Sentenza n. 442/2026 - Catanzaro, Sezione 1
per l'annullamento, previa sospensiva dell’efficacia: - del decreto n. -OMISSIS- prot. n. -OMISSIS- del 10.5.2023, notificato in data 15.5.2023, avente ad oggetto la sospensione cautelare del ricorrente dal servizio ai sensi dell'art. 9, co. 2, del D.P.R. 15 ottobre 1981, n. 737, nonché la conseguente decurtazione dello stipendio per tutta la durata della sospensione, con concessione al medesimo di un assegno alimentare di importo pari alla metà dello stipendio “e degli altri eventuali emolumenti valutabili a tal fine a norma delle disposizioni vigenti, oltre assegni per carichi di famiglia”; - della nota prot. n. -OMISSIS- del 28.4.2023 relativa alla proposta di sospensione cautelare; - di ogni altro atto presupposto, connesso e conseguente.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: sospensione cautelare dal servizio con decurtazione dello stipendio e corresponsione di un assegno alimentare
Esito
Favorevole al ricorrente (agente di polizia)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il decreto con cui era stato sospeso cautelarmente dal servizio ai sensi dell'art. 9, comma 2, d.P.R. n. 737/1981, nonché la proposta dirigenziale presupposta. La sospensione era stata adottata in relazione a fatti verificatisi circa tredici mesi prima, consistiti nell'intervento di operatori di polizia durante il quale il ricorrente, secondo un video diffuso sui social network e dai media, avrebbe colpito al volto una persona fermata. In relazione ai fatti era stato instaurato un procedimento penale e disposto il rinvio a giudizio, mentre successivamente il giudice per le indagini preliminari aveva pronunciato un'ordinanza di archiviazione per alcuni reati. Il ricorrente ha dedotto: violazione dell'art. 7 l. n. 241/1990 e del contraddittorio procedimentale per omessa comunicazione di avvio in assenza di effettive ragioni di urgenza; difetto di motivazione e di istruttoria, con omessa considerazione della risalenza dei fatti e della condotta successiva dell'interessato; violazione dell'art. 9 d.P.R. n. 737/1981 e del principio di proporzionalità; incompetenza; violazione dei principi costituzionali, dell'art. 6 CEDU e dell'art. 41 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, nonché omessa valutazione degli effetti della sospensione sulla posizione lavorativa del dipendente.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso nei limiti della censura procedimentale relativa all'omessa comunicazione di avvio. Ha qualificato la sospensione cautelare come misura non sanzionatoria, diretta a tutelare il buon andamento e il prestigio dell'Amministrazione rispetto alla permanenza in servizio di un dipendente sottoposto a procedimento penale per fatti di particolare gravità. In linea generale, tale natura può giustificare l'omissione della comunicazione di avvio quando ricorrano concrete esigenze di urgenza e tempestività. Nel caso concreto, tuttavia, i fatti risalivano a circa tredici mesi prima dell'adozione della sospensione; le ragioni di urgenza erano state esplicitate dall'Amministrazione soltanto ex post, nella proposta del 26 aprile 2023, senza spiegare perché la misura fosse ancora urgente dopo un intervallo temporale così ampio. L'assenza di urgenza e la mancata indicazione delle ragioni dell'omessa interlocuzione hanno quindi integrato un vizio procedimentale, determinando l'annullamento del decreto di sospensione. Restano salve le ulteriori determinazioni dell'Amministrazione, anche dopo l'espletamento della fase partecipativa. Le spese sono state compensate.
Norme richiamate
art. 9 d.P.R. 15 ottobre 1981, n. 737
"Fuori dai casi previsti nel comma precedente, l'appartenente ai ruoli dell'Amministrazione della pubblica sicurezza sottoposto a procedimento penale, quando la natura del reato sia particolarmente grave, può essere sospeso dal servizio con provvedimento del Ministro su rapporto motivato del capo dell'ufficio dal quale dipende"
La disposizione disciplina la sospensione cautelare facoltativa dal servizio del personale della pubblica sicurezza sottoposto a procedimento penale per reati di particolare gravità; la misura ha natura cautelare e non sanzionatoria.
art. 7 l. 7 agosto 1990, n. 241
"L'avvio del procedimento stesso è comunicato [...]"
La comunicazione di avvio può essere omessa soltanto in presenza di effettive ragioni di impedimento derivanti da particolari esigenze di celerità; la natura cautelare della misura non esonera automaticamente l'Amministrazione dalla verifica e dalla motivazione di tali ragioni.
art. 6 CEDU
È richiamato dal ricorrente in relazione alle garanzie partecipative e al contraddittorio, ma la decisione si fonda specificamente sulla violazione dell'art. 7 l. n. 241/1990.
art. 41 Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea
È richiamato dal ricorrente quale parametro del diritto a una buona amministrazione e alla partecipazione, senza autonoma applicazione decisiva nella motivazione.
Massime di principio
- La sospensione cautelare dal servizio prevista dall'art. 9, comma 2, d.P.R. n. 737/1981 è una misura cautelare e non sanzionatoria, diretta a tutelare il buon andamento e il prestigio dell'Amministrazione quando la permanenza in servizio del dipendente sottoposto a procedimento penale per fatti di particolare gravità possa pregiudicare l'interesse pubblico.
- La natura cautelare della sospensione può giustificare l'omissione della comunicazione di avvio del procedimento solo in presenza di concrete esigenze di urgenza e tempestività, da valutare in rapporto al momento dell'adozione della misura.
- Quando la sospensione cautelare viene adottata a notevole distanza temporale dai fatti contestati, l'Amministrazione deve spiegare specificamente le ragioni per cui sussista ancora un'esigenza urgente di allontanamento dal servizio; l'urgenza non può essere individuata soltanto ex post e in modo apodittico.
- L'omessa comunicazione di avvio del procedimento determina l'illegittimità della sospensione cautelare se l'Amministrazione non indica le ragioni concrete che rendono incompatibile la partecipazione procedimentale con le esigenze di celerità, ferma restando la possibilità di rieditare il potere dopo l'interlocuzione con l'interessato.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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