Salta al contenuto
Parere

Parere n. 794/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 1

Ricorso straordinario proposto con presentazione diretta ex art. 11, d.P.R. n. 1199/1971 dal signor -OMISSIS- contro il Comune di -OMISSIS-per l’annullamento: a) della nota prot. 45449 del 26 novembre 2020 di diniego del condono edilizio prot. 21978/1986; b) di ogni altro atto/provvedimento connesso, presupposto e/o consequenziale a quello gravato, ancorché non conosciuto dal ricorrente.

Giustizia amministrativa202101368

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. IRicorso straordinario al Presidente della Repubblica

Impugnazione del diniego comunale del condono edilizio relativo a un chiosco bar realizzato su area demaniale marittima e degli atti connessi.

Esito

RIGETTO

Prevale l’amministrazione

La questione giuridica

Il ricorrente ha chiesto l’annullamento del diniego del condono edilizio presentato nel 1986 ai sensi della legge n. 47/1985, deducendo: a) violazione degli artt. 1, 3 e 6 della legge n. 241/1990, difetto di istruttoria e travisamento dei fatti, per non avere il Comune consentito un ulteriore approfondimento sulla difformità tra la superficie indicata nella domanda di condono e quella rilevata dall’amministrazione; b) analoghi vizi in relazione alla ritenuta mancanza del parere dell’Autorità di bacino e alla qualificazione della pericolosità dell’area; c) violazione dell’art. 32 della legge n. 47/1985, illogicità e ingiustizia manifesta, sostenendo che l’assenza di concessione demaniale non avrebbe impedito la sanatoria, anche in considerazione dell’inerzia dell’amministrazione nella procedura concessoria e della possibile alienazione o concessione del terreno. La vicenda riguardava un manufatto realizzato nel 1975 su area demaniale marittima, successivamente ampliato e trasformato, per il quale erano stati adottati provvedimenti di rimozione e recuperati indennizzi per occupazione abusiva.

Il parere

Il Consiglio di Stato ha ritenuto il ricorso infondato e ha espresso parere per il suo rigetto. Il primo motivo è stato respinto perché il Comune aveva comunicato il preavviso di diniego ai sensi dell’art. 10-bis della legge n. 241/1990, offrendo al ricorrente la possibilità di presentare osservazioni, ma questi non aveva prodotto alcuna controdeduzione né documentazione. La difformità delle superfici risultava inoltre da molteplici elementi documentali, inclusi gli elaborati allegati all’autorizzazione paesaggistica e il progetto integrativo presentato dal ricorrente, dai quali emergevano superfici sensibilmente superiori a quella indicata nella domanda di condono. Le trasformazioni e gli ampliamenti successivi avevano reso il manufatto non coerente con l’oggetto originario della domanda, configurando una nuova costruzione. La perizia giurata di parte non è stata ritenuta prova idonea e, comunque, si riferiva a una situazione successiva alla rimozione delle tettoie da parte del Comune. Il secondo motivo è stato ritenuto privo di pregio perché l’area risultava interessata da pericolosità geomorfologica media ponderata PG1, mentre il ricorrente aveva erroneamente riferito la censura alla pericolosità idraulica. Il terzo motivo è stato respinto rilevando che l’inerzia nella procedura concessoria non incideva sulla legittimità del diniego e che, alla luce del combinato disposto dell’art. 32, comma 5, della legge n. 47/1985 e dell’art. 32 del d.l. n. 269/2003, era esclusa la cedibilità a titolo oneroso delle aree del demanio marittimo. Il Collegio ha inoltre applicato il principio tempus regit actum, secondo cui la legittimità del provvedimento finale deve essere valutata alla luce della disciplina vigente al momento della sua adozione. Ha escluso la tutela dell’affidamento maturato durante il procedimento, trattandosi di mera aspettativa e di opera abusiva realizzata su area demaniale senza titolo. Anche l’eventuale protrarsi del procedimento non avrebbe legittimato il manufatto né imposto una specifica comparazione tra interesse pubblico e interesse privato. È stato infine richiamato il principio secondo cui la presenza di una sola autonoma ragione sufficiente a sorreggere il provvedimento rende irrilevanti le ulteriori censure contro le altre ragioni del diniego.

Osservazioni

Primo motivo - Partecipazione procedimentale e difformità della superficie

Il ricorrente aveva ricevuto il preavviso di diniego ex art. 10-bis della legge n. 241/1990, ma non aveva presentato osservazioni. La partecipazione procedimentale era quindi stata resa possibile e le finalità della legge risultavano soddisfatte. Le difformità tra la superficie oggetto della domanda di condono e quella risultante dagli atti successivi emergevano da plurimi elementi documentali; le trasformazioni e gli ampliamenti avevano reso il manufatto non coerente con la domanda originaria.

Primo motivo - Valore della perizia di parte

La perizia giurata prodotta dal ricorrente non è stata ritenuta dotata di efficacia probatoria né qualificabile come mezzo di prova, in conformità al richiamo a Cons. Stato, sez. VI, 17 ottobre 2022, n. 8811. Inoltre, essa rappresentava una situazione successiva alla rimozione delle tettoie da parte del Comune e non dimostrava la consistenza originaria dell’abuso.

Secondo motivo - Vincolo e parere dell’Autorità di bacino

La censura è stata ritenuta priva di pregio perché l’area risultava interessata da pericolosità geomorfologica media ponderata PG1, mentre il ricorrente aveva contestato una diversa fattispecie, riferita alla pericolosità idraulica.

Terzo motivo - Mancanza della concessione demaniale e sanabilità

L’assenza della concessione demaniale e i provvedimenti di rimozione e di recupero degli indennizzi costituivano elementi rilevanti. Il combinato disposto dell’art. 32, comma 5, della legge n. 47/1985 e dell’art. 32 del d.l. n. 269/2003 esclude la cedibilità a titolo oneroso delle aree del demanio marittimo, sicché non poteva fondarsi la sanatoria sulla prospettata alienazione del terreno.

Affidamento e durata del procedimento

Il tempo trascorso tra la domanda di condono e il diniego non aveva consolidato una posizione tutelabile. Prima dell’adozione del provvedimento definitivo il privato era titolare di una mera aspettativa; inoltre, non è tutelabile l’affidamento nella conservazione di una situazione abusiva volontariamente creata contra legem.

Ragioni autonome del provvedimento

In presenza di più ragioni autonome a sostegno del diniego, è sufficiente la fondatezza di una sola di esse per sorreggere la legittimità del provvedimento, rendendo irrilevanti le ulteriori censure rivolte contro le altre motivazioni.

Norme richiamate

  • art. 11 d.P.R. n. 1199/1971

    Richiamato quale base per la presentazione diretta del ricorso straordinario al Consiglio di Stato.

  • artt. 1, 3, 6 e 10-bis l. n. 241/1990

    Gli artt. 1, 3 e 6 sono stati invocati in relazione ai principi di collaborazione, motivazione e istruttoria; l’art. 10-bis è stato applicato per ritenere soddisfatta la partecipazione procedimentale, poiché il Comune aveva comunicato i motivi ostativi e il ricorrente non aveva presentato osservazioni.

  • l. n. 47/1985

    La domanda di condono era stata presentata ai sensi della legge; l’art. 32, comma 5, è stato letto in combinato disposto con l’art. 32 del d.l. n. 269/2003, con esclusione della cedibilità a titolo oneroso delle aree demaniali marittime.

  • art. 32, comma 5, l. n. 47/1985

    La disposizione, coordinata con l’art. 32 del d.l. n. 269/2003, impedisce di fondare la sanatoria sulla cedibilità onerosa dell’area demaniale marittima.

  • art. 32 d.l. n. 269/2003

    Il richiamo alla disposizione concorre, insieme all’art. 32, comma 5, della legge n. 47/1985, a escludere la cedibilità a titolo oneroso delle aree del demanio marittimo.

  • artt. 146, 167 e 181 d.lgs. n. 42/2004

    Richiamati con riferimento all’autorizzazione paesaggistica rilasciata nel 2017, i cui elaborati grafici hanno contribuito a documentare la maggiore superficie della struttura.

  • art. 112 c.p.c.

    Richiamato per affermare che le questioni esaminate esaurivano la vicenda in applicazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato.

Massime di principio

  • Nel procedimento di condono edilizio, il preavviso di diniego ex art. 10-bis della legge n. 241/1990 soddisfa l’esigenza partecipativa quando consente concretamente all’interessato di conoscere le ragioni ostative e di presentare osservazioni; la mancata utilizzazione di tale facoltà impedisce, di regola, di lamentare successivamente l’omesso supplemento istruttorio sugli stessi profili.
  • La domanda di condono deve riferirsi alla consistenza dell’abuso esistente e documentata; trasformazioni, ampliamenti o modifiche successive che alterino significativamente manufatto e area pertinenziale possono rendere la domanda originaria non coerente con lo stato dei luoghi e impedire la sanatoria.
  • La perizia giurata di parte, in quanto proveniente dal privato interessato, non costituisce di per sé mezzo di prova dotato di efficacia probatoria piena e deve essere valutata insieme agli altri elementi documentali e istruttori.
  • Nel procedimento amministrativo la legittimità del provvedimento finale è valutata secondo la disciplina vigente al momento della sua adozione, in applicazione del principio tempus regit actum; fino all’adozione del provvedimento definitivo il richiedente conserva una mera aspettativa e non una situazione sostanziale consolidata.
  • Non è tutelabile l’affidamento nella conservazione di una situazione edilizia abusiva realizzata volontariamente contra legem; il decorso del tempo non legittima l’abuso né impone una specifica comparazione tra interesse pubblico al ripristino e interesse privato alla conservazione.
  • Quando un provvedimento amministrativo è sorretto da più motivi autonomi, la fondatezza anche di una sola ragione è sufficiente a mantenerlo fermo e rende irrilevanti, per difetto di interesse, le censure rivolte contro le ulteriori ragioni.

Diniego di condono edilizio per chiosco su demanio marittimo

Il parere riguarda un ricorso straordinario proposto da un privato contro il Comune per l’annullamento del diniego di una domanda di condono edilizio presentata nel 1986 relativamente a un chiosco bar realizzato su area demaniale marittima. La Sezione Prima ha ritenuto il ricorso infondato e ha espresso parere per il rigetto.

Vicenda amministrativa e urbanistico-edilizia

Il manufatto era stato realizzato nel 1975, inizialmente in presenza di una concessione demaniale marittima e successivamente sine titulo, con corresponsione di indennità annuali di occupazione. Nel 1986 era stata presentata domanda di condono ai sensi della legge n. 47/1985 per un fabbricato destinato a chiosco bar, indicato con superficie coperta di 118 mq.

Nel corso degli anni risultavano ulteriori trasformazioni e ampliamenti. Gli atti successivi riportavano superfici diverse: gli elaborati integrativi del 1998 indicavano una superficie complessiva di 191,14 mq, mentre gli elaborati allegati all’autorizzazione paesaggistica del 2017 indicavano una superficie complessiva di 221,77 mq. La Capitaneria di Porto aveva inoltre contestato l’occupazione abusiva, ordinato la rimozione delle opere e determinato gli indennizzi dovuti; l’Agenzia del Demanio aveva proceduto al relativo recupero.

Preavviso di diniego e partecipazione procedimentale

Il Comune aveva comunicato il 22 giugno 2020 i motivi ostativi all’accoglimento della domanda ai sensi dell’art. 10-bis della legge n. 241/1990, adottando poi il diniego definitivo il 26 novembre 2020.

Il ricorrente non aveva presentato osservazioni dopo il preavviso, benché tale fase gli consentisse di contestare la difformità delle superfici e di produrre documentazione. Secondo la Sezione, la partecipazione era stata quindi concretamente assicurata e non poteva essere dedotta la violazione dei principi di collaborazione, istruttoria e partecipazione.

Difformità della consistenza del manufatto

Il Consiglio di Stato ha rilevato che la maggiore superficie del manufatto risultava da più fonti documentali, tra cui gli elaborati dell’autorizzazione paesaggistica e il progetto integrativo prodotto dallo stesso ricorrente. La successione di dati discordanti dimostrava che, dopo la domanda di condono, erano state realizzate trasformazioni e ampliamenti senza titolo edilizio e senza concessione demaniale.

Il manufatto e l’area pertinenziale risultavano così modificati in modo significativo, fino a configurare una nuova costruzione e a rendere non coerente la domanda di condono con lo stato dei luoghi. La perizia giurata di parte non è stata ritenuta sufficiente a dimostrare una diversa consistenza, sia perché non costituisce mezzo di prova pieno, sia perché si riferiva a una situazione successiva alla rimozione delle tettoie da parte del Comune.

Pericolosità dell’area

La censura relativa al mancato parere dell’Autorità di bacino è stata ritenuta priva di pregio. Dalla ricostruzione amministrativa risultava che l’area era interessata da pericolosità geomorfologica media ponderata PG1. Il ricorrente aveva invece contestato una diversa tipologia di vincolo, riferita alla pericolosità idraulica, sicché la doglianza non incideva correttamente sul presupposto considerato dall’amministrazione.

Assenza della concessione demaniale

La Sezione ha ritenuto irrilevante, ai fini della legittimità del diniego, la censura relativa alla presunta inerzia dell’amministrazione nell’avvio delle procedure per il rilascio della concessione demaniale. La domanda di condono non poteva essere fondata sulla prospettata futura concessione o alienazione dell’area.

Il Consiglio di Stato ha affermato che l’art. 32, comma 5, della legge n. 47/1985 deve essere letto congiuntamente all’art. 32 del d.l. n. 269/2003, con l’effetto di escludere la cedibilità a titolo oneroso delle aree del demanio marittimo. Assumevano inoltre rilievo i precedenti provvedimenti di rimozione delle opere e il fatto che gli indennizzi per l’occupazione abusiva non costituivano titolo per il mantenimento della struttura.

Tempus regit actum e affidamento

La Sezione ha richiamato il principio tempus regit actum, secondo cui la legittimità del provvedimento finale deve essere valutata con riferimento alla disciplina vigente al momento della sua adozione. Le modifiche normative intervenute durante il procedimento devono quindi essere considerate dall’amministrazione, poiché riflettono la valutazione attuale degli interessi pubblici.

Fino all’approvazione del provvedimento definitivo il richiedente non dispone di una situazione sostanziale consolidata, ma di una mera aspettativa. Il lungo periodo trascorso dalla domanda di condono non poteva pertanto generare un affidamento tutelabile.

La Sezione ha inoltre ribadito che i provvedimenti repressivi dell’abusivismo edilizio e i dinieghi di sanatoria sono atti vincolati, che non richiedono una specifica comparazione tra interesse pubblico e interesse privato né una motivazione ulteriore sull’interesse pubblico concreto e attuale al ripristino. Non è tutelabile l’affidamento nella conservazione di una situazione abusiva volontariamente realizzata, poiché il tempo non può legittimare l’illecito edilizio.

Conclusione

Poiché il provvedimento era sorretto da plurime ragioni autonome e almeno alcune di esse risultavano fondate, il Consiglio di Stato ha ritenuto superfluo esaminare ulteriormente le censure rivolte agli altri motivi del diniego. Il parere conclusivo è stato quindi nel senso che il ricorso straordinario dovesse essere respinto.

Come è indicizzato

MaterieSanatoria e condono edilizioAbusi edilizi e sanzioniConcessioni demaniali marittimeRicorso straordinario al Presidente della Repubblica
RamiEdiliziaDemanio e patrimonio pubblicoProcesso amministrativo
SottomaterieDecorso del tempo e affidamento del responsabile
IstitutiPartecipazione procedimentaleDifetto di istruttoriaLegittimo affidamentoDecadenza e tardività

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.