Sentenza n. 13187/2026 - Roma, Sezione 3
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale ordinario di Roma che aveva riconosciuto il diritto alla Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente per gli anni scolastici 2019/2020 e 2022/2023
Esito
Favorevole al ricorrente (docente)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha chiesto l’ottemperanza alla sentenza del Tribunale ordinario di Roma, passata in giudicato e notificata ai fini esecutivi, con cui era stato riconosciuto il diritto al beneficio previsto dall’art. 1, comma 121, della legge n. 107/2015, per l’importo nominale di 500 euro per ciascuno degli anni scolastici 2019/2020 e 2022/2023, ed era stato ordinato al Ministero di dare applicazione a tale diritto. La ricorrente ha dedotto l’inadempimento dell’Amministrazione. Il Ministero si è costituito soltanto formalmente e non ha fornito chiarimenti o indicazioni sull’avvenuta esecuzione. Il TAR ha verificato il passaggio in giudicato della sentenza, la rituale notificazione e il decorso del termine di 120 giorni previsto dall’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, ritenendo sussistente la propria competenza ai sensi dell’art. 113, comma 2, c.p.a.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso per ottemperanza. Ha ritenuto accertato l’inadempimento dell’Amministrazione rispetto a un giudicato già formato e ha precisato che, in sede di ottemperanza, non sono sindacabili i presupposti del diritto riconosciuto dal titolo esecutivo. Ha quindi ordinato all’Amministrazione di dare esecuzione alla sentenza entro 60 giorni dalla notificazione o, se anteriore, dalla comunicazione della pronuncia. Per il caso di ulteriore inerzia, ha nominato quale commissario ad acta il direttore generale competente dell’Amministrazione resistente, con facoltà di delega e senza compenso, assegnandogli un ulteriore termine di 60 giorni decorrente dalla scadenza del termine concesso all’Amministrazione e previa richiesta della ricorrente. È stata rigettata, allo stato, la domanda di penalità di mora, salva la possibilità di formularla in caso di perdurante inottemperanza. Le spese del giudizio sono state poste a carico dell’Amministrazione e liquidate in 800 euro oltre accessori, con distrazione in favore dei difensori antistatari.
Norme richiamate
art. 114 c.p.a.
Disciplina il giudizio di ottemperanza, nell’ambito del quale il TAR ha ordinato all’Amministrazione di eseguire il giudicato e ha nominato un commissario ad acta per il caso di ulteriore inerzia.
art. 113, comma 2, c.p.a.
È richiamato quale fondamento della competenza del TAR a conoscere dell’azione di ottemperanza.
art. 14, comma 1, d.l. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito dalla l. 28 febbraio 1997, n. 30, come modificato dall’art. 44, comma 3, d.l. 30 settembre 2003, n. 269, convertito dalla l. 24 novembre 2003, n. 326
Prevede il termine di 120 giorni, verificato dal TAR come decorso prima della proposizione dell’azione esecutiva nei confronti dell’Amministrazione.
art. 1, comma 121, l. n. 107/2015
È la disposizione sostanziale posta a fondamento del diritto alla Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente, già riconosciuto dal giudicato da eseguire.
Massime di principio
- Nel giudizio di ottemperanza, quando il titolo giudiziale è passato in giudicato, è stato ritualmente notificato all’Amministrazione e sono decorsi i termini previsti per l’esecuzione delle obbligazioni pecuniarie o di facere a carico della pubblica amministrazione, il giudice amministrativo può ordinare all’Amministrazione di dare esecuzione al giudicato entro un termine assegnato.
- In sede di ottemperanza non possono essere rimessi in discussione i presupposti sostanziali del diritto già riconosciuto dal giudicato; il giudice deve limitarsi a verificare l’inadempimento e a conformare l’attività amministrativa al contenuto del titolo esecutivo.
- A fronte dell’allegazione dell’inadempimento da parte del creditore, la mancata produzione da parte dell’Amministrazione di chiarimenti o indicazioni sull’avvenuta esecuzione del giudicato consente di ritenere non adempiuta l’obbligazione, secondo la ripartizione dell’onere probatorio tra creditore e debitore richiamata dal giudice.
- Nel giudizio di ottemperanza il giudice può nominare sin dalla sentenza un commissario ad acta, subordinandone l’intervento all’infruttuosa scadenza del termine assegnato all’Amministrazione e, se previsto, a una richiesta della parte interessata.
- La penalità di mora non è automatica: il giudice può negarla allo stato degli atti e riservarne la concessione a una successiva fase qualora l’Amministrazione persista nell’inottemperanza oltre i termini assegnati.
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