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Cassazione Civile, Ordinanza n. 05648/2023 del 23/02/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (creditore)

La controversia

Nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo pendente davanti al Tribunale di Palermo, il giudice aveva rigettato la richiesta di concessione della provvisoria esecutorietà del decreto opposto, osservando incidentalmente che l'opponente aveva contestato il foro di Palermo, ma senza adottare una statuizione definitiva sulla competenza territoriale. La parte opponente ha quindi proposto regolamento di competenza davanti alla Corte di cassazione, assumendo che il provvedimento contenesse una decisione implicita o comunque rilevante sulla competenza territoriale del Tribunale. La controparte non ha svolto difese nel procedimento di legittimità. Il ricorso è stato ritenuto inammissibile perché l'ordinanza impugnata si è limitata a pronunciarsi sulla sola provvisoria esecutorietà del monitorio, senza una decisione sulla competenza suscettibile di passare in giudicato; inoltre, il giudice di merito non aveva rimesso la causa in decisione né invitato le parti a precisare le conclusioni anche sulla competenza. La Corte ha richiamato l'orientamento delle Sezioni Unite secondo cui il provvedimento che si limiti a disattendere l'eccezione di incompetenza e a disporre la prosecuzione del giudizio è impugnabile con regolamento solo se vi sia una chiara, inequivoca e definitiva statuizione sulla competenza adottata all'esito di un contraddittorio pieno sulla questione.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso per regolamento di competenza. Ha ritenuto che l'ordinanza del Tribunale di Palermo non avesse deciso in via definitiva sulla competenza territoriale, ma si fosse limitata a negare la provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto e a esprimere un rilievo non decisorio sulla contestazione del foro. Ne è conseguita anche la regolazione delle spese nel senso della loro mancata liquidazione, non avendo l'intimato svolto attività difensiva. Inoltre, la Corte ha dato atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002, della sussistenza dei presupposti per l'ulteriore contributo unificato a carico del ricorrente, se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 42 c.p.c.

    Il regolamento di competenza non è esperibile contro un provvedimento che non contenga una statuizione definitiva e inequivoca sulla competenza.

  • art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    In caso di rigetto o inammissibilità del ricorso, la Corte dà atto dei presupposti processuali per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.

  • art. 13, comma 1 bis, d.P.R. n. 115 del 2002

    L'ulteriore importo è parametrato a quello dovuto per il ricorso ai sensi del comma 1 bis.

  • art. 1, comma 17, l. n. 228 del 2012

    Norma richiamata come fonte dell'inserimento del comma 1 quater nell'art. 13 del d.P.R. n. 115 del 2002.

Massime di principio

  • Il regolamento di competenza è ammissibile solo avverso un provvedimento che contenga una decisione definitiva sulla competenza; non basta un mero rilievo incidentale o una valutazione priva di attitudine al giudicato.
  • Se il giudice decide solo su questioni processuali diverse dalla competenza, senza rimettere la causa in decisione sulla questione di competenza né invitare le parti a precisare le conclusioni su di essa, manca il presupposto per l'impugnazione con regolamento di competenza.
  • La disapplicazione o il rigetto dell'eccezione di incompetenza è impugnabile con regolamento solo quando il provvedimento sia formulato in termini chiari, univoci e definitivi, tali da esprimere la volontà del giudice di risolvere stabilmente la questione davanti a sé.

Come è indicizzato

MaterieCompetenzaDecreto ingiuntivo
RamiProcesso civile
IstitutiGiudicato

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