Sentenza n. 858/2026 - Bari, Sezione 3
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: archiviazione della procedura di ingresso per lavoro stagionale, connessa revoca del nulla osta al lavoro e del visto d’ingresso
Esito
Favorevole al resistente (ministero)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato l’archiviazione della procedura di ingresso per lavoro stagionale e la connessa revoca del nulla osta al lavoro e del visto d’ingresso, chiedendone l’annullamento e il riconoscimento del diritto a un permesso di soggiorno per attesa occupazione. Ha dedotto, in particolare, la violazione delle garanzie partecipative, la spettanza del titolo di soggiorno per attesa occupazione, la violazione del legittimo affidamento e, implicitamente, l’illegittimità dell’archiviazione e della revoca. Il datore di lavoro era tuttavia già sottoposto a liquidazione nel 2024, prima del rilascio del visto nel maggio 2025 e dell’ingresso del ricorrente in Italia; il contratto di soggiorno non era mai stato stipulato e il rapporto di lavoro non si era mai costituito.
La decisione
Il TAR ha respinto il ricorso nel merito. Ha ritenuto che il nulla osta al lavoro stagionale sia funzionalmente collegato a uno specifico rapporto di lavoro e non attribuisca un autonomo diritto alla permanenza in Italia. Poiché il datore di lavoro era già sottoposto a liquidazione prima del rilascio del visto e dell’ingresso, il presupposto sostanziale del nulla osta era venuto meno; l’archiviazione e la revoca costituivano pertanto atti dovuti e vincolati, privi di margini di discrezionalità. La violazione delle garanzie partecipative non comportava l’annullamento, ai sensi dell’art. 21-octies, comma 2, l. 241/1990, perché l’esito non avrebbe potuto essere diverso e il ricorrente non aveva indicato elementi idonei a modificarlo. È stata esclusa anche la spettanza del permesso per attesa occupazione, poiché l’art. 22, comma 11, d.lgs. 286/1998 presuppone la perdita incolpevole di un rapporto di lavoro già costituito, mentre nella fattispecie il rapporto non era mai sorto. Non è stata ravvisata la violazione del legittimo affidamento: la Prefettura aveva conosciuto la liquidazione solo successivamente attraverso i controlli e il nulla osta, titolo precario e dipendente dal rapporto lavorativo, non aveva consolidato una posizione tutelabile. Spese compensate.
Norme richiamate
art. 60 c.p.a.
sentenza in forma semplificata
Consente la definizione della controversia con sentenza semplificata, previo avviso alle parti.
art. 73, comma 3, c.p.a.
Richiamato per la rilevazione d’ufficio della questione relativa alla procedibilità e al termine di deposito del ricorso; la questione non è stata posta a fondamento della decisione.
art. 21-octies, comma 2, l. 241/1990
trattandosi di provvedimento a contenuto vincolato il cui esito non avrebbe potuto essere diverso anche in presenza del contraddittorio procedimentale
La violazione delle garanzie partecipative non comporta l’annullamento quando il provvedimento è vincolato e l’esito non avrebbe potuto essere diverso; il ricorrente deve inoltre indicare elementi potenzialmente decisivi che avrebbe potuto rappresentare.
art. 22, comma 11, d.lgs. 286/1998
presuppone la perdita incolpevole di un rapporto di lavoro già costituito e successivamente interrotto
Il permesso di soggiorno per attesa occupazione richiede l’esistenza di un rapporto di lavoro già costituito e poi perduto incolpevolmente; non è sufficiente che il rapporto non sia mai sorto.
Massime di principio
- Il nulla osta al lavoro stagionale è funzionalmente collegato a uno specifico rapporto di lavoro con un determinato datore e non attribuisce, da solo, un autonomo diritto soggettivo alla permanenza dello straniero nel territorio nazionale.
- Quando, prima dell’ingresso dello straniero, viene meno il datore di lavoro e il rapporto lavorativo non si costituisce, l’amministrazione deve archiviare la procedura e revocare il nulla osta, trattandosi di attività vincolata per sopravvenuta carenza del presupposto oggettivo del titolo.
- La violazione delle garanzie partecipative non determina l’annullamento di un provvedimento vincolato se l’esito non avrebbe potuto essere diverso; il destinatario deve indicare e dimostrare quali elementi avrebbe potuto introdurre nel procedimento per incidere sull’esito.
- Il permesso di soggiorno per attesa occupazione presuppone la perdita incolpevole di un rapporto di lavoro già costituito e successivamente interrotto; l’assenza di colpa non supplisce alla mancanza del presupposto costituito dall’effettiva instaurazione del rapporto.
- Il rilascio di un visto collegato a un nulla osta precario e funzionalmente dipendente dalla sussistenza del rapporto lavorativo non consolida, in assenza di un valido titolo di soggiorno e di un contratto di soggiorno, un affidamento tutelabile, soprattutto quando l’amministrazione apprenda solo successivamente la causa ostativa attraverso i controlli.
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