Ordinanza n. 3466/2026 - Roma, Sezione 2T
per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, -della Determinazione Dirigenziale del Municipio Roma XII - U.O. Amministrativa - E.Q. Attività Produttive - Ufficio Commercio, n. rep. CQ/659/2026 - n. prot. CQ/39581/2026 del 30/03/2026, notificata il 28/04/2026 (con nota prot. CQ/52652), avente ad oggetto: “Revoca della sospensione dell'efficacia della Determinazione Dirigenziale n. 2011 del 14712/2023 di cancellazione dall'elenco degli operatori e decadenza relativa al posteggio presso il mercato domenicale di Porta Portese a nome di PECCI Elvira”; in uno a tutti gli atti presupposti, connessi e consequenziali, anche di contenuto e tenore sconosciuti.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: determinazione dirigenziale di revoca della sospensione dell’efficacia della precedente cancellazione dall’elenco degli operatori e decadenza dal posteggio presso il mercato domenicale di Porta Portese
Esito
Favorevole al ricorrente (operatrice commerciale)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha impugnato, chiedendone l’annullamento previa sospensione cautelare, la determinazione dirigenziale con cui Roma Capitale ha revocato la sospensione dell’efficacia di una precedente determinazione di cancellazione dall’elenco degli operatori e di decadenza dal posteggio mercatale. Dal testo emerge che la ricorrente ha rappresentato di avere successivamente saldato tutte le pendenze verso Roma Capitale, comprendenti canoni concessori arretrati relativi al 2024 e tributi locali, questi ultimi pagati dopo l’emissione dell’atto impugnato. Le censure di merito non sono specificate nell’ordinanza, che si limita a rilevare la necessità di un approfondimento nella fase di merito.
La decisione
Il TAR ha accolto la domanda cautelare e ha sospeso l’efficacia dell’atto impugnato. Ha ravvisato un danno grave e irreparabile connesso alla definitiva cessazione dell’attività commerciale. Quanto al fumus boni iuris, non ha definito la fondatezza delle censure, ritenendo che la questione richiedesse un approfondimento proprio nella fase di merito. Ha inoltre dato atto che, nelle more, Roma Capitale avrebbe potuto valutare la questione allo stato degli atti, considerando l’intervenuto pagamento delle pendenze da parte della ricorrente. La prosecuzione del giudizio è stata fissata alla pubblica udienza del 14 gennaio 2027. Le spese sono state compensate.
Norme richiamate
art. 55 c.p.a.
La disposizione è richiamata quale base processuale per la decisione sulla domanda cautelare; il TAR ha ritenuto sussistente il danno grave e irreparabile e ha sospeso l’efficacia dell’atto impugnato.
Massime di principio
- Nella fase cautelare, la definitiva cessazione di un’attività commerciale può integrare un danno grave e irreparabile idoneo a giustificare la sospensione dell’efficacia del provvedimento amministrativo impugnato.
- Quando la fondatezza delle censure richiede un approfondimento incompatibile con la cognizione sommaria cautelare, il giudice può rinviare la relativa valutazione alla fase di merito e accordare la tutela sulla base del rischio di danno grave e irreparabile.
- Il pagamento, nelle more del giudizio, delle pendenze poste a fondamento di un provvedimento di decadenza o cessazione dell’attività costituisce un elemento che l’amministrazione può essere chiamata a rivalutare, pur senza determinare automaticamente l’illegittimità dell’atto impugnato.
Come è indicizzato
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