Cassazione Penale, Sentenza n. 19449/2022 del 18/05/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Coppola impugnava l'ordinanza del Tribunale del riesame di Palermo che aveva confermato la custodia cautelare in carcere (annullando solo la specifica aggravante di cui all'art. 416-bis.1 cp), deducendo due motivi: 1) insufficienza dei gravi indizi in relazione al reato di cui all'art. 74 D.P.R. n.309/1990 (associazione finalizzata al traffico di stupefacenti), lamentando l'assenza di riscontri materiali quali sequestri o perquisizioni a suo carico e la mancata dimostrazione di una partecipazione stabile e operativa nonché la scarsa rilevanza delle intercettazioni; 2) carenza di motivazione circa le esigenze cautelari e l'errata scelta della misura, sostenendo che non fosse dimostrato il rischio di reiterazione e che rapporti familiari non possono legittimamente fondare il pericolo di fuga o di reiterazione senza specifici elementi.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per manifesta infondatezza. Ha ritenuto che il tribunale cautelare avesse adeguatamente motivato la sussistenza dell'associazione finalizzata al traffico di stupefacenti sulla base di elementi quali intercettazioni, continuità e intensità dei rapporti, ruolo "infungibile" del ricorrente svolto come referente strategico e riscontri su trasporto e custodia di partite di stupefacente. Quanto alle esigenze cautelari, la Corte ha richiamato la presunzione relativa prevista dall'art. 275, comma 3, c.p.p., per i reati in materia di stupefacenti, non superata dalle allegazioni difensive; inoltre ha osservato che le censure proposte erano, in larga parte, questioni di merito non sindacabili in cassazione. Conseguentemente il ricorso è stato respinto, il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.
Norme richiamate
art. 74 D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309
Norma che punisce l'attività di traffico illecito di sostanze stupefacenti; la Corte ha ritenuto che per la fattispecie associativa gli indizi raccolti (intercettazioni, continuità dei rapporti, ruoli organizzativi) fossero idonei a dimostrare la partecipazione.
art. 416-bis.1 c.p. (richiamato come aggravante/art. 7 L. n.203/1991)
Riferimento a circostanza aggravante collegata ad associazioni di stampo mafioso: il tribunale del riesame aveva escluso la sussistenza della partecipazione ad organizzazione mafiosa e la Corte ha tenuto conto dell'annullamento parziale dell'ordinanza in relazione a tale aggravante.
art. 275, comma 3, c.p.p.
Prevede la presunzione relativa di sussistenza delle esigenze cautelari e dell'adeguatezza della custodia in carcere per i delitti in materia di stupefacenti; la Corte ha richiamato che tale presunzione non era stata vinta dalla difesa e ha fondato, in parte, la conferma della misura.
art. 606, comma 1, lettere b) ed e), c.p.p.
Disciplina i motivi di ricorso per cassazione; la Corte ha applicato il principio che il sindacato di legittimità può intervenire su violazioni di legge o manifesta illogicità della motivazione, non sulla rivalutazione dei fatti.
art. 616 c.p.p.
Prevede l'obbligo di sopportare le spese del procedimento in caso di reiezione/inammissibilità del ricorso; la Corte ha condannato il ricorrente alle spese processuali in base a tale norma.
art. 23, comma 8, D.L. n. 137/2020
Richiamato nel procedimento come riferimento normativo per il trattamento del ricorso (richiamo procedurale); non influisce sul merito sostanziale della decisione.
Sentenza Corte Costituzionale n. 186 del 13 giugno 2000
Richiamata in tema di quantificazione equitativa della somma da versare alla Cassa delle Ammende; la Corte ha applicato il principio sul versamento nonostante non aver ravvisato colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
Richiamato ai fini del riassunto dei motivi di ricorso; norma procedurale per la compressione dei motivi nella rappresentazione secondo le disposizioni transitorie/attuarie.
Massime di principio
- In sede di cassazione contro provvedimenti cautelari, le censure che si limitano a riesaminare la valutazione fattuale degli elementi probatori sono inammissibili: il giudice di legittimità verifica solo violazioni di legge o manifesta illogicità della motivazione.
- Per i reati in materia di stupefacenti opera una presunzione relativa di sussistenza delle esigenze cautelari e di adeguatezza della custodia in carcere (art. 275, comma 3, c.p.p.); la difesa deve fornire elementi specifici e concreti per superarla.
- L'esistenza di un'associazione finalizzata al traffico di droga può essere dimostrata anche in assenza di formalizzazioni o di reati-fine consumati, sulla base di indici come continuità, frequenza e intensità dei rapporti, interdipendenza delle condotte, predisposizione di mezzi finanziari e riscontri dalle intercettazioni.
- Intercettazioni telefoniche e ambientali, se adeguatamente contestualizzate e corroborate da altri elementi, possono costituire fondamento dei gravi indizi di partecipazione ad un sodalizio criminale.
- L'assenza di sequestri o perquisizioni a carico dell'indagato non esclude automaticamente la sussistenza di gravi indizi quando emergano altri elementi significativi che delineano un ruolo operativo o fiduciario nell'organizzazione.
- Per contrastare efficacemente una misura cautelare in materia di stupefacenti, il difensore deve indicare elementi specifici per ritenere vinta la presunzione legale (art. 275, comma 3) e non limitarsi ad affermazioni generiche sui rapporti familiari o sulla mancanza di evidenze materiali.
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