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Sentenza

Sentenza del 29/01/2016 n. 1684 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha impugnato la sentenza della CTR Campania relativa a una cartella di pagamento notificata il 27 luglio 2005 per l'anno d'imposta 1995, riguardante IRPEF e accessori connessi a redditi di partecipazione del de cuius nella società CO.SBO sas e a redditi da pensione non dichiarati. Con cinque motivi ha denunciato, tra l'altro, l'omessa pronuncia sulle contestazioni relative al contenuto e alla motivazione della cartella, alla mancata allegazione degli atti richiamati, alla quantificazione delle somme, al giudicato sull'avviso di accertamento e alla misura dell'iscrizione provvisoria a ruolo.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il primo motivo, rilevando che la CTR non aveva esaminato specifiche eccezioni formulate dalla contribuente sia in primo grado sia in appello. Tale omissione integra violazione dell'art. 112 c.p.c. e causa di nullità della sentenza. Il secondo motivo è stato dichiarato assorbito. Gli ulteriori motivi sono stati dichiarati inammissibili: il terzo per carenza di autosufficienza rispetto alla sentenza invocata come giudicato; il quarto per mancata allegazione o trascrizione della cartella; il quinto per assenza del quesito di diritto richiesto dall'art. 366-bis c.p.c. e per carenza di autosufficienza. La sentenza impugnata è stata cassata limitatamente al motivo accolto e la causa è stata rinviata alla CTR Campania, in diversa composizione, anche per le spese.

Norme richiamate

  • Art. 112 c.p.c.

    Il giudice deve pronunciare su tutta la domanda e non oltre i limiti di essa.

    L'omessa decisione su specifiche eccezioni o motivi ritualmente proposti dalle parti costituisce omissione di pronuncia e determina la nullità della sentenza.

  • Art. 132 c.p.c.

    La totale mancanza di decisione su motivi rilevanti incide sulla validità della sentenza.

  • Art. 360 c.p.c., n. 4

    Consente di denunciare in cassazione la nullità della sentenza derivante, tra l'altro, dalla violazione dell'art. 112 c.p.c.

  • Art. 2909 c.c.

    Riconosce l'efficacia del giudicato sostanziale, ma la relativa questione deve essere adeguatamente allegata e documentata nel ricorso per cassazione.

  • Art. 366-bis c.p.c.

    Applicabile ratione temporis, imponeva la formulazione di un idoneo quesito di diritto per determinati motivi di ricorso; la sua mancanza comporta l'inammissibilità.

  • Legge n. 241 del 1990, art. 3

    Richiede la motivazione degli atti amministrativi, ma la relativa censura deve essere verificabile attraverso la produzione o la trascrizione dell'atto contestato.

  • Legge n. 212 del 2000, art. 7

    Impone adeguati requisiti di motivazione e, nei casi previsti, l'allegazione o la conoscibilità degli atti richiamati dall'amministrazione.

  • D.P.R. n. 602 del 1973, art. 15

    Disciplina l'iscrizione provvisoria a ruolo; la contestazione della percentuale applicata deve essere formulata con precisione e adeguatamente documentata.

Massime di principio

  • Il giudice tributario deve esaminare tutti i motivi ed eccezioni ritualmente proposti; l'omissione di pronuncia su una questione autonoma e rilevante può comportare la cassazione della sentenza.
  • Nel ricorso per cassazione vale il principio di autosufficienza: chi invoca atti, sentenze o documenti deve indicarne il contenuto essenziale e specificare dove siano stati prodotti o richiamati nei precedenti gradi.
  • La censura relativa alla motivazione o al contenuto di una cartella richiede normalmente la produzione o la trascrizione delle parti rilevanti dell'atto; la semplice affermazione che il documento si trovi nel fascicolo non è sufficiente.
  • L'invocazione di un giudicato esterno non è valutabile se la sentenza definitiva non viene allegata o riprodotta nei suoi elementi essenziali e non viene indicato quando e come la questione sia stata dedotta.
  • Quando una sentenza viene cassata per omessa pronuncia, la causa viene normalmente rinviata al giudice di merito affinché esamini le questioni rimaste senza risposta; ciò non equivale necessariamente all'accoglimento definitivo della pretesa sostanziale del contribuente.
  • Le doglianze sulla misura dell'iscrizione provvisoria a ruolo devono indicare la disciplina temporalmente applicabile, gli atti processuali in cui la questione è stata proposta e rispettare i requisiti formali previsti per il ricorso per cassazione.

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