Sentenza del 21/11/2019 n. 30345 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il Consorzio contestava la cartella di pagamento relativa a contributi per il Servizio sanitario nazionale e sanzioni, sostenendo che la propria attività fosse prevalentemente manifatturiera e che, pertanto, gli spettasse il beneficio della fiscalizzazione degli oneri sociali previsto per le industrie manifatturiere. Con il primo motivo lamentava inoltre la nullità della cartella, ritenendo illegittima l'iscrizione a ruolo mentre erano pendenti giudizi sull'accertamento ispettivo. Con il secondo motivo contestava la valutazione della natura delle attività svolte e denunciava violazione delle norme sull'onere della prova, sull'interpretazione della legge e sulla valutazione delle risultanze processuali.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto applicabile il nuovo testo dell'art. 360, comma 5, c.p.c., escludendo che potessero essere dedotte la mera insufficienza o contraddittorietà della motivazione. Il primo motivo è stato dichiarato inammissibile perché la CTR aveva fornito una motivazione sulla diversità degli oggetti dei giudizi e perché il Consorzio non aveva trascritto gli atti necessari a dimostrare l'effettiva identità delle controversie. Il secondo motivo è stato respinto anche in ragione del giudicato formatosi sulla natura dell'attività consortile: la prevalenza manifatturiera deve essere valutata rispetto al complesso di tutte le attività aziendali, non confrontando l'attività manifatturiera separatamente con ciascuna delle altre attività. Il beneficio è stato quindi riconosciuto soltanto per l'anno 1996, come già stabilito nei precedenti gradi. Il Consorzio è stato condannato a pagare le spese del giudizio di legittimità, liquidate in 7.200 euro oltre accessori, nonché l'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
Art. 360, comma 5, c.p.c., nel testo modificato dal D.L. 22 giugno 2012, n. 83, convertito dalla L. 11 agosto 2012, n. 143
Nel giudizio di legittimità non è più deducibile la mera insufficienza o contraddittorietà della motivazione, ma soltanto l'omesso esame di un fatto decisivo oggetto di discussione tra le parti.
La Corte ha applicato la versione riformata della norma, ritenendo che il processo tributario di cassazione sia regolato dalle norme del codice di procedura civile, salvo specifiche deroghe.
Art. 62, comma 2, D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
Il generale rinvio alle disposizioni del codice di procedura civile comporta che anche il ricorso per cassazione in materia tributaria sia soggetto alle regole processuali civili applicabili ratione temporis.
L. 28 ottobre 1999, n. 410, e normativa sulla fiscalizzazione degli oneri sociali
Il beneficio della fiscalizzazione degli oneri sociali spetta alle realtà aziendali qualificabili come prevalentemente manifatturiere, secondo una valutazione complessiva dell'attività esercitata.
L. 7 aprile 1997, n. 102; L. 31 marzo 1979, n. 92; L. 29 febbraio 1980, n. 33; L. 448 del 1998, art. 13, comma 6; L. 46 del 1999
Le norme sono state invocate dal Consorzio a sostegno della spettanza del beneficio e della dedotta illegittimità della riscossione, ma la Corte ha ritenuto non fondate o inammissibili le relative censure.
Art. 116 c.p.c. e art. 2697 c.p.c.
Le doglianze sulla valutazione delle prove e sull'onere della prova non hanno condotto alla cassazione della sentenza, anche perché la CTR aveva esaminato analiticamente le attività svolte e la questione era coperta dal giudicato formatosi nel giudizio parallelo.
Art. 13, commi 1-bis e 1-quater, D.P.R. n. 115 del 2002
In caso di rigetto del ricorso, il ricorrente è tenuto al versamento di un ulteriore importo pari al contributo unificato dovuto per il ricorso principale.
Massime di principio
- Quando un beneficio contributivo o fiscale dipende dalla natura prevalente dell'attività aziendale, la prevalenza deve essere valutata sul complesso globale delle attività esercitate, non confrontando l'attività agevolata singolarmente con ciascuna delle altre.
- Le attività ausiliarie possono essere considerate insieme all'attività manifatturiera, ma il confronto deve comunque riguardare l'intera realtà aziendale e il peso complessivo delle attività non manifatturiere.
- La pendenza di un altro giudizio non impedisce automaticamente l'iscrizione a ruolo o la riscossione: occorre verificare concretamente l'identità dell'oggetto, delle parti e della pretesa azionata nei diversi procedimenti.
- In cassazione non è sufficiente sostenere che la motivazione sia semplicemente insufficiente o contraddittoria; occorre indicare l'omesso esame di un fatto storico decisivo, specificamente individuato e discusso tra le parti.
- Chi denuncia l'erronea valutazione dell'oggetto di un giudizio parallelo deve trascrivere o indicare con precisione gli atti processuali rilevanti, altrimenti il motivo può essere dichiarato inammissibile per difetto di specificità.
- Un accertamento sulla natura dell'attività aziendale coperto da giudicato vincola i successivi giudizi collegati e non può essere riesaminato per ottenere nuovamente il medesimo beneficio.
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