato la sentenza impugnata con rinvio ad altra sezione della Corte d'appello per nuovo giudizio. Ha stabilito che la motivazione della Corte di appello non ha adeguatamente rispettato i principi giurisprudenziali secondo cui l'aggravante per aver agevolato l'associazione mafiosa ha natura soggettiva e richiede il dolo specifico di favorire l'associazione nel suo complesso; non è sufficiente che la condotta favorisca solo singoli esponenti, salvo che gli interessi del singolo coincidano immediatamente con quelli dell'organizzazione. Ha inoltre osservato che la qualifica di 'concorrente esterno' dell'imputato non risultava accertata con sentenza passata in cosa giudicata e pertanto non poteva fungere da presupposto incontestabile per l'aggravante. I restanti motivi sono stati assorbiti.

Norme richiamate

  • art. 372 c.p.

    Norma del codice penale che configura il reato di falsa testimonianza; la sentenza riguarda la condotta materiale consistita nelle dichiarazioni rese in udienza.

  • art. 7 D.L. 13 maggio 1991, n.152 (ora art. 416-bis.1 c.p.)

    art. 7 della I.n. 203 del 1991 - ora art. 416-bis.1 c.p.

    L'aggravante per aver agevolato l'associazione mafiosa ha natura soggettiva e richiede il dolo specifico di favorire l'associazione nel suo complesso; vantaggi solo a singoli esponenti non sono sufficienti, salvo coincidenza effettiva e immediata degli interessi del singolo con quelli dell'organizzazione.

  • art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b) ed e)

    Norma che individua i motivi di ricorso per cassazione; qui invocata per censurare violazione di legge e vizio di motivazione della sentenza impugnata.

  • art. 62-bis c.p.

    Disciplina le circostanze attenuanti generiche; la Corte ha richiamato la necessità di motivazione adeguata per escluderle, ma ha ritenuto il primo motivo (sull'aggravante) pregiudiziale e ha quindi annullato la sentenza rimandando la valutazione al giudice di appello.

  • Sez. Un. sent. n. 8545 del 2019 (dep. 2020)

    Giurisprudenza di legittimità richiamata dal ricorrente e ritenuta rilevante dalla Corte: stabilisce che l'aggravante mafiosa richiede dolo intenzionale diretto a favorire l'associazione nel suo complesso.

  • Sez. VI, sent. n. 31874 del 9 maggio 2017 (Rv. 270590)

    Precedente che sottolinea la natura soggettiva dell'aggravante e la non rilevanza di vantaggi indiretti o del semplice favore a un esponente se non verificata la coincidenza con l'interesse dell'associazione.

  • Sez. V, sent. n. 36842 del 10 giugno 2016 (Rv. 268018)

    Precedente che precisa che l'aggravante si integra quando l'agevolazione al vertice si traduca in un ausilio alla cosca nel suo complesso, per coincidenza degli interessi.

Massime di principio

  • L'aggravante per aver agevolato un'associazione mafiosa richiede dolo specifico: il fatto deve essere diretto a favorire l'organizzazione nel suo complesso, non basta un vantaggio riferibile solo a singoli elementi dell'organizzazione.
  • Vantaggi a singoli esponenti possono integrare l'aggravante solo se dimostrabile l'immediata e concreta coincidenza degli interessi del singolo con quelli dell'associazione.
  • Qualifiche relative all'appartenenza o alla qualifica di 'concorrente esterno' non possono essere assunte come fatti definitivi se non risultano da sentenza passata in giudicato; non possono sostituire l'accertamento della volontà di favorire l'associazione.
  • In presenza di dubbi sull'esistenza dell'aggravante mafiosa, il giudice di merito deve motivare specificamente la prova del dolo finalizzante: il mancato accertamento richiede la revisione della qualificazione aggravante e può comportare l'annullamento e il rinvio.
  • La decisione sul riconoscimento o meno delle attenuanti generiche (art. 62-bis) richiede motivazione puntuale: l'esclusione non può essere basata su affermazioni generiche ma deve indicare elementi negativi specifici ostativi.

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